Con notevole frequenza l’Autorità Marittima denuncia i Comandanti delle navi ai sensi degli articoli 650 e 674 del codice penale. Denunce che scaturiscono, in quanto in fase di manovra di arrivo e/o partenza o all’ormeggio, dal fumaiolo fuoriesce fumo, ritenuto tale da potersi configurare i reati previsti dagli articoli del codice penale sopra richiamati. Tuttavia, è necessario osservare che le navi in transito nei porti, sono normalmente sottoposte alle visite previste dalla normativa vigente, hanno rectius dovrebbero avere – la documentazione necessaria a poter navigare in corso di validità ed esercire il servizio cui sono destinate e avendo certificazione S.M.S., ed il loro stato manutentivo è quello previsto dai normali standard codificati in procedura soggetta a verifica dell’Autorità competente. Il presunto inquinamento atmosferico causato dalla fuoriuscita eccessiva di fumo può essere riconducibile: a) guasto meccanico, ipotesi i cui le cause sono accidentali non prevedibili; b) mancata manutenzione degli impianti da parte del responsabile della sezione macchina ( direttore di macchina), così come previsto dal sistema S.M.S. (Safety Management System), di cui al codice I.S.M. (InternatinalSafety Management); c) errata richiesta delle caratteristiche chimiche del gasolio da parte del direttore di macchina – viceversa, fornitura di gasolio effettuata con caratteristiche chimiche alterate e/o diverse; d) errata richiesta da parte del responsabile dell’Ufficio Tecnico delle Società armatrice addetto al rifornimento del gasolio. Per attribuire una qualche “responsabilità” al comandante deve esserci, un effettivo potere di controllo. Resta fermo, che in caso di difetto, non rimane che ipotizzare l’obbligo per la Capitaneria di Porto di di ritirare i certificati di classe alle navi cui trattasi ed assoggettarli ai necessari adeguamenti tecnici tesi ad eliminare il problema. Individuare sempre e comunque nei Comandanti gli unici destinatari delle denunce equivale a togliere loro la necessaria tranquillità per operare in sicurezza. A bordo esiste la figura del direttore di macchina che è una qualifica professionale e una posizione a bordo della sezione macchina prevista e certificata dalla normativa internazionale di cui alla convenzione IMO STCW, SEZ.A- REGOLA III/2 IN VIGORE (International Convention on standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, è lui il responsabile a livello direttivo della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici a bordo di una nave, nonché il grado più elevato e la figura apicale tra gli ufficiali macchinisti, secondo nella gerarchia di bordo delle navi mercantili. E’ il direttore di macchina che sovrintende alla gestione della macchina ed in particolare, compila direttamente il registro degli idrocarburi – o comunque risponde della compilazione di detto registro ad opera di terzi – che è, poi sottoposto anche dal comandante della nave, ai sensi dell’articolo 299 del C.d.N. (
Capitano s.l.c. Cesare FERRANDINO)