OPPOSIZIONE A CARTELLA DI PAGAMENTO di Mariateresa ARCADI ed Angelo RUBERTO

L’opposizione avverso la cartella esattoriale relativa a Spese di giustizia va proposta innanzi al Giudice del luogo in cui è stata notificata.
 
La cartella di pagamento di cui all’art. 25 DPR 602/1973 assolve, nell’ambito dell’esecuzione esattoriale, la stessa funzione del precetto. Con l’impugnazione proposta avverso la cartella notificatagli il contribuente ha fatto valere vizi di natura formale (omesso notifica dell’invito al pagamento, carenza di motivazione, mancata indicazione dell’autorità giudiziaria competente). Per cui, l’esperita impugnazione integra gli estremi di una opposizione agli atti esecutivi. Più esattamente l’esperita opposizione integra gli estremi di un’opposizione “preventiva” agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 codice procedura civile e va proposta davanti al giudice indicato al 3° comma dell’art. 480 codice procedura civile . Ossia davanti al giudice del luogo in cui – Castellammare di Stabia – la cartella è stata notificata, cioè, nella fattispecie, dinanzi al tribunale di Torre Annunziata (nel cui circondario è ricompreso il territorio di Castellammare di Stabia) , dovendosi escludere che la cartella esattoriale contenga la dichiarazione di residenza o domicilio della parte istante. (Cfr. Cassazione Civile n. 8402 del 4.04.2018, sotto riportata)

TESTO SENTENZA:  Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 17.7.2001 la F. s.p.a. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Caltanissetta la Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta per sentire ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto annuale di iscrizione agli albi e registri camerali per l’anno 1992 richiesto con la cartella esattoriale n. 29220010017549173 notificata il 8.6.2001. Il Giudice di Pace adito, con ordinanza del 27.11.2001, dichiarava la propria incompetenza per materia rimettendo le parti innanzi al Tribunale di Caltanissetta. Riassunto il giudizio con ricorso notificato il 20.3.2002, istruito il processo nel contraddittorio con la Camera di Commercio I.A.A., con sentenza n. 665 del 13/16 dicembre 2005 il Tribunale di Caltanissetta rigettava la domanda. Con atto di appello notificato il 30.1.2007 la F. s.p.a impugnava la sentenza. Con sentenza n. 155/2010 del 10.6.2010, pubblicata il 22.10.2010 la Corte di appello di Caltanissetta accoglieva l’appello sul rilievo che il credito era prescritto per decorso di termine quinquennale. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta la Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta ha proposto ricorso per Cassazione, notificato in data 18.7.2010, affidato a due motivi, illustrati con memoria. F. s.p.a ha resistito con controricorso. 
Motivi della decisione
1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità dei ricorso ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c.
Ai fini della verifica della condizione di ammissibilità del motivo di ricorso per cassazione, indicata dall’art. 360 bis n. 1 c.p.c., l’onere di individuare decisioni e argomenti sui quali l’orientamento contestato si fonda, senza limitarsi a dichiarare la propria posizione di contrasto con la giurisprudenza di legittimità, sussiste solo nell’ipotesi di un orientamento di legittimità consolidato nella materia oggetto di controversia, contrario alla tesi di parte ricorrente (Cass. 19190/2017), nella specie non sussistente.
Osserva la Corte, a miglior comprensione della questione di ammissibilità del ricorso, che la controversia concernente il pagamento del diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di commercio – dovuto ai sensi dell’art. 34 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 786, come convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successivamente regolato dall’art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 – è devoluta alla giurisdizione tributaria ai sensi del sopravvenuto art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, avendo quest’ultima norma – che ha novellato, con effetto dal primo gennaio 2002, l’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – comportato la sostituzione dell’originario criterio di collegamento per singoli tributi, tassativamente elencati, con quello, generalizzato, per i “tributi di ogni genere e specie”.
Ciò premesso il ricorrente ha adeguatamente illustrato la questione che intende sottoporre alla Corte.
2. Con il primo motivo di ricorso lamenta la ricorrente violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1 e 3 legge 7.10.1969 n. 742 e dell’art. 92 RD 30 gennaio 1941 n. 12 in riferimento all’art. 360 n.3 c.p.c. nonché l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio in riferimento all’art. 360, n.5 c.p.c. per non avere il giudice ritenuto che l’azione proposta fosse correttamente da ritenere un procedimento di opposizione all’esecuzione e, in quanto tale non sottoposto alla sospensione dei termini processuali in periodo feriale.
Il motivo non è fondato.
3. Il giudice di appello ha ritenuto, motivando sul punto, che la controversia, avente ad oggetto il merito della pretesa creditoria, dovesse qualificarsi come giudizio ordinario di cognizione e non di opposizione all’esecuzione. L’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto alla domanda così come qualificata dal giudice, anche nell’ipotesi in cui l’impugnante intenda allegare l’erroneità di tale qualificazione (Cass. 475/2009) Nella specie il giudice di appello ha ritenuto che il giudizio non potesse qualificarsi come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. sicché il termine per appellare la relativa sentenza era soggetto alla sospensione feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969 n. 742. Osserva, inoltre, la Corte che, in materia tributaria, al ricorso avverso la cartella esattoriale non si estende l’esclusione della sospensione feriale dei termini, stabilita dall’art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 per l’opposizione all’esecuzione, atteso il carattere eccezionale di tale norma, non suscettibile di interpretazione analogica e l’esistenza di una specifica disciplina per l’esecuzione forzata tributaria, la cui tutela giudiziaria è affidata alle Commissioni tributarie (Cass. n. 15643/2014 ).
La doglianza relativa al mancato rispetto della sospensione dei termini deve essere respinta.
4. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20 D.Igs.vo 18.12.1997 n. 472 e dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché I’ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio in riferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c. per avere ritenuto il giudice di appello che la sanzione per ritardato pagamento del diritto annuale dovuto alla CCIAA ai sensi dell’art. 34 del DL 22.12.1981 n. 786 fosse soggetto alla prescrizione quinquennale.
4.1 Il motivo non è fondato.
È incontestato che l’oggetto del giudizio fosse solo la sanzione per tardivo versamento del diritto camerale afferente l’anno 1993 avendo il giudice di primo grado accertato che il diritto camerale era stato pagato già in data 12.12.1995. In caso di mancato pagamento, nei tempi e nei modi prescritti, del diritto annuo dovuto alla Camera di commercio, non è prevista la corresponsione di interessi, in quanto l’art. 34, ultimo comma, del D.L. 22/12/1981 n. 786, convertito in legge 26/02/1982 n. 51 prevede esclusivamente, in via assorbente, il pagamento di una soprattassa, la quale, oltre a rivestire un carattere repressivo – punitivo, assolve anche ad una funzione risarcitoria. (Cass. nn. 3711/2011, 8525/01, 9505/01, 9506/01, 9529/01, 9634/01). Vertendosi in tema di sanzioni per violazione di norme tributarie, il giudice di appello ha ritenuto che nella specie fosse applicabile l’art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato, con effetto dal 1° aprile 1998, dal d.lgs. 5 giugno 1998, n. 203 e successivamente dal d.lgs. 30 marzo 2000, n. 99, il quale stabilisce che la contestazione debba essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione “o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi”, termine, nella specie non espressamente previsto e che il termine di prescrizione per la sanzione non potesse essere che quinquennale in coerenza con quello previsto per l’obbligazione tributaria principale.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, l’individuazione della norma applicabile rientra tra i poteri-doveri del giudice, indipendentemente dalle tesi propugnate, in diritto, dalle parti. Nel caso di specie, stante la conformità della qualificazione del rapporto ritenuta dal giudice rispetto a quella sostenuta dal contribuente, si trattava appunto di un problema di mera individuazione ed applicazione normativa, non già di accoglimento di una domanda sulla base di una diversa ratio rispetto a quella dedotta in giudizio. Va dunque riaffermato che nel procedimento civile – così come in quello tributario, non sussistendo sul punto preclusione di compatibilità – l’applicazione del principio di cui all’art. 113, comma primo, cod. proc. civ., fa salva la possibilità-doverosità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa. Ricercando, a tal fine, le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto eventualmente anche diversi da quelli (erroneamente) richiamati dalle parti. Con il solo limite di occuparsi della qualificazione giuridica del rapporto, e non della immutazione della fattispecie con conseguente violazione del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod.proc.civ. (Cass. 25140/10; Cass. 12943/12). La ricorrente ha lamentato che il Giudice di appello avrebbe disatteso le difese delle parti su un punto decisivo del giudizio ovvero l’applicabilità o meno dell’art. 2948 c.c., senza invece censurare che il giudice abbia ad una fattispecie di prescrizione applicato una norma afferente la decadenza, ritenendole evidentemente sovrapponibili. Su tale aspetto, non essendo stata sollevata alcuna doglianza, nessuna pronuncia deve essere assunta.
5.Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 510,00 oltre accessori.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 617 codice procedura civile ( FORMA DELL’ OPPOSIZIONE )
Comma 1. Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto
Art. 480 codice procedura civile ( FORMA DEL PRECETTO )
Comma 3. Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.
DPR n. 602 del 1973: Art. 25. (Cartella di pagamento).
1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede , a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione e’ presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attivita’ di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche’ del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; (64) (101) (108) (112)
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attivita’ di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; (101) (108)
c) del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.
c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all’articolo 15-ter.
1-bis. In deroga alle disposizioni del comma 1, il concessionario notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza:
a) per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:
1) alla pubblicazione del decreto che revoca l’ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione ai sensi degli articoli 173 e 179 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
2) alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l’annullamento del concordato preventivo ai sensi del combinato disposto degli articoli 186, 137 e 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) per i crediti rientranti nell’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale di cui all’articolo 182-ter, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine di cui al settimo comma dell’articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara l’annullamento dell’accordo;
c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:
1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l’annullamento dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’articolo 14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ovvero la cessazione degli effetti dell’accordo, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, o dell’articolo 12, comma 4, della medesima legge n. 3 del 2012;
2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, e dell’articolo 12-ter, comma 4, della legge n. 3 del 2012.
1-ter. Se successivamente alla chiusura delle procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis viene dichiarato il fallimento del debitore, il concessionario procede all’insinuazione al passivo ai sensi dell’articolo 87, comma 2, senza necessita’ di notificare la cartella di pagamento.
2. La cartella di pagamento, redatta in conformita’ al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procedera’ ad esecuzione forzata. ((120))
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l’indicazione della data in cui il ruolo e’ stato reso esecutivo.
3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato e’ considerato giorno festivo. (62)
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