SEPARAZIONI E DIVORZI: SPESE STRAORDINARIE

CORTE DI CASSAZIONE  ORDINANZA 10 maggio 2022 n. 14813 SESTA SEZIONE CIVILE – 1 sul ricorso n. 23591/2021 proposto da:
avverso il decreto della Corte d’Appello di Firenze, pubblicata il 02/02/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022
dal Cons. Laura Scalia.
RILEVATO CHE
1. Tizio ricorre con quattro motivi, ex art. 111 Costituzione, per la cassazione del decreto in epigrafe indicato, con cui la Corte d’Appello di Firenze ha in parte dichiarato inammissibile, perché tardivo e non rispettoso dei termini previsti
per il procedimento camerale ex art. 739 c.p.c., come richiamato dall’art. 709 ter, ultimo comma, c.p.c., azionato in primo grado, ed in parte rigettato il reclamo dal primo proposto nei confronti dall’ex coniuge, LEI, ed avverso il provvedimento n. 830 del 2020 con il quale il Tribunale di Siena aveva, tra l’altro, disposto che la spesa straordinaria relativa allo svolgimento dello sport equestre da parte della figlia NOME-FIGLIA, rispondente al soddisfacimento
di un interesse preminente della minore, fosse sostenuta nella misura dell’80% dal padre e del 20% dalla madre. La corte di merito ha confermato la misura percentuale del concorso alle spese, apprezzando come corretto
l’accertamento svolto dal primo giudice sui redditi dei genitori, valorizzando quello che veniva al reclamante dallo svolgimento dell’attività di avvocato e dalla proprietà di un prestigioso complesso immobiliare.
2. Caia resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
3. Con i quattro motivi il ricorrente deduce: a) violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la corte di appello con provvedimento abnorme ripartito l’onere delle spese straordinarie in una misura arbitraria e differenziata tra gli ex coniugi, genitori della minore, in violazione della diversa percentuale fissata in sede di divorzio ed in difetto di fatti sopravvenuti ex art. 9 l. 898 del 1970; b) violazione di legge, per non avere la corte di merito ritenuto il passaggio in cosa giudicata della diversa percentuale di contributo alla spesa straordinaria fissato nella ordinanza impugnata, che era comunque revocabile e modificabile ex art. 177 c.p.c.; c) motivazione apparente o viziata da contrasto irriducibile ed omessa valutazione di fatti decisivi per la decisione della controversia, per non avere i giudici del reclamo motivato su fatti sopravvenuti e modificativi che ne avrebbe legittimato la pronuncia;
d) violazione della disciplina sulle spese di lite, non avendo la corte di merito, nel confermare le spese quantificate dal primo giudice, considerato che il reclamante era stato parzialmente vittorioso nella precedente fase di merito.
4. I motivi sono inammissibili perché rivalutativi del merito.
4.1. La questione del riparto delle spese straordinarie tra i genitori è stata effettuata dalla corte fiorentina nel rispetto della misura proporzionale dei redditi e quindi secondo criterio che trova applicazione in materia.
Ed infatti “in tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura. L’applicazione dell’indicata regola, da valere nel rapporto tra condizioni reddituali dei genitori ed obbligo del contributo in favore dei figli, non determina, nella fattispecie in esame, alcuna pronuncia ultra petita, violativa dell’art. 112 c.p.c. o, ancora, in difetto di sopravvenienze, alcuna violazione dell’accertamento già effettuato nel giudizio di divorzio là dove si fissava, delle prime, un riparto al 50% tra i genitori.
Ed infatti, la novità dell’esborso, nella valorizzata consistenza avuta dalla spesa, e la cura dell’interesse del minore sottesa al riconoscimento della somma sono premessa sulla quale i giudici di merito hanno tenuto fermo il rimedio azionato, ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., dal ricorrente che non può dolersi, per ciò stesso, del fatto che la percentuale di concorso alla spesa sia stata determinata in misura diversa da quella fissata in sede divorzile. Vero è infatti che in seguito all’assunta iniziativa giudiziaria si è aperto un nuovo accertamento correttamente guidato dall’osservanza del richiamato principio ed ogni contestazione svolta, quindi, si fa portatrice di una inammissibile censura di merito.
4.2. La questione sulla intempestività del reclamo, perché inosservante dei termini lunghi di impugnazione ex art. 327 c.p.c., cui rinvia l’art. 709 ter c.p.c. ult. comma, è anch’essa inammissibile perché proposta in ricorso previa
reiterazione di argomenti già correttamente disattesi dalla corte di merito, che ha rilevato la non azionabilità del rimedio per il recupero “pro-quota” di esborsi già integralmente sostenuti dal genitore a titolo di spesa straordinaria e tanto nella necessità di un diverso accertamento, pieno, da richiedersi, al più, in via monitoria. 5. Il terzo motivo resta assorbito; nella novità dello svolto accertamento e nella non configurabilità del preteso vincolo al rispetto della diversa percentuale di concorso alle spese fissata in sede divorzile, la prospettata questione della motivazione apparente definisce una censura non dotata di un proprio autonomo rilievo. 6. Il motivo sulle spese è poi inammissibile perché manca di autosufficienza non riportando i contenuti del decreto di primo grado nella parte in cui il tribunale avrebbe riconosciuto la pretesa azionata dal ricorrente sub specie dell’“an” del rimborso pro-quota delle spese anticipate, con conseguente esclusione della soccombenza integrale, invece applicata nella disciplina delle spese di lite.
7. Conclusivamente il ricorso è inammissibile.
Spese secondo soccombenza liquidate come indicato in dispositivo. Dati oscurati.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente LUI a rifondere a LEI le spese di lite che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed
accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione Prima, del 13 aprile 2022. Pubblicata il 10 maggio 2022. Il Presidente: Mauro Di Marzio

/ 5
Grazie per aver votato!

Redazione

BLOG curato da Angelo RUBERTO, Avvocato Penalista del Foro di Bologna, Presidente dell’Associazione “Rete Nazionale Forense” (www.retenazionaleforense.eu) ©2018-2024 Tutti i Diritti Riservati