INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEI PORTI

Con notevole incidenza alcune Autorità Marittime denunciano i Comandanti ai sensi degli articoli 650 e 674 del codice penale. Ciò perché dalle Unità in cui sono imbarcati, in fase di manovra di ormeggio e disormeggio dal fumaiolo avviene fuoriuscita di fumo, tale da  configurarsi i reati previsti dagli articoli del codice penale sopra richiamati. Le navi in transito nei porti, sono normalmente sottoposte alle visite previste dalla normativa vigente, hanno in corso di validità la documentazione necessaria a poter  navigare ed esercire il servizio cui sono destinate e avendo certificazione S.M.S., il loro stato manutentivo è quello previsto dai normali standard codificati in procedura soggetta a verifica dell’Autorità competente.  Il presunto inquinamento atmosferico può essere riconducibile: a) guasto meccanico. Nella tale ipotesi le cause sono  accidentali non prevedibile; b) mancata manutenzione degli impianti da parte del responsabile della sezione macchina ( direttore di macchina), così come previsto dal sistema S.M.S. (Safety Management System), di cui al codice I.S.M. (InternatinalSafety Management); c) errata richiesta  delle caratteristiche chimiche del gasolio da parte del direttore di macchina – viceversa,  fornitura di gasolio effettuata con  caratteristiche chimiche alterate e/o diverse; d) errata richiesta da parte del responsabile dell’Ufficio Tecnico delle Società armatrice addetto al rifornimento del gasolio. Inoltre,  faccio osservare che  una “responsabilità” possa ravvisarsi solo per la ipotesi in cui sia ravvisabile un effettivo potere di controllo  a cui conseguono degli obblighi derivanti dalla legge ( direttore di macchina), che certamente non sono riconducibili al comandante della nave. Inoltre, in caso di  difetto,  non rimane che ipotizzare l’obbligo per le Capitanerie di Porto  di ritirare i certificati di classe alle navi cui trattasi ed assoggettarli ai necessari adeguamenti tecnici tesi ad eliminare il problema. Infine, non bisogna individuare i Comandanti di bordo quali destinatari di continue denunce che equivale a togliere loro la necessaria tranquillità per operare in sicurezza, ma notificare il verbale al diretto interessato dopo aver accertato le cause dell’inquinamento, applicando le normative nazionali ed internazionali sopra evidenziate. Si precisa inoltre, che la figura del direttore di macchina è una qualifica professionale e una posizione a bordo della sezione macchina prevista e certificata dalla normativa internazionale di cui alla convenzione IMO STCW, SEZ.A- REGOLA III/2 IN VIGORE (International Convention on standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). Egli è l’ufficiale responsabile a livello direttivo della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici a bordo di una nave, nonché il grado più elevato e la figura apicale tra gli uff.li macchinisti, secondo nella gerarchia di bordo delle navi mercantili, dopo il comandante. Infine, va rilevato che il direttore di macchina sovrintende alla gestione della macchina ed in particolare, compila direttamente il registro degli idrocarburi – o comunque risponde della compilazione di detto registro ad opera di terzi – che è, poi sottoposto anche dal comandante della nave, ai sensi dell’articolo 299 del C.d.N. ( CSLC  Cesare FERRANDINO,  CLC Domenico GENOVESI)

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Redazione

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