FINE CONVIVENZA: QUID JURIS? di Eufemia FERRARA e Angelo RUBERTO

La legge 20 maggio 2016 n. 76, reca norme in materia di  “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze“.  L’Unione civile non è un matrimonio, ma una «specifica formazione sociale» composta da persone dello stesso sesso. La convivenza di fatto è invece una coppia formata da ”due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. L’unione civile è un istituto valido per le coppie dello stesso sesso, la convivenza, invece, afferisce sia ai rapporti eterosessuali che ai rapporti omosessuali.

⚖️Fine di una convivenza: QUID JURIS?
1) La convivenza può essere interrotta in qualsiasi momento, anche unilateralmente. (Se risulta sottoscritto un contratto di convivenza (a), il contratto andrà risolto con la stessa modalità adottata per la sua stipula: notaio o avvocato).
2) Se è stata fatta la dichiarazione di convivenza all’ufficio anagrafe del Comune, questa viene meno se uno dei due cambia residenza ovvero se uno dei due o entrambi ne fa espressa richiesta.
3) Il convivente proprietario della casa familiare non può costringere l’altro ad abbandonare l’immobile nè può cambiare serratura approfittando di una momentanea assenza. Cambiare la serratura per impedire l’ingresso al convivente, configura una condotta arbitraria e unilaterale. Non basta cambiare la serratura per sottrarre il convivente dal godimento del bene immobile, serve una motivazione giuridicamente autorevole che può solo essere o dopo l’accordo delle parti ed in caso di mancato accordo dopo una pronuncia pronuncia del giudice. In caso contrario potrebbero trovare applicazione gli articoli 634 e 610 del codice penale.
4) Anche se non proprietario della casa, al convivente deve essere dato un termine congruo per trovarsi un’altra abitazione. In caso di mancato accordo sul termine del rilascio, questo deve essere fissato dal Giudice.
5) Il convivente, in stato di bisogno (a), ha diritto agli alimenti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.
6) La domanda per ottenere gli alimenti deve essere proposta al Tribunale Ordinario con atto di citazione. (La domanda di alimenti all’ex convivente è disciplinata dall’art. 1, 65° comma, della l. n. 76 del 2016)
7) A decorrere dal 22 giugno 22 l’istituto della negoziazione assistita (b) – in alternativa al procedimento in Tribunale – sarà applicabile anche alla regolamentazione dei rapporti di fine convivenza.
a) CONTRATTO DI CONVIVENZA: I conviventi di fatto hanno la possibilità di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un apposito “contratto di convivenza”, compiutamente regolato quanto a forma, contenuto ed effetti dalla c.d. “legge Cirinnà” (n. 76 del 20.5.2016). Presupposto per la stipula del contratto in esame è che la convivenza di fatto risulti da una corrispondente iscrizione anagrafica e che i conviventi, maggiorenni e non interdetti, liberi da vincolo matrimoniale o di unione civile, non abbiano stipulato altro analogo contratto in corso di validità. Il contratto è redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
b) STATO DI BISOGNO: Lo stato di bisogno dell’alimentando è il presupposto per far sorgere l’obbligazione oggetto d’esame: ai sensi dall’art. 438 codice civile “gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento”.
c) NEGOZIAZIONE ASSISTITA: La negoziazione assistita è quel procedimento volto alla sottoscrizione ad opera delle parti di un accordo, c.d. convenzione di negoziazione, mediante il quale esse convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia, assistite da uno o più avvocati.
RIFERIMENTI NORMATIVI
ART: 634 “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia , l’altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309”
ART. 610 “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo”.

(A cura 🎓  dell’Avv.  Eufemia FERRARA, Cassazionista, del Foro di Modena, esperta in diritto civile e diritto tributario, Mediatore professionista e formatore per la mediazione civile e commerciale, autrice di numerose pubblicazioni,  ed Avv.  Angelo RUBERTO,  Cassazionista, del Foro di Foggia – penalista -,  Socio Fondatore e Presidente dell’Associazione: Rete Nazionale Forense) 

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