E’ possibile l’autentica mediante sottoscrizione digitale, invece di quella grafica, e ciò anche quando la firma dell’assistito non sia apposta in sua presenza? La necessità di autentica differita si pone, ad esempio, nei casi di procura speciale, ex art. 122 c.p.p., di delega al deposito della querela, ex art. 337 c.p.p., o di dichiarazione o elezione del domicilio, ex art. 162 c.p.p., quando l’atto è trasmesso dall’assistito al difensore con un mezzo telematico ‒ PEC, mail, WhatsApp ‒ e quindi in copia, oppure in originale tramite posta.
GIURISPRUDENZA: Con la sentenza n. 42391 del 2024 la VI Sezione Penale della Cassazione, ha statuito che: … OMISSIS … RITENUTO IN FATTO: 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, ex art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., l’appello proposto da Tarik Aliani avverso la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Forlì il 6 ottobre 2023, per mancata autenticazione della procura speciale ad impugnare rilasciata al difensore, contenente l’elezione di domicilio per la notifica del decreto di citazione. 2. Il difensore di Aliani ha presentato ricorso avverso la citata ordinanza, deducendo che la procura speciale per la proposizione dell’impugnazione, contenente la contestuale elezione di domicilio, allegata all’atto di appello, rilasciata all’imputato – successivamente alla sentenza di primo grado – il 26 ottobre 2023 risultava autenticata tramite firma digitale apposta dal difensore nella stessa data. CONSIDERATO IN DIRITTO: 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Alla stregua di quanto previsto dall’art. 39 disp. att. cod. proc. pen., il difensore è autorizzato ad autenticare la firma del proprio assistito. Orbene, dalla verifica degli atti risulta la sussistenza di un’attestazione col mezzo della firma digitale del difensore, apposta in calce all’elezione di domicilio effettuata dall’imputato, circostanza che contraddice il presupposto che aveva condotto la Corte territoriale a dichiarare l’inammissibilità dell’appello per mancanza di valida elezione di domicilio. Il difensore si assume la piena responsabilità della provenienza dall’assistito della dichiarazione e della relativa sottoscrizione che egli autentica. La legge, invero, non prescrive né che la firma venga apposta in presenza del difensore (che può autenticarla perché la conosce e la riconosce o perché è aliunde certo della sua riferibilità), né che l’atto debba pervenire al difensore con determinate modalità, piuttosto che con altre che ne veicolino solo la copia. Nel caso di specie la firma digitale del difensore di fiducia risulta essere stata correttamente apposta sotto la firma di Aliani all’interno della procura speciale contenente la contestuale elezione di domicilio, allegata all’atto di appello. Va peraltro ricordato che la disposizione di cui all’art. 581, comma 4-ter cod. proc. pen. è stata parzialmente modificata dall’art. 2, comma 1 lett. o), L. 9 agosto 2024, n. 114, che ne ha circoscritto l’applicazione al «difensore di ufficio». 3. Ne deriva l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio. Con la sentenza n. 44984 del 2024 della IV Sezione la Corte di Cassazione ha statuito che: … OMISSIS … RITENUTO IN FATTO. 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Napoli ha dichiarato improcedibile per difetto di querela il reato di lesioni colpose ascritto a Giancarlo Mereghini in danno di Renato Lamberti, sul presupposto del difetto di sottoscrizione per autentica da parte del procuratore della persona offesa. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge, per erroneità della decisione, risultando dagli atti che l’atto di querela, corredato del documento di identità del delegante, era stato sottoscritto digitalmente dall’avvocato già munito di procura speciale. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio. 4. Il difensore del Mereghini ha depositato memoria difensiva con cui chiede il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO. 1. Il ricorso è fondato. 2. La successione degli atti processuali che qui rilevano evidenzia come nella specie non possa essere messa seriamente in dubbio la provenienza della querela dalla persona offesa, avendo il suo difensore, già munito di procura speciale, provveduto ad inviarla via PEC all’autorità giudiziaria, attestando la veridicità della firma apposta dal querelante, nella sua qualità di difensore ex art. 39 disp. att. cod. proc. pen., mediante specifica apposizione di firma digitale. In altri termini, non è dubbio che la sottoscrizione del querelante sia stata autenticata dal difensore, atteso che l’atto di querela sottoscritto dalla persona offesa risulta allegato ad una PEC proveniente dal difensore di fiducia del querelante, contenente copia del documento di identità e apposizione di una firma digitale da parte dello stesso difensore. 3. Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha già riconosciuto che, in caso di querela inoltrata a mezzo posta elettronica certificata da parte di un avvocato, l’apposizione della firma digitale dello stesso non costituisce autenticazione della sottoscrizione del querelante qualora il professionista non sia stato nominato prima della redazione dell’atto di querela, in quanto l’art. 39 disp. att. cod. proc. pen. attribuisce potere di autenticazione della sottoscrizione al “difensore” (Sez. 5, n. 8920 del 08/02/2024, Rv. 286055 – 01). Ebbene, nel caso in disamina è pacifico che il professionista sia stato nominato prima della redazione dell’atto di querela, atteso che tale atto contiene la formale nomina “quale suo difensore di fiducia e procuratore speciale” a favore dell’avv. Gianluca Coruzzolo del foro di Napoli, presso il cui studio, peraltro, il querelante aveva eletto il proprio domicilio a tutti i fini di legge; inoltre, la querela e la nomina recano la data del 5.5.2022 e l’atto di querela risulta inviato dallo stesso avv. Coruzzolo in data 5.5.2022 ore 18.05, come risulta dalla certificazione del portale di deposito degli atti penali. 4. Si tratta di elementi che, nel loro complesso, vanno interpretati alla luce del favor querelae, dovendosi concludere nel senso della sicura provenienza dell’atto di querela dalla persona che lo ha sottoscritto, come digitalmente attestato dal suo difensore di fiducia, il quale, nella sostanza, ha chiaramente attestato la “verità della firma” apposta dal querelante. Ciò è sufficiente per ritenere processualmente valida la querela, per la quale ciò che conta, appunto,è che ne sia accertata la sicura provenienza (cfr. Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Rv. 255584 – 01). 5. Consegue che la sentenza impugnata ha errato nel dichiarare il reato improcedibile per difetto di querela, stante la piena validità della querela in atti versata. Ne discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Napoli per il prosieguo.
RIFERIMENTO NORMATIVO: Art. 122, Comma 2° Bis del C.P.P.: “La procura speciale è depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità previste dall’articolo 111-bis, salvo l’obbligo di conservare l’originale analogico da esibire a richiesta dell’autorità giudiziaria”.