TRIBUNALE di FOGGIA: DISCONOSCIMENTO DOCUMENTO

Una recente decisione di merito ha esaminato il tema delle modalità di un efficace disconoscimento di un documento del quale la controparte invoca l’efficacia probatoria, con le relative conseguenze (Trib. Foggia, 11.11.2024, n. 2614). L’opponente ha contestato il credito ingiunto eccependo di aver già eseguito, prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo il saldo su un c/c il cui IBAN l’opposta aveva comunicato via email prima della deposito del ricorso per d.i. Il Tribunale ha innanzitutto richiamato il consolidato principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a d.i., il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere in via monitoria, verificando se il credito risulti fondato, per cui il creditore opposto deve provare gli elementi costitutivi del credito, mentre il debitore opponente deve dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell’avversa pretesa. Circa la valenza probatoria della p.e.o., il Tribunale ha evidenziato che il documento informatico privo di firma digitale ha l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2712 c.c., e va ricompreso tra le riproduzioni fotografiche e cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica (ed ora elettronica) di fatti e di cose, le quali formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. il Tribunale ha rilevato l’insufficienza di un generico disconoscimento, per cui la parte che intende contestarne l’efficacia deve fornire elementi concreti per verificare la veridicità delle proprie allegazioni, come ad esempio l’inesattezza dell’indirizzo di posta elettronica. Nel caso specifico, l’opposta si è limitata a disconoscere genericamente tale mail, contestando per un verso di non averla mai inviata all’opponente e, per altro verso il suo contenuto, senza tuttavia fornire alcuna prova concreta, quantomeno indiziaria, circa la non corrispondenza tra la realtà dei fatti e il contenuto della email. Il Tribunale ha osservato che, in tali casi, il disconoscimento deve essere circostanziato e deve concernere la capacità rappresentativa della realtà e quindi la sua genuinità ed attendibilità, essendo insufficiente un generico disconoscimento, ed occorrendo, invece, l’allegazione (e prova) di elementi specifici e concreti che mettano in dubbio l’autenticità o la veridicità del documento elettronico. Va sottolineata, allora, l’importanza di un disconoscimento conforme all’interpretazione dell’art. 2712 c.c. accolta dalla S.C., secondo cui il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. 12794/2021; 17526/2016).

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI a cura della Redazione:

In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. (Corte di Cassazione, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 12794 del 13/05/2021)

In tema di accertamento del lavoro prestato da un autotrasportatore e quindi dello straordinario eventualmente svolto, i dischi cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, non possano da soli fornire piena prova, stante la preclusione sancita dall’art. 2712 c.c., né dell’effettuazione del lavoro e dell’eventuale straordinario, né della loro effettiva entità, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidette sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch’essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dall’interessato o acquisiti dal giudice nell’esercizio dei propri poteri istruttori. (Cass. Civ., Sez. Lav., 02 settembre 2016, n. 17526)

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REDAZIONE

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