L’ODIO IN RETE di Federica FEDERICI

L’odio online, gli autori dei commenti e la diffamazione impunita. 

L’odio in rete rappresenta ormai una realtà che non si limita solo alla dimensione virtuale di Internet, ma ha conseguenze nella vita reale di ciascuno di noi. Nonostante la ormai pacifica e riconosciuta valenza giuridica e rilevanza penale, siamo oggi ben lontani dalla sanzionabilità dei comportamenti offensivi e denigratori. Esistono purtroppo limiti delle indagini nell’identificazione degli autori dei comportamenti illeciti che paralizzano e stroncano le querele e gli esposti, con il rischio che chiunque possa offendere sui social e restare impunito. Lo stesso GIP del Tribunale di Roma nel disporre definitivamente l’archiviazione di una querela relativa ad una nota pagine face book, ha riconosciuto come i social “rivoluzionando il mondo della comunicazione, come ogni grande cambiamento, presentano aspetti positivi, quanto negativi. Tale tipologia di comunicazione, infatti, da un lato favorisce la libertà di espressione e di stampa, permettendo a tutti di venire a conoscenza, in pochi secondi, di una notizia per poi postare le propria opinione a riguardo, ma, dall’altro, può favorire il compimento di illeciti, anche di natura penale. Si legge in questa coraggiosa quanto sporadica ordinanza GIP che “pur prendendo atto delle difficoltà rappresentate dalla Pubblica accusa in ordine all’espletamento di accertamenti, tramite rogatoria, funzionali alla identificazione degli autori dei commenti percorribile appare l’opzione investigativa della individuazione dei responsabili, a mezzo di verifiche mirate utilizzando gli URL allegati agli atti, dei proprietari dei profili facebook abbinati ai commenti diffamatori, la cui selezione, in considerazione della evidenza della tipicità della condotta, non necessita di alcuna preventiva indicazione […]”. Nel caso specifico della pagina face book incriminata il GIP riconosceva valenza denigratoria indubbia se non addirittura plateale da parte di numerosissimi utenti del social collegati alla pagina, che travalicavano il limite della decenza e della continenza espositiva. Del pari, non ritenendo tollerabile la carica offensiva e minatoria insita nei post pubblicati, intrisi di turpiloquio ed intimidazioni, risulta fuori luogo “fare richiamo alla formula usuale della ‘desensibilizzazione’ collettiva rispetto al disvalore penale delle esternazioni e dei commenti pubblicati sulla piattaforma digitale. Tuttavia, nonostante il supplemento di indagini disposto il Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni veniva compendiato da una nota trasmessa nell’aprile 2022 in cui emerge che “la società Facebook non fornisce dati tecnici dei propri iscritti inerenti i reati di diffamazione e da un monitoraggio dei commenti oggetto di accertamento non è stato possibile, per la maggior parte degli utenti, associare una persona fisica al nome-profilo, ma in alcuni casi sono state fatte richieste anagrafiche di soggetti che presumibilmente potrebbero essere associati ai profili Facebook che si sono resi responsabili dei commenti oggetto di querela”. Di qui la rinnovata richiesta di archiviazione da parte del PM, con argomentazioni fattuali di cui il GIP non ha potuto che prendere atto. L’improcedibilità dell’azione penale è quindi dettata non dal diritto sostanziale relativo alla fattispecie di reato, ma dalla obiettiva impossibilità di acquisizione dagli USA, ove ha sede la Meta Platforms controllante, tra le altre, la società Facebook, dei dati del traffico telematico necessari per l’accertamento dei fatti e per l’identificazione degli autori, a motivo del mancato riconoscimento da parte di quello stato del disvalore penale delle condotte diffamanti realizzate. Occorre comprendere se sussiste e in capo a chi la responsabilità per concorso in omissione nel reato di diffamazione ex art, 595, comma 3, c.p. nel caso in cui vengono pubblicati contenuti offensivi in sede di commento, da inquadrarsi secondo l’ordinanza GIP nell’art. 40, comma 2, c.p. che prevede una clausola di equivalenza tra il non impedire e il cagionare, imputando un evento posto in essere da terzi o all’esito di varie concause naturali, a colui che per legge, contratto o ordine della A.G. dovrebbe impedirlo, evadendo infatti il medesimo un obbligo di garanzia assunto. Il richiamo alla Cassazione n. 12546 del 2019, che ha distinto due condotte una nella pubblicazione di un contenuto offensivo a carattere diffamatorio e l’altra nella pubblicazione di commenti inappropriati da parte di terzi rispetto al blogger e all’Internet provider, è d’obbligo. Ma ancor prima delle riflessioni sulle argomentazioni e conclusioni della Cassazione sul controllo successivo da parte dei gestori della pagina permane il limite della impossibilità tecnica di prefigurare un controllo preventivo in funzione di “filtro”, che rappresenta per lo stesso Giudice “un ostacolo obiettivo alla utilizzazione del meccanismo di cui all’art. 40 cpv c.p. discendente dalla peculiare strutturazione del reato di diffamazione, laddove l’impedimento dell’evento non verrebbe a coincidere con l’impedimento della perfezione del reato, quanto piuttosto con l’obbligo giuridico di attivarsi per impedire il protrarsi di una situazione antigiuridica già prodottasi a seguito e per l’effetto della pubblicazione del post diffamatorio, attinente, agli effetti pregiudizievoli e permanenti della condotta reato e non costituente evento in senso naturalistico e tecnico –giuridico”. Inevitabile, dunque, provare un senso di impotenza e perplessità di fronte alla declinazione pratica della norma. 

Federica FEDERICI: Delegata Congresso Nazionale Forense – Presidente NFD – Direttivo Entdi – Vicepresidente Uniti per Unire – Segretario Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi – Professore a contratto.

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