MEDIAZIONE: VERSO LA RIFORMA? di Eufemia FERRARA

Il Ministro della Giustizia Marta CARTABIA  sin dal suo insediamento,  nelle sue linee programmatiche ha sottolineato quanto sia “..indispensabile, in ambito civile, un intervento del legislatore per prevenire la sopravvenienza di un numero  patologico di ricorsi, mediante forme di risposta differenziate rispetto a quelle tradizionali in grado di giungere alla definizione del conflitto senza percorrere necessariamente i tre gradi di giurisdizione.” In tale prospettiva, in ambito civile, ha dunque, inteso potenziare l’istituto della mediazione, della negoziazione assistita, conciliazione e arbitrato introducendo incentivi di natura economica, fiscale e processuale. La nascita dell’istituto della mediazione delle controversie civili e commerciali era entrato in vigore in Italia con il decreto legislativo 28 del 2010 segnando una svolta culturale introducendo la condizione di procedibilità in alcune materie segnatamente indicate nel decreto prima di adire alla giustizia di fronte al giudice. Infatti, nell’art. 5 del primo comma del decreto legislativo 28 del 2010 veniva già stabilito che la mediazione è condizione di procedibilità per le controversie aventi ad oggetto: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, risarcimento del danno derivante dalla circolazione  di veicoli e natanti, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità e contratti assicurativi e finanziari. Prima d’ora vi erano stati già interventi normativi finalizzati alla conciliazione,  (anche come tentativi alla conciliazione) gestiti esclusivamente dalle Camere di Commercio e dai Corecom al fine di ottenere l’effetto di decongestionare le cause delle aule giudiziarie  per le controversie legate alle telecomunicazioni (direttiva europea 52 del 2008) ma che successivamente si è introdotta con decreto legislativo  5 del 2003 la novità di specifiche discipline di settore (subfornitura, telecomunicazione, turismo, patti di famiglia) di prevedere un’attività finalizzata ad una conciliazione della controversia destinata ad operare in via stragiudiziale. Con l’emanazione del decreto 28/2010 la mediazione, dunque rientrava  a pieno titolo tra gli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi sia davanti al giudice che davanti agli arbitri. La riforma della giustizia civile (a.a. 2022) nella fase attuativa avrebbe condotto, nello specifico ad estendere il ricorso alla mediazione, in via preventiva e quale condizione di procedibilità, in alcune materie come nei contratti di associazione in partecipazione, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura. Altresì, nella riforma, sarebbe previsto l’estensione degli incentivi e delle agevolazioni fiscali, oltre che del patrocinio a spese dello Stato. Infatti la leva più importante è quella degli incentivi fiscali con l’innalzamento dell’esenzione dell’imposta di registro (oggi previsto con il limite di valore di 50 mila) e introducendo crediti di imposta per i compensi degli avvocati.  Dalla riforma dovrebbe arrivare, quindi, la spinta che la mediazione venga vista come una normale via di approccio alla giustizia con l’obiettivo di far capire a cittadini e avvocati che si tratta di un percorso conveniente sotto tutti i punti di vista.  (Eufemia FERRARA,  Avvocato Civilista del Foro di Modena, Mediatore: Mail:  [email protected] –  Coordinatrice del Dipartimento Scientifico di Rete Nazionale Forense  di “Diritto Societario, Industriale, Commerciale e Mediazione Mail: [email protected] )

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