ATTIVITA’ DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

COMUNE DI TAGGIA (IM) – PROROGA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE. Roma, 9 gennaio 2025 (ANTITRUST BOLLETTINO N. 15 DEL 22 APRILE 2025)

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 9 gennaio 2025, ha deliberato di rendere un parere motivato, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riferimento alla Deliberazione della Giunta del Comune di Taggia del 3 dicembre 2024, n. 201, avente a oggetto “Concessioni demaniali marittime a scopo turistico/ricreativo e sportivo. Esercizio della facoltà prevista dall’art. 3, comma 1, Legge 05 agosto 2022, n.118 (come novellato dall’art. 1 del d.l. n. 131/2024, convertito con modificazioni nella L. 166/2024). Atto di indirizzo”, depositata in data 9 dicembre 2024 nell’ambito del contenzioso pendente innanzi al Tar Liguria, relativo alla Delibera della Giunta del 14 dicembre 2023, n. 207.
Con la Deliberazione n. 201/2024, il Comune di Taggia, ritenuto “opportuno, alla luce del nuovo quadro normativo venutosi a delineare, di poter esercitare la facoltà prevista dal d.l. n. 131/2024 per consentire altresì di disporre del tempo necessario ad adeguare il PUD comunale alle previsioni della L.R. 13/1999 e coordinarlo con gli strumenti pianificatori di competenza dell’Ente (Piano particolareggiato del litorale)”, ha deliberato di avvalersi della possibilità di provvedere al differimento della scadenza delle concessioni demaniali marittime, fissando al 30 settembre 2027 il termine massimo di scadenza delle concessioni in essere nel territorio comunale, dando mandato all’ufficio competente di procedere all’individuazione del 30 settembre 2027 quale termine massimo di validità dei titoli concessori in essere e l’avvio del procedimento volto alla modifica del PUD comunale. Con la medesima Deliberazione, il Comune delibera altresì “di rinviare a successivo provvedimento l’indicazione dei criteri di massima, ulteriori rispetto a quelle normativi previsti dall’art. 4 della legge 118/2022, che dovranno essere recepiti nel bando per l’affidamento delle concessioni”.
Al riguardo, richiamati i propri numerosi interventi volti a censurare le proroghe ingiustificate delle concessioni in essere, l’Autorità intende svolgere le seguenti considerazioni in merito a diversi profili di criticità concorrenziale rilevati. Nel caso di specie, l’Autorità ritiene che la proroga al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali marittime in essere, disposta dal Comune di Taggia con la Deliberazione n. 201/2024, ai sensi del d.l. n. 131/2024, convertito con modifiche dalla legge n. 166/2024, violi i principi generali a tutela della concorrenza espressi dall’articolo 49 TFUE e dall’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2006/123/CE (c.d. “Direttiva Servizi”). La decisione di ritardare l’applicazione della normativa euro-unitaria e l’apertura alla concorrenza del mercato, infatti, impedisce di cogliere i benefici che sarebbero derivati dal compimento delle procedure a evidenza pubblica in corso di svolgimento e finalizzate a nuovi affidamenti delle concessioni venute a scadenza.
Al riguardo, si evidenzia come tanto il giudice nazionale quanto quello europeo hanno affermato l’obbligo di procedere con gare a evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in applicazione dei principi generali a tutela della concorrenza espressi dalle norme eurounitarie sopra richiamate. Ciò tenuto conto dell’obbligo di conformazione ai principi e alle disposizioni euro-unitari e al correlato obbligo di disapplicazione, per contrasto con il diritto dell’Unione europea, della normativa nazionale che ha introdotto e continua a introdurre, con una sistematica violazione del diritto dell’Unione, proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.
Pertanto, invece di prorogare ulteriormente la durata delle concessioni demaniali marittime in essere, il Comune di Taggia avrebbe dovuto procedere alla disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con il diritto unionale e all’indizione tempestiva di procedure di gara finalizzate a nuovi affidamenti delle concessioni venute a scadenza; procedure che lo stesso Comune aveva dichiarato di voler avviare e per lo svolgimento delle quali il Comune aveva chiesto uno specifico parere, reso dall’Autorità il 26 giugno 2024.
A ciò si deve aggiungere che l’ulteriore proroga generalizzata delle concessioni al 30 settembre 2027 non risulta sorretta da motivazioni idonee ad assicurarne la legittimità.
In particolare, con riferimento alla invocata esigenza di procedere alla determinazione delle consistenze delle singole concessioni, si rappresenta che – come già rilevato dall’Autorità nel proprio precedente parere motivato riguardante la deliberazione n. 207/2023 di codesto Comune – essa non potesse in alcun modo giustificare l’ulteriore proroga delle concessioni, trattandosi di una questione di carattere organizzativo interna al Comune, suscettibile di essere gestita per tempo in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa (peraltro, la relativa attività risulta anch’essa prorogata al 30 settembre 2027).
Allo stesso modo, con riferimento alla dedotta esigenza di adeguare il piano comunale al PUD regionale, essa risulta logicamente e giuridicamente inidonea a motivare una ulteriore proroga della durata delle concessioni, in quanto con ogni evidenza ben potrebbe il Comune indire le gare nelle more dell’adeguamento del Piano di Utilizzo delle aree marittime, tenuto anche conto della tempistica di approvazione dello stesso. Alla luce di quanto rappresentato, l’Autorità ritiene che la Deliberazione della Giunta del Comune di Taggia n. 201/2024 si ponga in contrasto con i principi concorrenziali nella misura in cui impedisce il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento dei servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere.
In particolare, il provvedimento comunale in esame si pone in contrasto con l’articolo 49 TFUE, in quanto limita ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché con le disposizioni normative euro-unitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all’articolo 12 della Direttiva Servizi.
Si invita pertanto codesta Amministrazione comunale a procedere senza ulteriore ritardo al varo delle procedure competitive finalizzate a nuovi affidamenti delle concessioni venute a scadenza, secondo le indicazioni che lo stesso Comune aveva fornito all’Autorità con la sopra menzionata richiesta di parere.
A tale riguardo, l’Autorità osserva come la nuova normativa preveda un evidente favor nei confronti dei soggetti titolari di concessione, in relazione tanto ai criteri di valutazione delle offerte, quanto alla previsione di un indennizzo per il concessionario uscente, ponendosi anche sotto tale aspetto in contrasto con i principi della libera concorrenza.
Per quanto attiene ai criteri di valutazione, l’Autorità evidenzia che dalla mancata considerazione dell’esperienza e professionalità acquisita nello svolgimento di attività extra-concessione o dalla valorizzazione eccessiva dell’attività svolta in concessione possono derivare significative restrizioni della concorrenza. Tali requisiti potrebbero infatti risultare ingiustificatamente restrittivi, privi dei connotati di necessità e proporzionalità, nonché idonei a integrare una preferenza in favore di operatori già attivi nel mercato.
Con riferimento all’indennizzo, è necessario circoscrivere il riconoscimento di un indennizzo al concessionario uscente, da porre a base d’asta nella procedura selettiva, solo ai casi di tutela del legittimo affidamento (ove sussistente) del concessionario uscente – e comunque limitatamente al valore di eventuali investimenti da questi effettuati e non ancora ammortizzati al temine della concessione, per i quali non è possibile la vendita su un mercato secondario9. In tal modo, fermo restando il disposto dell’articolo 49 del Codice della Navigazione10, l’esigenza di rimborsare i costi non recuperati sopportati dal concessionario uscente risulterebbe compatibile con procedure di affidamento coerenti sia con i principi della concorrenza, sia con gli incentivi a effettuare gli investimenti.
Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/1990 il Comune di Taggia dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte.
Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.
IL PRESIDENTE, Roberto Rustichelli

NOTE:

Secondo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17/2021: “La scelta di criteri di selezione proporzionati, non discriminatori ed equi è, infatti, essenziale per garantire agli operatori economici l’effettivo accesso alle opportunità economiche offerte dalle concessioni. A tal fine i criteri di selezione dovrebbero dunque riguardare la capacità tecnica, professionale, finanziaria ed economica degli operatori, essere collegati all’oggetto del contratto e figurare nei documenti di gara. Nell’ambito della valutazione della capacità tecnica e professionale potranno, tuttavia, essere individuati criteri che, nel rispetto della par condicio, consentano anche di valorizzare l’esperienza professionale e il knowhow acquisito da chi ha già svolto attività di gestione di beni analoghi (e, quindi, anche del concessionario uscente, ma a parità di condizioni con gli altri), anche tenendo conto della capacità di interazione del progetto con il complessivo sistema turistico-ricettivo del territorio locale; anche tale valorizzazione, peraltro, non potrà tradursi in una sorta di sostanziale preclusione dell’accesso al settore di nuovi operatori”.

La Corte di Giustizia, con la sentenza dell’11 luglio 2024, Società Italiana Imprese Balneari, C-598/22, EU:C:2024:597, ha ritenuto che “L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che: esso non osta ad una norma nazionale secondo la quale alla scadenza di una concessione per occupazione del demanio pubblico e salva una diversa pattuizione nell’atto di concessione, il cessionario è tenuto a cedere immediatamente, gratuitamente e senza indennizzo, le opere non amovibili da esso realizzate nell’area concessa, anche in caso di rinnovo della concessione”.

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