TRADIMENTI: PRESUPPOSTI PER IL RISARCIMENTO DANNI di Rosa Jessica VITAGLIANO

L’infedeltà coniugale molto spesso costituisce la causa scatenante di una separazione; in tali casi data la delicatezza della materia, un avvocato è costretto ad occuparsi non solo delle questioni legali ma anche di aspetti che riguardano i sentimenti e pertanto, occorre una sensibilità maggiore proprio in considerazione delle sofferenze patite dai soggetti coinvolti. Il tradimento quindi, è un evento traumatico che compromette l’equilibrio della coppia, che, determina nel partner tradito la perdita di tutta la fiducia riposta sia in se stesso che nei confronti del proprio compagno e, produce altresì la fine di un progetto di vita coniugale con conseguenze non solo economiche per i soggetti coinvolti.  Ma quali sono le conseguenze legali dell’infedeltà coniugale e cosa succede in caso di separazione? A questo proposito si opererà di seguito un breve excursus dei risvolti giuridici conseguenti un tradimento da parte del marito o della moglie. L’art. 143 del codice civile al secondo comma statuisce che : “ dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione .” Quindi, il nostro ordinamento giuridico, impone la reciproca fedeltà esclusivamente in conseguenza del matrimonio, pertanto, l’infedeltà del partner, produce effetti legali solo se due persone sono sposate. Il tradimento che rileva ai fini giuridici, è la relazione instaurata da una persona sposata con un partner diverso dal proprio coniuge. Va precisato inoltre, che la nozione di tradimento di per sé non appare nemmeno esaustiva; sul punto infatti, occorre evidenziare la differenza che esiste tra tradimento e adulterio, in quanto, anche se il più delle volte vengono utilizzati come sinonimi, ai fini giuridici l’adulterio configura una vera e propria relazione di lungo termine volutamente portata avanti da uno dei coniugi mentre il tradimento, consiste nella cosiddetta “scappatella”, ovverosia quell’avventura che si conclude in un solo rapporto carnale senza dare inizio ad un rapporto di lunga durata. Esiste una grande differenza fra tradimento ed adulterio ed entrambi potrebbero avere un certo peso nella decisione del giudice in merito alla sentenza di separazione, soprattutto per stabilire a chi debba essere addebitata. Chi tradisce (o commette adulterio) non solo sta venendo meno ad un dovere imposto, ma diventa causa scatenante della rottura dell’equilibrio coniugale che spesso ne impedisce la prosecuzione pacifica. Sapere che un marito o una moglie hanno tradito potrebbe significare, per l’altro coniuge, vivere in una condizione tale da diventare difficile anche solo perdonare, ma se il tradimento dovesse avvenire in maniera palese, oltre alla separazione con addebito è possibile vedersi condannati al pagamento di un risarcimento danni. Il giudice di merito può ravvisare gli estremi dell’addebito della separazione qualora il tradimento sia la causa della rottura fra marito e moglie; si pensi ad una coppia felice in cui uno dei due coniugi instaura un rapporto con una terza persona; se tale rapporto venisse a galla determinerebbe con alta probabilità la fine del rapporto coniugale, in questo caso il giudice potrebbe addebitare la separazione a colui che ha dato seguito al tradimento. Nel caso in cui invece un marito ed una moglie da tempo hanno dei problemi ed entrambi non riescono a riconciliare e, in tale frangente uno dei due intraprende una relazione extraconiugale che prosegue nel corso del tempo, poiché fra i due è già in corso una crisi (irreparabile) non ancora sfociata in separazione, l’adulterio del coniuge non può essere considerato come causa di addebito. Per addebito della separazione si intende la colpa da attribuire a colui che ha messo in crisi il matrimonio attraverso una condotta contraria all’obbligo di fedeltà. La separazione con addebito comporta una serie di conseguenze di carattere giuridico, tutte contemplate dal codice civile. Quelle immediate sono: 1. l’essere riconosciuti come responsabili della fine di un matrimonio;  2. la perdita del diritto al mantenimento, ma non anche degli alimenti; 3. l’esclusione alla partecipazione all’eredità in caso di morte dell’ex coniugeOrbene, come riferito innanzi, l’infedeltà coniugale, oltre a costituire motivo di addebito della separazione, può comportare il riconoscimento di un danno morale da parte del giudice e quindi, determinare l’obbligo di corrispondere al partner tradito, un risarcimento a seconda del tipo di lesione provocata. La Cassazione al riguardo, ha compiuto un notevole passo in avanti a favore del coniuge tradito, riconoscendogli la possibilità di ottenere anche il risarcimento del danno. Attenzione però, perché ciò non vuol dire che tutti i tradimenti determineranno automaticamente diritto al risarcimento dei danni. Bisogna, infatti, che l’infedeltà abbia leso in modo plateale la dignità e l’onore di chi la subisce e che quindi, il coniuge fedifrago con la sua condotta abbia calpestato diritti (dignità e onore della persona) costituzionalmente garantiti. Ovviamente, spetterà al coniuge tradito provare l’entità dei danni subiti sia morali che patrimoniali. In sostanza, il coniuge che ritiene di essere stato particolarmente leso nella propria dignità e onore potrà (e anche se il giudice della separazione nulla ha stabilito in ordine all’addebito) intraprendere una separata e nuova causa civile nei confronti del partner fedifrago al fine di ottenere dal tribunale un provvedimento di condanna al pagamento di una determinata somma a titolo di danni morali e patrimoniali. Riassumendo quindi, al fine di stabilire se il danno derivante da tradimento sia o meno risarcibile, la Suprema Corte ha confermato che debba configurarsi un danno particolarmente grave, tale da provocare uno sconvolgimento nella vita della persona, in pratica influendo in maniera oggettiva sulla salute della stessa. Ad esempio è stato riconosciuto il risarcimento danni al coniuge caduto in depressione a seguito dei numerosi tradimenti messi in atto dal proprio partner, ma anche nei confronti di un marito diffamato dalla propria moglie. Nello specifico, deve emergere chiaramente che la depressione non sia stata causata da altri fattori, ma bensì dal tradimento stesso. Ovviamente, il risarcimento avviene solamente se vi è la prova del nesso di causalità tra il danno e tradimento, pertanto, vi deve essere un legame di causa ed effetto tra il fattore scatenante (tradimento) e le sue conseguenze (es. depressione, ovvero danno alla salute, danni patrimoniali etc.), tale legame si profila come essenziale per l’eventuale richiesta risarcitoria; tale aspetto fondamentale è stato sottolineato dalla Cassazione, la quale, con una recente pronuncia, ha negato il diritto al risarcimento chiesto dal marito tradito proprio per la mancanza della prova di questo nesso di causalità. In conclusione quindi, non basta provare il tradimento per ottenere il risarcimento, ma occorre provare che quel tradimento abbia provocato l’insorgere del danno alla salute o di un altro effetto nefasto sulla salute del coniuge tradito.

Rosa Jessica VITAGLIANO: Avvocato iscritto presso il Foro di Napoli Nord, si occupa principalmente di diritto di famiglia, diritto minorile, responsabilità sanitaria, diritto del lavoro e diritto amministrativo. Iscritta nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio innanzi al Tribunale per i minorenni. È componente fondatore dell’associazione Alpha Lawyers Napoli Nord di cui tuttora contribuisce all’organizzazione ed al funzionamento risultandone membro del direttivo. Contribuisce all’aggiornamento professionale dei propri colleghi attraverso la preparazione ed organizzazione di corsi di aggiornamento professionale . Ha aderito a diverse iniziative per la lotta contro la violenza di genere. Nominata per due volte dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord come componente della commissione pari opportunità. Relatrice di innumerevoli convegni per la lotta contro il bullismo e le nuove dipendenze. Iscritta nell’elenco Nazionale degli Organismi indipendenti di Valutazione della performance.

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