AVVOCATI PUBBLICI UFFICIALI: PROGETTO DI LEGGE AD INIZIATIVA POPOLARE

 📌AVVOCATI PUBBLICI UFFICIALI! 
♦️ Iniziativa annunciata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 71 del 25 marzo 2022 Io sottoscritto cittadino italiano propongo il seguente progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell’articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modifiche e integrazioni: “Ampliamento delle funzioni degli avvocati”

Art. 1. (Attribuzioni dell’avvocato iscritto nel registro speciale).
1. Agli avvocati iscritti nel registro speciale di cui all’art. 2 è conferita, nell’esercizio delle funzioni loro attribuite con la presente legge, la qualifica di ufficiali pubblici per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.
2. Agli avvocati iscritti nei registri speciali di cui all’art. 2 è concessa anche la facoltà di:
– a. eseguire l’autenticazione delle firme apposte in fine delle scritture ed in margine dei loro fogli intermedi;
– b. ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale;
– c. ricevere le dichiarazioni di rinuncia dell’eredità e di accettazione di eredità col beneficio dell’inventario;
– d. procedere, in seguito a delegazione dell’autorità giudiziaria:
– > all’apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;
– > agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell’art. 769 del Codice di procedura civile, salvo che il Tribunale sulla istanza e nell’interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere;
– > agli incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all’uopo necessarie;
– e. ricevere in deposito atti pubblici, in originale od in copia, scritture private, carte e documenti, anche se redatti all’estero;
– f. firmare e vidimare i libri commerciali secondo le disposizioni del codice civile;
– g. ricevere atti di asseverazione con giuramento di perizie stragiudiziali e di traduzioni di atti o di scritti in lingua straniera;
– h. rilasciare copie od estratti di documenti ad essi esibiti e di libri e registri commerciali, salva sempre all’autorità presso cui se ne fa uso, la facoltà di richiedere l’esibizione degli originali.
3. L’avvocato iscritto nel registro speciale di cui all’art. 2 non può ricevere o autenticare atti: (1) se essi sono espressamente proibiti dalla legge, manifestamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico; (2) se v’intervengano come parti il coniuge o il soggetto al medesimo legato da unione civile o patto di convivenza, i suoi parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente, ancorché v’intervengano come procuratori, tutori od amministratori; (3) se contengano disposizioni che interessino lui stesso, il coniuge, o alcuno dei suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore per l’atto da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non scritto dall’avvocato, o da persona in questo comma menzionata, ed a lui consegnato sigillato dal testatore. Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono applicabili ai casi d’incanto per asta pubblica.
4. Nel codice civile e nelle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, l’espressione: “notaio”, ovunque ricorra, è sostituita dalle parole “notaio o avvocato iscritto nel registro speciale degli avvocati con la qualifica di pubblici ufficiali”.
5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al Capo I, al Capo II, al Capo III e al Capo IV del Titolo III della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, sue modifiche e integrazioni, non derogate dalla presente legge e dai suoi provvedimenti attuativi
Art. 2. (Il registro speciale degli avvocati con la qualifica di ufficiali pubblici istituito e tenuto presso i consigli dell’ordine).
1. E’ istituito e tenuto presso ciascun consiglio dell’ordine il registro speciale degli avvocati con la qualifica di ufficiali pubblici.
2. Gli avvocati iscritti nel registro speciale possono esercitare anche la libera professione.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto emanato dal Ministro della Giustizia, previo parere del Consiglio Nazionale Forense, è disciplinata la tenuta e l’aggiornamento del registro, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell’ordine.
4. Costituiscono requisiti per l’iscrizione dell’avvocato al registro speciale di cui al comma 1 esclusivamente:
a. l’iscrizione all’albo ordinario degli esercenti la libera professione per un periodo non inferiore a 3 anni;
b. il non aver sopportato l’irrogazione della sanzione della sospensione o della radiazione dall’esercizio della professione;
c. l’aver stipulato polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio delle funzioni loro attribuite con la presente legge, secondo termini e modalità disciplinati nel decreto di cui al comma 3.
Art. 3. (Custodia degli atti, delle scritture e dei registri).
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Giustizia, previo parere del Consiglio Nazionale Forense, disciplina con regolamento le modalità di istituzione e tenuta degli appositi registri cronologici ove l’avvocato iscritto nel registro speciale è tenuto a conservare gli atti e le scritture ricevuti ai sensi dell’art. 1, le modalità di trasmissione, deposito e conservazione di copia dei registri cronologici da parte del consiglio dell’ordine nel cui registro speciale è iscritto l’avvocato e le modalità di deposito e conservazione dei registri e degli atti appartenenti all’avvocato deceduto, trasferitosi presso altro consiglio dell’ordine ovvero cancellato dal registro.
Art. 4. (Clausola di invarianza finanziaria).
Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
DISCIPLINA PROPOSTA DI LEGGE AD INIZIATIVA POPOLARE.
“Ai sensi dell’articolo 71, secondo comma, della Costituzione il popolo esercita l’iniziativa legislativa mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in articoli. La proposta deve essere presentata, corredata delle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere. Le modalità di esercizio di questo potere di iniziativa legislativa sono definite dalla legge 25 maggio 1970, n. 352.” I promotori dell’iniziativa legislativa popolare devono presentarsi – in numero non inferiore a 10 e muniti di certificato di iscrizione nelle liste elettorali – alla cancelleria della Corte di cassazione per dichiarare la volontà di avviare l’iniziativa, indicando il titolo del progetto di legge; la cancelleria redige un verbale di presentazione e provvede a far pubblicare l’annuncio dell’iniziativa nella Gazzetta Ufficiale (art. 7, commi primo e secondo, legge n. 352/1970).
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