⚖️ NEGOZIAZIONE ASSISTITA COPPIE DI FATTO di Leila BENSALAH

Dal 22 giugno 2022 sono entrate in vigore alcune novità introdotte dalla legge n. 206 del 26.11.2021, recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”. Tra gli aggiornamenti è possibile trovare l’estensione della negoziazione assistita anche alle coppie di fatto che decidono di separarsi, come prevede il comma 1-bis, aggiunto dalla legge di riforma, dell’art. 6 Decreto Legge n. 132/2014 convertito in Legge n. 162 del 2014, che stabilisce che “la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell’assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell’articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni”. Si ricorda che la negoziazione assistita consiste nell’accordo, cd. convenzione di negoziazione, con il quale le parti coinvolte in una lite convengono “di cooperare in buona fede e lealtà”, al fine di risolvere in via amichevole una controversia, tramite l’assistenza di avvocati regolarmente iscritti all’albo. La convenzione deve contenere, a norma dell’art. 2 del decreto legge n. 132 del 2014, sia il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, che non può essere inferiore a un mese e superiore a tre (salvo proroga di 30 giorni su richiesta concorde delle parti), sia l’oggetto della controversia, che non può riguardare né i diritti indisponibili né materie di lavoro. Interessante già una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 663 del 11. 01.2022. Nel caso in esame, la Suprema Corte ha espresso il seguente principio di diritto: “in tema di mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati, alla luce del disposto di cui all’articolo 337 ter quarto comma c.c., anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli, è riconosciuto valido come espressione dell’autonomia privata e pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di un’omologazione o controllo giudiziale preventivo; tuttavia, avendo tale accordo ad oggetto l’adempimento di un obbligo ex legge, l’autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite, sotto il profilo della perdurante definitiva vincolatività fra le parti del negozio concluso, nell’effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute all’interesse morale e materiale della prole”. In questi termini la negoziazione assistita ha dato già prova di funzionare per le coppie sposate: da quando è stata introdotta nel 2014 (decreto legge 132), il suo utilizzo è aumentato fino a raggiungere l’85% delle intese stipulate nel 2019 (dati CNF); da segnalare l’aumento dell’8,8% nel 2021 rispetto al 2019 (dati Istat). Ora anche i conviventi potranno formalizzare gli aspetti legati a una eventuale separazione nella quale siano coinvolti dei figli. Nel dettaglio, il comma 35 dell’articolo unico prevede che la convenzione di negoziazione assistita può essere utilizzata anche tra i genitori non sposati per concordare:

* modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio;
* modalità di mantenimento dei figli maggiorenni nati fuori dal matrimonio e «non economicamente autosufficienti»;
* l’assegno di mantenimento chiesto ai genitori dal figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente;
* gli alimenti;
* una modifica alle condizioni già stabilite.
La riforma di cui alla legge 206 del 2021, dunque, ha ampliato i casi di ricorso alla separazione assistita, includendovi la regolazione dei rapporti economici e delle questioni relative ai figli anche alle coppie di fatto. L’accordo, una volta sottoscritto, deve essere inviato, entro 10 giorni, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale lo autorizza in caso lo ritenga conforme alla legge; in caso contrario, l’accordo viene reinviato al Presidente del Tribunale il quale fissa, entro i successivi 30 giorni, la comparizione delle parti. L’accordo, una volta omologato, non deve essere trascritto presso i registri del Comune, trattandosi di coppie di fatto.
Per le coppie di fatto esisterà comunque la possibilità di rivolgersi a un giudice per chiedere di stabilire le modalità di mantenimento, di visita e frequentazione dei figli. (Leila BENSALAH, avvocato del Foro di Vicenza, Social media marketing dell’associazione “Rete Nazionale Forense”, Mail: [email protected]
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Redazione AlMablog Iura

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