CASSAZIONE: RIPETIBILITA’ ASSEGNO SEPARAZIONE E DIVORZIO di Lucilla ANASTASIO

Con sentenza n. 32914 pubblicata in data 8.11.2022, le Sezioni Unite della Cassazione hanno sancito il principio, oggetto di studio approfondito nel tempo, secondo il quale l’assegno di separazione e/o divorzio versato all’ex coniuge può essere ripetibile, “ab initio” qualora non vi siano i presupposti per ottenere il diritto al mantenimento, quali lo “stato di bisogno” o l’addebito. Gli Ermellini hanno affermato che non prevedendo l’ordinamento “una disposizione che sul piano sostanziale, sancisca l’irripetibilità dell’assegno, propriamente alimentare, provvisoriamente disposto a favore dell’alimentando” e neanche in ordine ai contributi economici disposti con i provvedimenti presidenziali, “non si tratterebbe di sancire l’obbligo di restituzione di quanto percepito a titolo strettamente alimentare, ma di restituire somme di denaro sulla base di un supposto ed inesistente diritto al mantenimento”. La questione prende le mosse da un ricorso presentato da una donna che era stata condannata dalla Corte di Appello di Roma alla restituzione delle somme percepite dall’ex marito. La Corte, infatti, nel decidere su un assegno di mantenimento e divorzile aveva stabilito che “sin dalla richiesta di modifica delle condizioni della separazione non sussistevano i presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento”, revocando, in tal modo, i provvedimenti provvisori adottati in primo grado e condannando la ex moglie alla restituzione delle somme già percepite. La condannata alla restituzione si rivolgeva, quindi, alla Suprema Corte proponendo ricorso anche sulla base della falsa applicazione degli artt. 156 e 445 c.c. “stante la natura alimentare dell’assegno di mantenimento”. In definitiva, le Sezioni Unite su sollecitazione della Prima Sezione civile della Cassazione hanno chiarito che, ferma restando “una valutazione personalizzata” da parte del giudice di merito e considerata, altresì, “la situazione personale e sociale del coniuge debole, le ragionevoli aspettative di tenore di vita ingenerate dal rapporto matrimoniale ovvero di non autosufficienza economica”, occorre distinguere se opera o meno la “conditio indebiti”, ossia la regola generale della piena ripetibilità delle prestazioni economiche già effettuate ove si accerti l’insussistenza “ab origine” dei presupposti per l’assegno di mantenimento o divorzile, ovvero se la prestazione è da ritenersi irripetibile, laddove sia intervenuta una rivalutazione o rimodulazione al ribasso -purché sempre in relazione a somme di modesta entità- alla luce del principio di solidarietà post-familiare in quanto presuntivamente consumate per le esigenze del soggetto più debole economicamente. Al di fuori di questa seconda ipotesi, in presenza di una modifica con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi, opera la regola generale della “ripetibilità”. Si tratta, dunque, di un principio forte che cambia radicalmente l’orientamento giurisprudenziale che già da qualche anno si andava affermando nelle varie Corti di merito.

Lucilla ANASTASIO:  Avvocato civilista, Consigliere dell’Ordine degli avvocati di Roma. Presidente A.N.A.Me.F – Associazione Nazionale Avvocati Mediatori Familiari. Specialties: diritto di famiglia e minori collaborative lawyer mediatrice familiare.

CASSAZIONE – PRINCIPIO DI DIRITTO: “Le Sezioni Unite Civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, in materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, hanno affermato che, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, vanno operate le seguenti distinzioni: a) la «condictio indebiti», ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, opera in presenza di una rivalutazione della condizione «del richiedente o avente diritto», ove si accerti l’insussistenza «ab origine» dei presupposti per l’assegno di mantenimento o divorzile; b) la «condictio indebiti» non opera, e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell’an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell’assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, «delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)», sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica; c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di una modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità”

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Redazione

Avv. Angelo RUBERTO, Fondatore ed Editore del Blog. Fondatore ed Amministratore dei gruppi WhatsApp “Alma Doctorum” ed “Alma Avvocati”. Presidente dell’Associazione “Rete Nazionale Forense” (www.retenazionaleforense.eu) ©2018-2024 Tutti i Diritti Riservati