IL PM NON HA LIMITI PER MATERIA NELLA DELEGA DELLE INDAGINI di Angelo RUBERTO

SENTENZA del Tribunale di Foggia – 5^ Sezione – n. 1080 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 27.10.2022 : “Il pubblico ministero può delegare atti di indagine ad ufficiali di Polizia Giudiziaria  anche se  non rientrano specificamente nella materia loro assegnata”. 

L’art. 1235 del codice della navigazione dispone “ Agli effetti dell’articolo 221 del codice di procedura penale sono ufficiali di polizia giudiziaria: 1. i comandanti, gli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali, i direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto o nell’aeroporto, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza.

Il Pubblico Ministero del Tribunale di Foggia, nell’ambito di un procedimento penale per reati comuni, aveva delegato le indagini a personale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Con proprio ricorso il Procuratore della Repubblica ha chiesto l’annullamento della sentenza del 22.03.2021 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, lamentando la erronea interpretazione dell’art. 1235 cod. nav. da parte del Giudice dell’Udienza Preliminare. Con la sentenza del 22.03.2021  il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Foggia, all’esito del giudizio abbreviato aveva assolto gli imputati dalle imputazioni di concorso in falso ideologico in atto pubblico fidefaciente loro rispettivamente ascritte.  Il Giudice ha motivato la sua decisione affermando che gli atti di indagine dovevano ritenersi inesistenti in quanto il personale del Nucleo Speciale di Intervento del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia costiera, al quale gli atti di indagine erano stati delegati, non rivestirebbe la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nei casi in cui l’indagine abbia ad oggetto reati comuni, ossia diversi da quelli previsti dal Codice della navigazione, come quelli contestati ai tre imputati. Avverso la sentenza ricorre il procuratore della Repubblica di Foggia. Con la sentenza n. 1080 del 2023  il Tribunale di Foggia premesso che, ‘art. 57 cod. proc. pen. elenca le persone alle quali l’ordinamento attribuisce la qualifica di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, facendo salve le disposizioni delle leggi speciali e comunque prevedendo al comma 3 che sono ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, anche le persone alle quali le leggi ed i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’art. 55 cod. proc. pen. L’art. 55 cod. proc. pen. disciplina le funzioni di polizia giudiziaria, distinguendo al comma 1 quelle di iniziativa della polizia giudiziaria, per le quali operano i limiti temporali, spaziali e di materia stabiliti nelle disposizioni che attribuiscono a tali persone le predette funzioni, e al comma 2 le funzioni di polizia giudiziaria esercitate a seguito di delega del pubblico ministero ai sensi dell’art. 370 cod. proc. pen. per le quali non operano le suddette limitazioni, come già affermato da questa Corte di cassazione in merito alla polizia municipale (vedi Sez. 3, n. 20274 del 26/04/2012, Savi, Rv. 252769 che ha esplicitamente affermato che «L’art. 55 c.p.p. prevede inoltre che la polizia giudiziaria “Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria”, senza alcun limite di competenza per materia, palesemente inammissibile»). Ne consegue che dovendo essere riconosciute al personale delle Capitanerie di porto le qualifiche di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria già sulla base di quanto previsto dall’art. 1235 cod. nav., quanto meno in relazione ai reati previsti dal codice della navigazione, ad esso il pubblico ministero può delegare specifiche attività di indagine senza che tale facoltà incontri limiti fissati alla competenza per materia fissata dall’art. 1235 cod. nav.  In materia di indagini delegate in materia non specificate assegnata, già nel 1995 il Pubblico Ministero di Brindisi procedente nell’ambito di una inchiesta relativa ad un incidente aereo aveva condotto l’indagine avvalendosi di personale della Capitaneria di Porto (Ruberto/Pettinau) e delegando agli stessi tutta l’attività di indagine che ha portato al processo gli indagati. Secondo il Tribunale di Foggia, nonostante il pubblico ministero possa delegare attività di polizia giudiziaria solo ad un soggetto che, in virtù di diposizione di legge o regolamentare riveste tale qualità (e non di certo a un privato cittadino o a un pubblico ufficiale al quale non sono in alcun modo attribuite funzioni di polizia giudiziaria), egli non è limitato quanto all’oggetto della delega dalla competenza loro assegnata da atti generali e astratti. Sebbene, pertanto, debba essere un atto normativo o regolamentare ad attribuire le funzioni di polizia giudiziaria agli appartenenti ad un determinato Corpo (art. 57 cod. proc. pen.), stabilendone la materia ove a competenza limitata, ciò non esclude che il pubblico ministero possa delegare agli stessi anche attività che non rientrano specificamente nella materia loro assegnata. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, la sentenza del 22.03.2021  del Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Foggia con la quale gli imputati erano stati assolti, deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, in diversa composizione.

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Redazione

Avv. Angelo RUBERTO, Fondatore ed Editore del Blog. Fondatore ed Amministratore dei gruppi WhatsApp “Alma Doctorum” ed “Alma Avvocati”. Presidente dell’Associazione “Rete Nazionale Forense” (www.retenazionaleforense.eu) ©2018-2024 Tutti i Diritti Riservati