LA MEDIAZIONE di Eufemia FERRARA

Il  Ministro della Giustizia ha sottolineato nelle sue linee programmatiche per la riforma della Giustizia quanto sia “..indispensabile, in ambito civile, un intervento del legislatore per prevenire la sopravvenienza di un numero  patologico di ricorsi, mediante forme di risposta differenziate rispetto a quelle tradizionali in grado di giungere alla definizione del conflitto senza percorrere necessariamente i tre gradi di giurisdizione. In tale prospettiva, in ambito civile deve essere valorizzata, nelle sue molteplici potenzialità, la mediazione”. La ministra Cartabia ha inteso migliorare lo stato della giustizia puntando sulle adr, ovvero mediazione, negoziazione assistita, conciliazione e arbitrato estendendo la mediazione in materia di famiglia e filiazione, introducendo incentivi di natura economica, fiscale e processuale per chi opterà per le adr. A tal punto si rende opportuno ripercorrere in modo rapido e sintetico l’evoluzione della normativa sulla mediazione. Affrontare i temi della giustizia in Italia e delle sue strutturali ed oramai croniche inefficienze significa dover fare i conti con dati e statistiche che pongono il Paese in una posizione a dir poco imbarazzante. Il costante aumento della litigiosità, la gravosità dei costi sempre crescenti a carico della collettività e la persistente incapacità di far fronte ai profondi e stratificati problemi strutturali e funzionali di una giustizia in crisi, hanno condotto ad una inattesa svolta legislativa verso la mediazione. La nascita dell’istituto della mediazione delle controversie civili e commerciali entra in vigore in Italia con il decreto legislativo n. 28/2010 segnando una svolta culturale introducendo la condizione di procedibilità in alcune materie segnatamente indicate nel decreto prima di adire alla giustizia di fronte al giudice. Nell’art. 5 del primo comma del decreto legislativa 28 del 2010 si prevede che la mediazione sia condizione di procedibilità per le controversie aventi ad oggetto: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, risarcimento del danno derivante dalla circolazione  di veicoli e natanti, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità e contratti assicurativi e  finanziari. Dunque, il soggetto che intende esercitare in giudizio un’azione relativa a controversie su alcune materie espressamente indicate del comma 1, deve preliminarmente esperire un tentativo di conciliazione secondo le procedure previste dal decreto. Prima d’ora vi sono stati già interventi normativi finalizzati alla conciliazione,  (anche come tentativi alla conciliazione) gestiti esclusivamente dalle Camere di Commercio e dai Corecom al fine di ottenere l’effetto di decongestionare le cause delle aule giudiziarie  per le controversie legate alle telecomunicazioni (direttiva europea 52 del 2008) ma che successivamente si è introdotta con decreto legislativon.  5 del 2003 la novità di specifiche discipline di settore (subfornitura, telecomunicazione, turismo, patti di famiglia) di prevedere un’attività finalizzata ad una conciliazione della controversia destinata ad operare in via stragiudiziale. Con l’emanazione del decreto 28/2010 la mediazione, dunque, è rientrata a pieno titolo tra gli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi sia davanti al giudice che davanti agli arbitri. Ovviamente questi strumenti (arbitrato e mediazione) costituiscono un’alternativa alla giustizia e non una giustizia alternativa, perché il loro contenuto si fonda su una valutazione di opportunità, che le parti del contratto compiono sulla verifica della realtà sostanziale preesistente tipica della giurisdizione. Ed è proprio nella definizione dell’oggetto della disciplina che definisce la mediazione come l’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa . La presenza di un terzo imparziale (il mediatore)  che con la sua attività  di assistenza alle parti per la ricerca di un accordo o (eventualmente) alla formulazione di una proposta  sono gli elementi qualificanti  la mediazione che qualora sortisca esito positivo si concluderà con un accordo conciliativo. In pratica, la mediazione civile è tutto questo: due o più parti, assistite dai rispettivi avvocati di fiducia, dovranno incontrarsi presso un Organismo di Mediazione accreditato dal Ministro della Giustizia per cercare un accordo attraverso l’intervento di un Mediatore professionista  che si è formato per aiutare le parti a trovare una soluzione conveniente tra le parti. L’attività di assistenza che il mediatore è chiamato a svolgere consiste, dunque, nel riaprire il canale di comunicazione che si è interrotto tra le parti che non permette loro di arrivare ad una soluzione della questione che le occupa. Certo è che tutte le controversie possono essere conciliate e oggi ci si augura che l’istituto della mediazione  possa evitare il collasso al nostro sistema giudiziario affinché anche la Corte Europea dei diritti dell’Uomo non continui a condannare l’Italia per la durata “non ragionevole dei processi”. (Eufemia FERRARA del Foro di Modena, Avvocato Cassazionista in diritto civile e diritto tributario, Mediatore professionista e formatore per la mediazione civile e commerciale, autrice di numerose pubblicazioni, Coordinatrice del Dipartimento Scientifico dell’Associazione “Rete Nazionale Forense”  “Diritto Societario, Industriale Commerciale e, Mediazione”. Mail: [email protected][email protected]

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