REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCESSO PENALE TELEMATICO

Prorogato il regime del “doppio binario” per il deposito degli atti negli uffici giudiziari penali: sarà sia analogico che telematico. È quanto contenuto nel regolamento del 27 dicembre firmato del ministro Nordio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. DECRETO 27 dicembre 2024 , n. 206 . Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico. (30.12.2024 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale – n. 304). …. OMISSIS … Visto il regolamento 29 dicembre 2023, n. 217 recante: «Decreto ai sensi dell’articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 21 febbraio 2011, n. 44» che, all’articolo 3, detta le disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito nonché i termini di transizione al nuovo regime, consentendo il deposito di atti, documenti, richieste e memorie anche con modalità non telematiche durante la fase delle indagini preliminari sino alla data del 31 dicembre 2024, ferme le eccezioni individuate dal medesimo articolo 3, commi 7 e 8, e indicando i successivi tempi di transizione al nuovo regime per gli uffici giudiziari e le fasi del procedimento diversi da quelli indicati dal comma 1 del medesimo articolo 3; … OMISSIS … Art. 1. Modifiche all’articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217.

  1. L’articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 è sostituito dal seguente:
    «Art. 3 (Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime) . — 1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei
    soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell’articolo 111 -bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali:
    a) procura della Repubblica presso il tribunale
    ordinario;
    b) Procura europea;
    c) sezione del giudice per le indagini preliminari
    del tribunale ordinario;
    d) tribunale ordinario;
    e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.
  2. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a) , b) e c) , il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V -bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all’articolo 414 del codice di
    procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche.
  3. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d) , il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche.
  4. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l’iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale.
  5. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell’articolo 111 -bis del codice di procedura penale, anche nei seguenti uffici giudiziari
    penali:
    a) Ufficio del giudice di pace;
    b) procura della Repubblica presso il tribunale per
    i minorenni;
    c) tribunale per i minorenni;
    d) tribunale di sorveglianza;
    e) corte di appello;
    f) procura generale presso la corte di appello;
    g) Corte di cassazione;
    h) Procura generale presso la Corte di cassazione.
  6. Sino al 31 dicembre 2026, negli uffici indicati dal comma 5, lettere a) , e) ed f) il deposito da parte dei soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche.
  7. Sino alla medesima data di cui al comma 6, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 5 il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche, previo provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell’innovazione tecnologica della giustizia
    del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici.
  8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale.
  9. Rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall’articolo 87 -bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche.».
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