Il Tar del Lazio, con la sentenza n. 13 del 2025 ha annullato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2022. Il decreto disponeva un incremento Istat del 25,15% sui canoni per le concessioni demaniali marittime, basandosi su un indice non previsto dalla normativa vigente. Il Tribunale Amministrativo ha rilevato che tale incremento era stato calcolato mediante un metodo alternativo, non conforme a quanto stabilito dal legislatore (art. 04, co. 1, del decreto legge . n. 400 del 1993), in violazione del principio di legalità. In particolare, il Tar ha sottolineato che l’indice applicato dal ministero differiva da quello previsto, ovvero la media degli indici Istat relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e ai valori per il mercato all’ingrosso. Il ricorso era stato proposto dagli avvocati Rodolfo Barsi e Carmenrita Lagioia nell’interesse di Assomarinas e Marina Blu S.p.A.– Marina di Rimini e di altri riuniti.
RIFERIMENTO NORMATVO:
ART. 4 COMM 1 del DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 400, Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime. “1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall’ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all’ingrosso.”
MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI – Decreto ministeriale del 30 dicembre 2022. Aggiornamenti relativi all’anno 2023, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime, Decreta:
1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l’anno 2023, applicando l’adeguamento del +25.15% (venticinquevirgolaquindicipercento) alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2022. 2. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2023. 3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2023. 4. La misura minima di canone, prevista dal comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di euro 2.698,75 (duemilaseicentonovantotto/75) è aggiornata a euro 3.377,50 tremilatrecentosettantasette/50) a decorrere dal 1° gennaio 2023. 5. La misura minima di euro 3.377,50 (tremilatrecentosettantasette/50) si applica alle concessioni per le quali la misura annua di canone, determinata in base alla normativa in premessa e secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.