
Le clausole di mediazione nel contesto normativo
Uno dei pilastri della riforma del sistema di giustizia civile italiano è la valorizzazione degli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie. Tra questi, la mediazione sta assumendo un ruolo sempre più centrale, grazie alla crescente fiducia del legislatore, che ne ha progressivamente ampliato l’ambito di applicazione. Un esempio significativo è rappresentato dalla previsione di cui all’art. 5-sexies D.Lgs. 28/2010, inserito con D.Lgs. 149/2022, secondo cui quando il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo dell’ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l’esperimento della mediazione è condizione di condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non è stato esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 2. Si applicano inoltre i commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo. La norma estende le ipotesi di “mediazione obbligatoria”, consentendo alle parti di introdurre pattiziamente la condizione di procedibilità attraverso l’inserimento di una specifica clausola di mediazione. Di conseguenza, eventuali controversie derivanti dal rapporto regolato dalla clausola dovranno, per espressa volontà delle parti, essere precedute da un tentativo di mediazione, con la stessa forza vincolante delle ipotesi previste dalla legge, anche quando è prevista una clausola arbitrale. Che ruolo attribuire a simili clausole nella stesura del contratto? La risposta al quesito dipende dalla peculiarità della singola vicenda. Tuttavia, alcune considerazioni di carattere generale sembrano potersi prospettare.
Fattori determinanti per il successo di una mediazione: L’efficacia della mediazione dipende da molteplici fattori, tra cui:
- La natura del contenzioso: Alcune tipologie di conflitto, per la loro specificità, risultano più adatte alla mediazione rispetto ad altre.
- La predisposizione delle parti: È fondamentale che le parti siano aperte, anche in minima parte, a considerare la mediazione come uno strumento valido.
- Il ruolo dei professionisti coinvolti: Avvocati e consulenti devono percepire la mediazione non come un ostacolo, ma come un’opportunità per raggiungere una soluzione efficiente.
- La competenza del mediatore: Una preparazione approfondita, che integri conoscenze giuridiche e capacità comunicative, è essenziale per guidare le parti verso un accordo.
La formazione del mediatore, che deve adottare un approccio multidisciplinare e olistico, è cruciale per affrontare la complessità delle relazioni umane coinvolte. Un utilizzo consapevole di tecniche di comunicazione empatiche, ma al contempo equilibrate, permette di superare situazioni di stallo e facilitare il dialogo tra le parti. Il ruolo dell’avvocato nella mediazione: in un contesto sempre più complesso, la professione forense è chiamata a riflettere con maggiore attenzione sugli strumenti conciliativi che favoriscono la risoluzione effettiva dei conflitti, ponendo sempre al centro gli interessi dei clienti e mirando alla costruzione di relazioni durature. Un elemento cruciale per il successo della mediazione è la sensibilità degli avvocati nei confronti di questo strumento. In qualità di primi interlocutori nelle controversie, gli avvocati svolgono un ruolo decisivo nel promuovere la mediazione come alternativa valida, strategica e vantaggiosa rispetto al contenzioso. Acquisire una conoscenza approfondita delle dinamiche della mediazione e sviluppare una sensibilità specifica in materia consente agli avvocati di assistere i propri clienti con maggiore efficacia, guidandoli verso soluzioni più rapide e soddisfacenti. L’atteggiamento ideale consiste nel valorizzare i benefici di un metodo collaborativo, tenendo sempre conto del contesto specifico e delle caratteristiche uniche di ogni singolo caso. Questo approccio non solo orienta le parti verso soluzioni condivise e partecipa attivamente al successo del processo conciliativo, ma rafforza anche la fiducia del cliente, che riconosce nel suggerimento una soluzione concreta e vantaggiosa per risolvere il conflitto. Conclusione: La mediazione non rappresenta una soluzione universale, ma potrebbe costituire un’alternativa strategica alle clausole compromissorie, distinguendosi per la sua flessibilità, riservatezza e costi contenuti rispetto all’arbitrato e al contenzioso. Proprio per queste ragioni, merita di essere presa in considerazione anche nella redazione di contratti, statuti e atti costitutivi, in uno agli altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Questa riflessione acquisisce particolare rilevanza in una dimensione transnazionale, dove la complessità del sistema giudiziario italiano, unita alle note incertezze e alle difficoltà di orientamento nel vasto e spesso disorganico panorama normativo, sostanziali e processuali, è spesso percepita dagli operatori economici stranieri come una barriera “insormontabile” alla gestione efficace delle controversie sul territorio italiano.