RIFORMA PROCESSO E SISTEMA SANZIONATORIO PENALE – D.L.vo n. 150 del 2022 – c.d. “Riforma Cartabia”

Le modifiche alla sospensione del procedimento con messa alla prova. Obiettivo della riforma.  Lo scopo è quello di estendere l’ambito applicativo della c.d. MAP. L’accesso all’istituto è possibile anche per reati diversi rispetto a quelli ex art. 550 co. 2 c.p.p. purché siano puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 6 anni. Inoltre, la richiesta di MAP può essere proposta anche dal P.M. Aspetti sostanziali.  L’aspetto di novità riguarda l’individuazione di ulteriori e specifici reati puniti con pena massima non superiore a 6 anni che si prestino particolarmente alla risocializzazione. L’estensione è operata in maniera selettiva attraverso il richiamo ai reati individuati dal legislatore nella riforma attraverso la nuova formulazione dell’art. 550 c.p.p. La proposta di MAP formulata dal P.M.  📌Istanza formulata in udienza (art. 464 bis co. 1 c.p.p).  L’imputato può chiedere un termine di 20 giorni per presentare la richiesta MAP; I termini di presentazione sono invariati per l’udienza preliminare, giudizio direttissimo, immediato e procedimento per decreto. Nella citazione diretta il termine è fissato alla conclusione dell’udienza predibattimentale. 📌  Istanza formulata nel corso delle indagini preliminari (art. 464 ter c.p.p.) La proposta è contenuta nel 415 bis c.p.p.; L’indagato potrà aderire nel termine di 20 giorni. In caso positivo, gli atti vengono trasmessi al GIP e ne viene data notizia alla P.O. La P.O. può depositare memorie. Aspetti processuali. Si tratta di una procedura strutturata come cartolare, nella quale sarà il P.M. ad interagire con UEPE e quest’ultimo entro 90 giorni trasmetterà il programma di trattamento d’intesa con l’imputato. Il Gip può fissare udienza camerale, e deciderà con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova. Disciplina transitoria In tema di estensione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova ad ulteriori reati si applicano anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data del 30.12.2022 (entrata in vigore). Nel caso sia già decorsi i termini di cui all’art. 464 bis co. 2 c.p.p. l’imputato può formulare richiesta di MAP, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore. Qualora nei 45 giorni successivi alla data di entrata in vigore non è fissata udienza, la richiesta è depositata in cancelleria a pena di decadenza. ( A cura di Avv. Beatrice Rota. Tel. 3392980582 – [email protected] )

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