
Per la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Civile, (3016 del 6.2.2025) l’infezione da Covid-19 non può essere equiparata ad un infortunio a fini della copertura assicurativa privata. A seguito del decesso di un medico per Covid-19, l’indennizzo richiesto dagli eredi venne prima concesso dal Tribunale, con decisione poi riformata in appello. Il ricorso proposto dagli eredi, fondato su 4 motivi, è stato respinto con motivazione ampia ed articolata. Il primo motivo, relativo all’interpretazione di una clausola delle CGA, viene dichiarato inammissibile sul rilievo che la valutazione del giudice di appello sulla non ambiguità della clausola era un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità. Il secondo motivo viene respinto con una motivazione di indubbia rilevanza e significativa ampiezza argomentativa , con cui la Corte ritiene infondata la tesi secondo cui l’infezione virale sin dagli anni ’60 del secolo scorso era ritenuta una causa “violenta”. La S.C. rileva come l’interpretazione del contratto si basa sulla volontà delle parti e non su principi esterni, distinguendo nettamente tra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e assicurazione privata. Esaminando il terzo motivo, la Corte affronta la questione dell’applicabilità dell’art. 42 del Decreto Legge 18/2020 ed esclude che abbia equiparato l’infezione da coronavirus all’infortunio, siccome norma emergenziale che non può modificare l’interpretazione dei contratti assicurativi privati. Infine, il quarto motivo, concernente la natura del rapporto assicurativo (sociale o privato), viene respinto chiarendo che il contratto in questione costituisce una forma assicurativa integrativa, non soggetta alle regole delle delle assicurazioni sociali. La Corte ha molto approfondito la differenziazione tra assicurazione obbligatoria e privata, evidenziando come nella prima i rischi assicurati sono stabiliti dalle parti e non dalla legge, sottolineando come la volontà delle parti sia sovrana nel definire cosa costituisca infortunio o malattia ai fini contrattuali, a prescindere dalla natura clinica dell’evento. Un punto fondamentale della decisione ha riguardato l’interpretazione della clausola contrattuale che definisce l’infortunio come “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali,” nel quale i giudici di legittimità hanno confermato l’interpretazione della Corte d’Appello secondo cui tale definizione esclude le malattie infettive non provocate da evento traumatico, mancando gli elementi della “violenza” e della “lesione”. La decisione si segnala per una analisi molto approfondita dei principi di interpretazione contrattuale, ribadendo come nell’assicurazione privata sia determinante la volontà delle parti nella definizione dei rischi coperti, a differenza di quanto avviene nell’assicurazione sociale dove i rischi sono definiti dalla legge. Con tale decisione la Corte ha dettato un importante precedente interpretativo sul tema di coperture assicurative private per eventi pandemici.
RIFERIMENTO LEGISLATIVO. Art. 42 (Disposizioni INAIL) Decreto Legge n. 18 del 2020
1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL e’ sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresi’ sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al comma 1, i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonche’ su disposizione dell’Inail, previsti dall’articolo 83 del D.P.R. n.1124 del 1965 che scadano nel periodo indicato al comma 1. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.