SICUREZZA all’INTERNO dei CONDOMINI. VIDEOSORVEGLIANZA

QUESITO: Gent.li avvocati, sono proprietaria di un’immobile all’interno di un condominio. Mi posso opporre all’istallazione del sistema di videosorveglianza? (Anomina)

RISPONDE L’Avv. Angelo RUBERTO: Gent.ma signora, l’istallazione del sistema di videosorveglianza all’interno dei condomini è possibile ma a determninate condizioni. In primo luogo deve essere approvata dall’assemblea dei condomini con la maggioranza qualificata prevista dll’art. 1136 del codice civile che riporto.

Art. 1136 del Codice Civile: “1. L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. 2. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. 3. Se l’assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio. 4. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo. 5. Le deliberazioni di cui all’articolo 1120, primo comma, e all’articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio. 6. L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. 7. Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore”.

Inoltre, l’uso della videosorveglianza deve essere giustificato da ragioni di sicurezza e deve rispettare il principio di proporzionalità, vale a dire non deve andare oltre quanto necessario per garantirne la tutela. Il sistema istallato, altresì, deve essere progettato in modo da non violare la privacy dei condomini, dei visitatori e delle persone che transitano nelle aree comuni. Quindi SI’, si può istallare ma coniugando sicurezza e privacy. Infatti, la videosorveglianza se istallata in maniera corretta contribuisce ad assicurare la sicurezza, senza intaccare i diritti e le libertà dei singoli.

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