VERNICE SUI MURI DEL SENATO

VERNICE SULLA FACCIATA DEL SENATO: DANNEGGIAMENTO AGGRAVATO O IMBRATTAMENTO?

ART. 635 C.P.: Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 331, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto ((…)) o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625; 2. opere destinate all’irrigazione; 3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; 4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni. Per i reati di cui, di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena e’ subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita’ non retribuita a favore della collettivita’ per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita’ indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

ESEMPIO DANNEGGIAMENTO AGGRAVATO: Se le azioni vengono compiute su edifici pubblici o destinati a utilizzo pubblico o all’esercizio di culto o su cose di interesse storico-artistico o su immobili sia in costruzione sia in ristrutturazione o su altre delle cose indicate al numero 7) dell’articolo 625 del codice penale.

BENE GIURIDICO TUTELATO: Il reato di danneggiamento appartiene alla categoria dei reati contro il patrimonio e più nello specifico ai reati contro il patrimonio commessi mediante violenza alle cose o alle persone. Bene giuridico tutelato è appunto il patrimonio.

ART. 639 C.P.: (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui) Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui e’ punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire mille. Se il fatto e’ commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. ((PERIODO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 2022, N. 22)). Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro. Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all’articolo 165, primo comma, puo’ disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora cio’ non sia possibile, l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attivita’ non retribuita a favore della collettivita’ per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita’ indicate nella sentenza di condanna.

IL BENE GIURIDICO che il legislatore vuole tutelare con tale norma è il patrimonio. Che, in tale ambito, deve essere inteso come complesso di beni mobili e beni immobili. L’intenzione è dunque proteggere, mediante una previsione di natura penale, la proprietà, evitando deterioramento della situazione patrimoniale del soggetto passivo, mediante le azioni di deturpamento o di imbrattamento della cosa.

GIURISPRUDENZA

⚖ Cassazione V Sezione Penale, 21.05.2014, n. 38574
✅ Il reato di danneggiamento di cui all’art. 635 c.p. si distingue da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall’art. 639 c.p., in quanto il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l’uso, dando così luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell’essenza e della funzionalità della cosa stessa mentre il secondo produce solo un’alterazione temporanea e superficiale della res aliena, il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile.
⚖ Cassazione II Sezione Penale ,09.04.2013, n. 29114
✅ Il delitto di danneggiamento si differenzia da quello di deturpamento e imbrattamento di cose altrui non già in ragione del carattere irreversibile dagli effetti dell’azione dannosa, ma per la diversa tipologia dell’alterazione, che, ove impedisca anche parzialmente l’uso delle cose, rendendo necessario un intervento ripristinatorio, connota il delitto di danneggiamento (nella specie, la Corte ha ritenuto integrata l’ipotesi di danneggiamento in capo all’imputato che aveva deteriorato e reso inservibile, mediante imbrattamento con vernice spray, una targa marmorea toponomastica di proprietà del Comune).
⚖ Cassazione II Sezione Penale, 19.12.2012, n. 845
✅ La condotta consistente nell’imbrattare cose di interesse storico ed artistico è penalmente rilevante sebbene non inquadrabile nella fattispecie criminosa di cui all’art. 635 c.p. (danneggiamento) bensì in quella sussidiaria prevista dall’art. 639 c.p., essendo possibile ripristinare, senza particolari difficoltà, l’aspetto e il valore originario del bene.
⚖ Cassazione  VI Sezione Penale, 03.11.2000, n. 11756
✅ La condotta consistente nell’imbrattare o deturpare i muri di una abitazione con scritte a vernice è inquadrabile nella fattispecie criminosa prevista dall’art. 639 c.p. e non in quella di cui all’art. 635 c.p. (danneggiamento), mancando un’immanenza, almeno relativa, degli effetti dannosi sul bene deteriorato, sempre che possa comunque ripristinarsi, senza particolari difficoltà, l’aspetto e il valore originario del bene medesimo.

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