RICHIESTA DOCUMENTAZIONE BANCARIA di Daniela TESTA ed Angelo RUBERTO

ISTANZA EX ART. 210 DEL C.P.C. : Diritto ad ottenere copia della documentazione bancaria – Art. 119, comma 4, decreto legislativo n. 385 del 1993 –  Corte di Cassazione, Sezione 1^ Civile sentenza n. 23861 del 01.08.2022: “Il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, decreto legislativo n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell’ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta – non necessariamente stragiudiziale – e siano decorsi novanta giorni senza che l’istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna. (Massima ufficiale.  Presidente De Chiara. Estensore Catallozzi.)

… omissis …
” il ricorso al giudice è necessario solo in caso di inadempimento della banca e, tal fine, può anche avanzare istanza di esibizione della documentazione, nel corso di un giudizio, ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ.”;
” da ciò consegue che il diritto del cliente ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni , ivi compresi gli estratti conto, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’art. 210 del c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest’ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato”.
” non è dunque, necessario, come, invece, ritiene la corte d’appello, che la richiesta sia stata avanzata in epoca antecedente all’istaurazione del giudizio nell’ambito del quale l’istanza ex articolo 210 del c.p.c. è proposta, essendo sufficiente, sotto il profilo temporale in esame, che, al momento della formulazione di tale istanza, il cliente abbia chiesto copia della documentazione e che siano decorsi 90 giorni dalla richiesta, – tale è il termine assegnato alla banca dall’art. 119, IV comma del T.U.B. per ottemperare alla richiesta- senza che la banca medesima abbia proceduto alla consegna della documentazione, a meno che non sia dimostrata l’esistenza di idonea giustificazione dell’inadempimento”.
RIFERIMENTO NORMATIVO
Articolo 119 del T.U.B. (Sui limiti della richiesta alla banca della documentazione contrattuale e contabile)
4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
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Ai sensi dell’art. 119 del T.U.B. (Decreto Legislativo 385 del 1993), la Banca nel corso e/o alla scadenza del rapporto bancario intrattenuto con il Cliente è onerata di rendicontare periodicamente lo stato del rapporto (con cadenza almeno annuale).
In caso di conto corrente, il Cliente può scegliere la periodicità gradita del rendiconto (annuale, semestrale, trimestrale o anche mensile). Gli estratti conto e le rendicontazioni contabili non contestati oltre gg. 60 si intendono approvati.
il Cliente o chi per lui, ha diritto a chiedere alla Banca la documentazione inerente a singole operazioni contabili poste in essere negli ultimi dieci anni. La Banca deve consegnare la documentazione richiesta entro il termine di gg. 90 senza addebiti diversi dai costi di produzione.
L’art. 2220 c.c. : (Conservazione delle scritture contabili). Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.
L’art. 119 T.U.B. ha natura e portata sostanziale e va distinto dall’art. 210 c.p.c. che ha natura prettamente processuale.
ATTENZIONE, la richiesta ex art. 119  del T.U.B. dà diritto al cliente di ricevere “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni” e quindi per tali documenti vale il limite decennale. Limite che però non si reputa valido per i contratti e per gli altri documenti non richiamati dall’art. 119 (ex multis: Trib. Bari, sent. 7.10.2020; ABF Roma, 1045/2020; Trib. Catania, sent., 14.01.2020; Trib. Napoli, sent. 19.06.2019), per i quali dovrà di norma applicarsi l’ordinaria prescrizione decennale a partire dal momento della chiusura del rapporto; tutto ciò salvo prendere atto di un tempo di conservazione potenzialmente anche più ampio per i saldi di conto corrente, posto che l’istituto di credito sarebbe obbligato a produrli sino a risalire al momento dell’apertura del conto stesso, dal momento che solo tali documenti consentono, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell’avere, di determinare il credito effettivo della banca (cfr. Cass. civ., sez. VI, sent. 13258 del 25 maggio 2017).
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Redazione

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