CORTE di CASSAZIONE: DIFETTO di CONSENSO INFORMATO

La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. III Civile, n. 1443 del 21 gennaio 2025, torna a pronunciarsi sul tema del consenso informato, consolidando il principio della presunzione di dissenso del paziente in caso di mancanza o incompletezza dell’informazione fornita dal medico. La decisione si colloca nel solco tracciato dalla legge n. 219/2017 e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, che riconosce il diritto all’autodeterminazione del paziente come cardine imprescindibile della relazione terapeutica. Il caso: Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, la ricorrente aveva agito in giudizio nei confronti di una AUSL, lamentando la violazione del proprio diritto all’autodeterminazione. La paziente era stata sottoposta a un intervento chirurgico di resezione subtotale dello stomaco e della cistifellea, più invasivo rispetto a quanto originariamente concordato, senza che vi fosse una situazione di urgenza che ne giustificasse l’esecuzione. Il trattamento produceva esiti peggiorativi delle condizioni di salute, rendendo necessario un successivo intervento. In primo grado, il Tribunale aveva riconosciuto la mancata informazione della paziente, ma aveva ritenuto non provato che, se adeguatamente informata, la stessa avrebbe rifiutato l’intervento più invasivo. La Corte di Appello aveva confermato la decisione, escludendo un danno in re ipsa e ritenendo che spettasse alla paziente dimostrare che avrebbe negato il proprio consenso all’intervento maggiormente demolitivo eseguito. La decisione della Cassazione: La Suprema Corte ha cassato la sentenza di appello, ribadendo un principio di estrema rilevanza in materia di consenso informato e cioè che in assenza di una informazione completa ed esaustiva, si presume il dissenso del paziente. In particolare, la Corte ha evidenziato che l’onere della prova non può gravare sul paziente, il quale non è tenuto a dimostrare che avrebbe rifiutato l’intervento se adeguatamente informato. Spetta, invece, alla struttura sanitaria provare che il paziente, se adeguatamente informato, avrebbe comunque prestato il proprio consenso. La decisione si allinea ai principi sanciti dalla legge n. 219/2017 e dalla giurisprudenza, che riconoscono il consenso informato come espressione del diritto costituzionale all’autodeterminazione e dei principi di tutela della dignità della persona, sanciti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea ed è francamente sorprendente che il paziente abbia dovuto affrontare tre gradi di giudizio per vedersi riconosciuto questo diritto.

di Marco PERINI: Avvocato di Roma con una lunga esperienza nel settore Assicurativo.

/ 5
Grazie per aver votato!

REDAZIONE

AlMablog News è una rivista di diritto, cultura e news varie senza scopo di lucro, accessibile on line gratuitamente (open access), fondata nel 2018 da Angelo RUBERTO Avvocato del Foro di Bologna. PARTNER: JuraNews https://juranews.it - ©2018-2024 Tutti i Diritti Riservati. Le immagini utilizzate negli articoli sono in parte prese da internet a scopo puramente divulgativo. Se riconosci la proprietà di una foto e non intendi concederne l'utilizzo o vuoi firmarla, invia una segnalazione alla seguente Mail: [email protected] - La collaborazione editoriale è libera ed a titolo gratuito.