PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO: SENTENZA TAR CAMPANIA

Il PEI, acronimo di Piano Educativo Individualizzato, è lo strumento con cui il consiglio di classe disegna un percorso didattico inclusivo per gli alunni con disabilità. Il documento fissa gli obiettivi e le attività che si faranno durante l’anno scolastico, e costruisce un tessuto di collaborazione tra scuola e famiglia.  Il PEI altro non è che un progetto educativo calibrato sulle esigenze del singolo alunno con disabilità certificata. Il PEI è redatto da: 

  • docenti della classe in cui si trova lo studente; l’insegnante di sostegno; le figure socio-sanitarie che seguono il ragazzo; la famiglia e,  tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 104 del 1992.

Con il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 (Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66) sono definite le modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno, previste dal decreto legislativo 66/2017, e i modelli di piano educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.
♦️ REDAZIONE PEI – SOSTEGNO.
⚖️Il TAR Campania, Sezione Quarta, con la sentenza del 4 novembre 2022 ha condannato l’Amministrazione scolastica competente alla tempestiva redazione del PEI per l’anno scolastico in corso, con la specifica indicazione del numero di ore di sostegno, e alla sua esecuzione in favore del minore, e alla conseguente attribuzione alla parte ricorrente di un insegnante per il numero di ore di sostegno scolastico ivi quantificate.
Il TAR Campania, ha così statuito:
➡️ dichiara l’illegittimità del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha assegnato al minore un insegnate di sostegno per un numero di ore settimanali determinato in assenza di apposita valutazione sul fabbisogno effettivo individuale e quindi del documento PEI ( o documento analogo di pari funzione) che ne stabilisca la finalità concreta e le quantifichi espressamente, in relazione alla patologia di cui il disabile è portatore;
➡️ condanna l’amministrazione scolastica competente alla tempestiva redazione del PEI (o documento analogo di pari funzione) per l’anno scolastico in corso, con la specifica indicazione del numero di ore di sostegno, e ala sua esecuzione in favore del minore, e alla conseguente attribuzione alla parte ricorrente di un insegnante per il numero di ore di sostegno scolastico ivi quantificate o comunque ritenute necessarie in relazione alla patologia.
PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
⚖️ “In linea generale va riconosciuto il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave, a fronte del quale “il legislatore (in prima battuta) e l’amministrazione (in attuazione della legge) non possono esimersi dall’apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile”. E’ dunque illegittima la condotta dell’istituto scolastico che riconosce un monte-ore settimanali di sostegno inferiore, rispetto a quelle individuate come necessarie” (T.A.R. Campania Salerno, sez. I – 10/2/2021 n. 349).
⚖️ In materia di assegnazione delle ore di sostegno all’alunno disabile, il provvedimento finale del dirigente scolastico con cui si stabilisce l’assegnazione delle ore di sostegno non può rendere prive di effetti concreti, sul piano del sostegno, le statuizioni operate dall’organo collegiale competente a stabilire la gravità dell’handicap e a predisporre il piano individuale di intervento a sostegno del minore in una situazione di handicap riconosciuto come grave; esso inoltre non si può basare su un vincolo derivante dalla carenza di risorse economiche che non possono, in modo assoluto, condizionare il diritto al sostegno sino a esigere e sacrificare il diritto fondamentale allo studio e all’istruzione [(Cfr. Cons. St., sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3393). TA.R. Umbria – 7.11.2019 n. 573]
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Redazione

Avv. Angelo RUBERTO, Fondatore ed Editore del Blog. Fondatore ed Amministratore dei gruppi WhatsApp “Alma Doctorum” ed “Alma Avvocati”. Presidente dell’Associazione “Rete Nazionale Forense” (www.retenazionaleforense.eu) ©2018-2024 Tutti i Diritti Riservati