TRIBUNALE di NOLA: QUANDO E’ AMMISSIBILE IL RICORSO PER ATP?

Il Tribunale di Nola – con ordinanza n. 6408/2025 – (SOTTO RIPORTATO) ha ribadito quali sono i presupposti necessari per il corretto utilizzo dell’Accertamento Tecnico Preventivo (art.696-bis c.p.c.). ✅ 𝟭. 𝗡𝗼𝗻 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲 𝗶𝗹 “𝗽𝗲𝗿𝗶𝗰𝘂𝗹𝘂𝗺 𝗶𝗻 𝗺𝗼𝗿𝗮”: La consulenza tecnica preventiva non ha natura cautelare, quindi non deve dimostrare un’urgenza o un rischio di perdita della prova: l’ATP ha scopo è conciliativo, non probatorio. ✅ 𝟮. 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗲 𝗶𝗹 “𝗳𝘂𝗺𝘂𝘀 𝗯𝗼𝗻𝗶 𝗶𝘂𝗿𝗶𝘀”: Il ricorrente deve dimostrare la probabile esistenza del diritto che sarà fatto valere nel merito: senza questo presupposto, si abusa di tale strumento. ✅ 𝟯. 𝗗𝗲𝘃𝗲 𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗿𝗲 𝗹’𝗶𝗺𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮’ 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗲: ovvero l’impossibilità di risolvere in via bonaria la controversia. ✅4. La finalità dell’ATP: tentativo di conciliazione prima di instaurare un Giudizio.

Tribunale Ordinario di Nola – PRIMA SEZIONE CIVILE – Il Giudice
letti gli atti e le note di trattazione scritta; verificata la regolarità del contraddittorio; premesso, quanto ai presupposti di ammissibilità del rimedio ex art. 696 bis c.p.c., che, da un lato, la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. non ha natura cautelare (non è diretta a raccogliere una prova che rischia di venir meno, ma assolve in via principale una funzione conciliativa di una controversia non ancora sfociata in un contenzioso giudiziale), pertanto ai fini della sua ammissibilità è irrilevante l’esistenza del periculum in mora (in questo senso l’art. 696-bis c.p.c. prevede espressamente che l’espletamento della consulenza tecnica preventiva «può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’art. 696»); dall’altro lato, come in ogni ipotesi di istruzione preventiva (il procedimento de quo svolge, seppur in via subordinata, una funzione probatoria), l’ammissibilità della consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. è vincolata all’accertamento della sussistenza del fumus boni iuris, dovendo il ricorrente provare la probabile esistenza del diritto che potrà essere fatto valere nel giudizio di merito (diversamente, l’istituto si presta ad abusi); evidenziato, in particolare, che la giurisprudenza di merito appare divisa in ordine alla ammissibilità del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. nel caso di contestazione da parte del resistente in merito all’ an debeatur; condiviso, al riguardo, l’orientamento per il quale si ritiene che, sebbene la mera contestazione in ordine all’an debeatur da parte del resistente non appaia sufficiente al fine di paralizzare la esperibilità dello strumento in esame (prestandosi, viceversa, ad abusi da parte del convenuto), d’altra parte il ricorso sia inammissibile laddove appaia prima facie, fin dalla prospettazione del ricorrente, la insussistenza della possibilità di addivenire ad una conciliazione della controversia, che costituisce appunto la finalità precipua dello strumento de quo; ritenuto, infatti, che per un condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito, il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. presuppone che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di giudizio di merito, costituirà oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando – con valutazione da compiersi in concreto ex ante – altre questioni controverse; solo in tal modo, infatti, è possibile scongiurare l’instaurazione di procedimenti ante causam volti ad ottenere consulenze tecniche meramente esplorative, non precedute – come accadrebbe invece nel giudizio di merito – dalla positiva valutazione del giudice circa la necessità dell’indagine peritale ai fini della decisione; ritenuto, inoltre, che l’ammissibilità della C.T.U. nell’ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. incontra un limite oggettivo nella possibilità che i danni richiesti di accertamento e di quantificazione siano accertabili e valutabili sulla base degli elementi disponibili e senza necessità di espletamento di attività istruttorie ulteriori rispetto alla C.T.U. stessa; rilevato che, nella fattispecie, il richiesto accertamento tecnico avrebbe ad oggetto un appalto per la realizzazione, da parte della resistente, di impianti (acqua calda sanitaria, idraulico e di estrazione dell’ aria); esaminate le contestazioni mosse dalla resistente proprio in merito all’ oggetto dell’ appalto intervenuto tra le parti (v. pag. 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta); rilevato che la documentazione depositata da parte ricorrente a sostegno del ricorso non è idonea a fornire una prova certa delle opere appaltate, atteso che i preventivi prodotti non recano la sottoscrizione del committente per accettazione (e, del resto, la circostanza ha costituito oggetto di specifica contestazione da parte del resistente, che ha rappresentato che gli stessi non venivano accettati proprio in ragione della esosità degli importi indicati), e che la dichiarazione di conformità (all. 6) riguarda il solo impianto di acqua calda sanitaria; ritenuto, pertanto, che difetti in radice adeguata prova in ordine all’ oggetto del contratto di appalto intercorso tra le parti, sicchè la consulenza tecnica assumerebbe, ove espletata nella presente sede -– in assenza delle necessarie valutazioni di merito circa l’ accertamento dell’ oggetto del contratto di appalto – finalità esplorative; ritenuto, infine, in considerazione della natura e dell’esito del procedimento e della sussistenza dei contrasti nella giurisprudenza di merito sul punto, che sussistono certamente giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio; P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio. Si comunichi alle parti.
Nola, 26 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito

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REDAZIONE

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