COLTIVAZIONE DI STUPEFACENTI IN CASA: IL FATTO NON SUSSISTE

Droga: ⚖️ Tribunale di Udine: Coltivazione Stupefacenti in Casa: assoluzione perché il fatto non sussiste (Sentenza 01.10.2022, n. 1539)
 
Il Tribunale di Udine con la Sentenza n. 1539 del 2022 ha stabilito che gli elementi necessari a far ritenere scriminata la fattispecie della coltivazione di sostanze stupefacenti in casa sono due: ✅ Quanto al primo requisito, si deve trattare di una coltivazione di minime dimensioni svolta in forma domestica. L’anzidetta locuzione significa che la coltivazione deve essere personale, svolta in luoghi di disponibilità del coltivatore, di dimensioni minime, per un limitato numero di piante. Coltivazione domestica, in particolare, è quella effettuata in via approssimativa e rudimentale, preferibilmente in vaso con semina e con governo manuale della coltivazione, senza la disponibilità di attrezzi, strutture e sostanze da cui desumere un approccio tecnico agrario di natura imprenditoriale. ✅ Quanto al secondo requisito, gli indici rivelatori della destinazione esclusiva all’uso personale, secondo la menzionata sentenza, risiedono nella natura rudimentale delle tecniche di coltivazione, nello scarso numero di piante coltivate, nel quantitativo minimo di prodotto ricavabile. Tecniche di coltivazione rudimentali sono quelle che non prevedono un approccio agricolo imprenditoriale, dunque effettuate senza macchine agricole, strumenti professionali di misurazione o pianificazione di interventi senza la presenza di locali destinati alla raccolta e conservazione dei prodotti.

SENTENZA …. OMISSIS ….
del delitto p. e p. dall’art. 73, comma 5^ in relazione al comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall’art. 75 D.P.R. cit illecitamente coltivava in un armadio adibito a serra nella propria camera da letto n. 4 piante di marijuana pari, una volta defogliate, a gr 110,4 netti di sostanza stupefacente del tipo marijuana (percentuale di principio attivo pure 1,5% ) per un totale di 70 dms nonché deteneva a fini anche di spaccio nella cantina della propria abitazione in un essiccatore elettrico gr. 47,6 (netti) pari a 43 dms di marijuana in foglie parzialmente essiccate e in una terrina ulteriori gr. 33.8 (netti) pari a 32,2, dms della medesima sostanza in foglie già essiccate. Accertato in OMISSIS. Con l’intervento del P.M. OMISSIS – difensore di fiducia OMISSIS.  MOTIVI DECISIONE: Tratto a giudizio per rispondere dell’imputazione in epigrafe circostanziata con decreto di citazione di data 7 gennaio 2021, C.T., in atti generalizzato, compariva ritualmente all’udienza del 19 maggio 2021 e avanzava tempestiva istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova. Il 3 novembre 2021, il 6 aprile 2022 e il 13 giugno 2022 il processo era differito per consentire l’elaborazione del programma. L’11 luglio 2022 era acquisita dichiarazione attestante l’impossibilità di accedere alla prova non essendo stato individuato un ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, sicché C.T. chiedeva procedersi con rito abbreviato. Il giudice disponeva in conformità. Il pubblico ministero e il difensore formulavano e illustravano le rispettive conclusioni il 19 settembre 2022, udienza nella quale il tribunale, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, si ritirava in camera di consiglio e pronunziava la sua decisione come da dispositivo integralmente riprodotto in calce.  Premessa la piena utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, a fronte dell’indicata opzione per il rito abbreviato, le prove acquisite al processo non confermano la tesi d’accusa. La sentenza sarà assolutoria per insussistenza del fatto, in conformità con le concordi conclusioni d’accusa e difesa. La vicenda in disamina trae origine da una perquisizione eseguita presso l’abitazione dell’imputato, a Sedegliano (UD), la mattina del 4 novembre 2019, in seguito a un’informazione confidenziale che lo indicava come un soggetto tossicodipendente in possesso di sostanze stupefacenti. Nella sua camera da letto furono rinvenute quattro piantine di marijuana in fase di maturazione, oltre a una lampada termica, un deumidificatore e aspiratori. Nella cantina, all’interno d’un essiccatore, vi erano altre foglie di marijuana parzialmente essiccate e ulteriori 33,8 grammi di sostanza. C.T. affermò che la droga era destinata al suo personale consumo. I successivi accertamenti, inoltre, evidenziarono ch’egli era sottoposto ad amministrazione di sostegno giacché affetto da problemi psichiatrici, e in cura presso il Sert di Udine in quanto persona tossicodipendente. Di qui l’iniziale richiesta di archiviazione, avanzata dal pubblico ministero sul presupposto che gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono di sostenere l’accusa in giudizio con ragionevoli prospettive di condanna, trattandosi di attività di coltivazione domestica che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante e la mancanza di ulteriori indici di inserimento nel mercato degli stupefacenti della sostanza prodotta (cfr. l’assenza di materiale atto al confezionamento e gli stessi motivi posti al fondamento della perquisizione di iniziativa) appare posta in essere dall ‘indagato, soggetto tossicodipendente, per suo esclusivo uso personale (cfr. la richiesta di archiviazione, a foglio (…) nel fascicolo del pubblico ministero). TANTO PREMESSO, il problema che si pone al tribunale è appunto di verificare quale fosse la reale finalità della contestata coltivazione, atteso che, alla luce del più recente insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, non integra il reato in disamina, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Cass. S.U., 19.12.2019  n. 12348). Due sono quindi gli elementi necessari a far ritenere scriminata la fattispecie: le caratteristiche della coltivazione e la destinazione esclusiva all’uso personale. Quanto al primo requisito, si deve trattare di una coltivazione di minime dimensioni svolta in forma domestica. L’anzidetta locuzione significa che la coltivazione deve essere personale, svolta in luoghi di disponibilità del coltivatore, di dimensioni minime, per un limitato numero di piante. Coltivazione domestica, in particolare, è quella effettuata in via approssimativa e rudimentale, preferibilmente in vaso con semina e con governo manuale della coltivazione, senza la disponibilità di attrezzi, strutture e sostanze da cui desumere un approccio tecnico agrario di natura imprenditoriale. Quanto al secondo requisito, gli indici rivelatori della destinazione esclusiva all’uso personale, secondo la menzionata sentenza, risiedono nella natura rudimentale delle tecniche di coltivazione, nello scarso numero di piante coltivate, nel quantitativo minimo di prodotto ricavabile. Tecniche di coltivazione rudimentali sono quelle che non prevedono un approccio agricolo imprenditoriale, dunque effettuate senza macchine agricole, strumenti professionali di misurazione o pianificazione di interventi, senza la presenza di locali destinati alla raccolta e conservazione dei prodotti. Orbene, nel caso in disamina, si trattava della coltivazione di un numero limitato di piantine dalle quali era ricavabile un modesto quantitativo di sostanza, peraltro effettuata con tecniche rudimentali, senza alcuna disponibilità di particolari attrezzature, da parte di un soggetto incensurato che mai risulta essere stato coinvolto in vicende di spaccio e da tempo affetto da problemi di dipendenza. È dunque plausibile la tesi che la coltivazione fosse finalizzata in via esclusiva al personale consumo dell’imputato. A conclusioni analoghe è necessario pervenire quanto alla detenzione dei 33,8 grammi di marijuana custoditi all’interno dell’essiccatore. Il quantitativo di sostanza appare infatti limitato e utilizzabile da un assuntore medio entro un modesto intervallo temporale, del tutto compatibile con il naturale processo di scadimento degli effetti droganti. La marijuana in sequestro, inoltre, era custodita in casa e non era frazionata, né l’imputato aveva con sé somme di denaro sospette e, come accennato, neppure intratteneva rapporti con altri soggetti tossicodipendenti tali da far ipotizzare che la detenzione fosse esercitata per finalità personali diverse dal consumo, quali, per esempio, la custodia nell’interesse di altri. In ragione di quanto esposto, C.T. deve essere prosciolto dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste, in conformità con le concordi conclusioni d’accusa e difesa ( – C.: in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, l’imputato va assolto “perché il fatto non sussiste” quando la condotta di detenzione risulti finalizzata all’uso personale). Lo stupefacente in sequestro deve essere confiscato e distrutto, analogamente agli ulteriori oggetti in sequestro dei quali non è stata chiesta la restituzione. P.Q.M. ⚖️ Il tribunale di Udine, in composizione monocratica, letto l’articolo 530 c.p.p. ASSOLVE l’imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. Letto l’articolo 240 c.p. ORDINA la confisca e distruzione dello stupefacente e degli strumenti in sequestro. Motivazione riservata nel termine di giorni 90 ai sensi dell’articolo 544, comma terzo, c.p.p.. – Così deciso in Udine, il 19 settembre 2022.
⚖️ SENTENZA CASSAZIONE SEZIONI UNITE – PRINCIPIO di DIRITTO:il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore” (Cass., Sez. un., sent. 19 dicembre 2019 (dep. 16 aprile 2020), n. 12348, Pres. Carcano, Est. Andronio, ric. Caruso)
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