PIATTAFORME DI E-COMMERCE di Enrica LABRICCIOSA

Il contratto on line – contratto stipulato mediante l’uso di computer o del telefonino – è una delle tematiche più impattanti nel diritto civile. Tutti noi, nel quotidiano, ci ritroviamo a concludere un numero considerevole di contratti mentre navighiamo sul web, che si tratti dell’iscrizione a Facebook, Twitter, Instagram o dell’acquisto di beni su negozi digitali. (siti web che offrono cataloghi commerciali e merci da acquistare online).  Azioni, che quasi sempre facciamo con leggerezza e, alle quali  non prestiamo la giusta attenzione,  ma che hanno delle ripercussioni giuridiche estremamente significative ed a volte producono danni economici .

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La legge definisce contratto l’accordo tra due o più soggetti volto a costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale, suscettibile, cioè, di valutazione economica (art. 1321 Codice civile). L’articolo 1325 del codice civile stabilisce che “I requisiti del contratto sono l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto, la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità”. Il contratto telematico è il contratto stipulato mediante l’uso di computer, ossia l’accordo tra soggetti che utilizzano strumenti informatici tra loro collegati e che dunque non sono presenti nel medesimo luogo poiché la loro interfaccia diretta è costituita proprio dallo strumento informatico utilizzato (Cfr. Demarchi, I diritti del consumatore e la nuova class action, Bologna 2010, pag. 298). La normativa applicabile alla contrattazione online si rinviene nel:
  1. codice civile, con riferimento alla disciplina generale del contratto;
  2. Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE n. 2016/679), con riguardo ai dati personali delle persone fisiche;
  3. Codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206), se l’acquirente è qualificabile come consumatore (contratti B2C);
  4. Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di commercio elettronico.
Il contratto on line si contraddistingue per:
a) assenza di contatto diretto tra le parti che sono tra di loro distanti; b) mancanza di trattative sul contenuto (l’acquirente aderisce alla regolamentazione predisposte dalla piattaforma di e-commerce tanto che si parla in questo caso di contratto per adesione); c) la manifestazione di volontà dell’acquirente avviene per via telematica; d) la conclusione avviene mediante l’inserimento dei dati della propria carta di pagamento e con la selezione del tasto virtuale di acquisto.

RECESSO: Il diritto di recesso è il diritto del consumatore di recedere dal contratto di acquisto online entro 14 giorni, senza essere obbligato a fornire motivazioni.  La normativa europea e il codice del consumo prevedono che, in caso di esercizio del diritto di recesso, al consumatore spetti il rimborso totale di tutti i pagamenti effettuati al venditore, ossia delle spese di acquisto e delle eventuali spese standard di consegna dei prodotti. ( L’art. 6, nn. 1, primo comma, seconda frase, e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che consente al fornitore, nell’ambito di un contratto concluso a distanza, di addebitare le spese di consegna dei beni al consumatore qualora questi eserciti il suo diritto di recesso. Pres. J.-C. Bonichot – Toader rel. – Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof  (Germania). CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 15/04/2010, Sentenza C-511/08)  ATTENZIONE: Il diritto di recesso non si può esercitare se il contratto riguarda la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati; beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente, beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienico-sanitari e sono stati aperti dopo la consegna. RIMBORSO: Il commerciante online dovrà rimborsare le somme di denaro entro 14 giorni dal giorno in cui ha ricevuto notizia della restituzione della merce dal cliente. MANCATO RIMBORSO: E’ Necessario inviare al venditore una diffida con cui si intima la consegna entro un termine aggiuntivo, normalmente  15 giorni. MANCATA CONSEGNA DELLA MERCE: In caso di mancata consegna della merce entro 30 giorni o entro il diverso termine di consegna stabilito, il venditore è tenuto a informare il consumatore ed a effettuare il rimborso del prezzo pagato. È Consigliabile sollecitare  il venditore e stabilire un termine fisso di consegna della merce.

ESEMPIO DI  LETTERA MERCE DIFETTOSA O NON CONFORME(da inviare a mezzo PEC o RACCOMANDATA)  da inviare al commerciante.

Oggetto: Prodotto non conforme – Richiesta di rimborso del prezzo.

Gentile produttore,
in data xxx   ho acquistato un xxx. Il prodotto in questione, da me ricevuto in data xxx non è conforme all’ordine. In effetti – specificare la non conformità – . Tutto ciò premesso, Vi invito formalmente a provvedere al rimborso del del prezzo pagato e al ritiro del prodotto. Si precisa che in mancanza di bonario accordo, sarò costretto a far valere le mie ragioni nelle competenti sedi giudiziarie. Si attende un riscontro alla presente entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente. Distinti Saluti

ESEMPIO DI LETTERA RICHIESTA RIMBORSO IN CASO DI RECESSO (da inviare a mezzo PEC o RACCOMANDATA)

OGGETTO: DIFFIDA RIMBORSO PREZZO – COSTITUZIONE IN MORA
Premesso che il codice del consumo, in caso di acquisto fuori sede (“on line”), prevede che il consumatore possa recedere nei 14 giorni successivi, senza necessità di motivare la sua decisione. Considerato che
– in data XXX  ho acquistato una bicicletta modello XXX  omissis al prezzo di euro ; ho versato il prezzo richiesto pari a xxx in data xxx; – ho ricevuto la merce a mezzo corriere in data xxx; – in data xxx  ho comunicato il recesso all’azienda venditrice; – in data xxxx ho restituito il bene, in quanto non era adatto alle mie esigenze, seguendo pedissequamente i vari passaggi della procedura “reso facile”, concessa dalla venditrice; – avete accettato il reso senza problema alcuno;  – nonostante i miei numerosi solleciti ad oggi, non è stato effettuato il rimborso dell’importo pari a xxx euro; Visto l’art. 57 del codice del Consumo che impedisce al venditore di trattenere arbitrariamente somme di denaro che siano correlate all’uso del bene o alla mancata disponibilità dello stesso presso i magazzini: la restituzione del corrispettivo deve, infatti, essere integrale ai sensi di legge! Tanto premesso, con la presente, valida come costituzione in mora del debitore, vi chiedo l’immediata restituzione della somma di euro xxxx , con l’espresso avvertimento che in mancanza sarò costretto a ricorrere alle vie legali, rivolgendomi ad un legale di fiducia, con aggravio di spese a vostro carico. Non seguiranno altri avvisi. Distinti Saluti.

ART. 57 CODICE CONSUMO: “Obblighi del consumatore nel caso di recesso”

1. A meno che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, il consumatore restituisce i beni o li consegna al professionista o a un terzo autorizzato dal professionista a ricevere i beni, senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dalla data in cui ha comunicato al professionista la sua decisione di recedere dal contratto ai sensi dell’articolo 54. Il termine e’ rispettato se il consumatore rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di quattordici giorni. Il consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni, purche’ il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo e’ a carico del consumatore. Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui i beni sono stati consegnati al domicilio del consumatore al momento della conclusione del contratto, il professionista ritira i beni a sue spese qualora i beni, per loro natura, non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta. 2. Il consumatore e’ responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. Il consumatore non e’ in alcun caso responsabile per la diminuzione del valore dei beni se il professionista ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso a norma dell’articolo 49, comma 1, lettera h). 3. Qualora un consumatore eserciti il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta in conformita’ dell’articolo 50, comma 3, o dell’articolo 51, comma 8, il consumatore versa al professionista un importo proporzionale a quanto e’ stato fornito fino al momento in cui il consumatore ha informato il professionista dell’esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto. L’importo proporzionale che il consumatore deve pagare al professionista e’ calcolato sulla base del prezzo totale concordato nel contratto. Se detto prezzo totale e’ eccessivo, l’importo proporzionale e’ calcolato sulla base del valore di mercato di quanto e’ stato fornito. 4. Il consumatore non sostiene alcun costo per: a) la prestazione di servizi o la fornitura di acqua, gas o elettricita’, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantita’ determinata, o di teleriscaldamento, in tutto o in parte, durante il periodo di recesso quando: 1) il professionista ha omesso di fornire informazioni in conformita’ all’articolo 49, comma 1, lettere h) ed l); oppure 2) il consumatore non ha espressamente chiesto che la prestazione iniziasse durante il periodo di recesso in conformita’ all’articolo 50, comma 3, e dell’articolo 51, comma 8; oppure b) la fornitura, in tutto o in parte, del contenuto digitale che non e’ fornito su un supporto materiale quando: 1) il consumatore non ha dato il suo previo consenso espresso circa l’inizio della prestazione prima della fine del periodo di quattordici giorni di cui all’articolo 52; 2) il consumatore non ha riconosciuto di perdere il diritto di recesso quando ha espresso il suo consenso; oppure 3) il professionista ha omesso di fornire la conferma conformemente all’articolo 50, comma 2, o all’articolo 51, comma 7. 5. Fatto salvo quanto previsto nell’articolo 56, comma 2, e nel presente articolo, l’esercizio del diritto di recesso non comporta alcuna responsabilita’ per il consumatore.

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