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โ“๐๐ฎ๐ž๐ฌ๐ข๐ญ๐จ: Si chiede se sia legittimo che il Notaio incontri il testatore al fine di raccogliere le sue volontร  in data antecedente a quella del ricevimento del testamento pubblico, per poi procedere, in un momento successivo alla redazione del testamento e in un momento ancora successivo al ricevimento dello stesso testamento in presenza del testatore e dei testimoni.
๐Ÿ‘‰ ๐‘๐ข๐ฌ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ๐š: รˆ possibile che la redazione del testamento pubblico non avvenga in un unico contesto temporale e che si svolga con soluzione di continuitร , anche in piรน incontri. Non vi รจ nessun problema di validitร  allorchรจ il Notaio, in presenza del testatore e dei testimoni, dia lettura dellโ€™atto riportante la volontร  che il testatore ha espresso in un momento precedente in forma privata al Notaio e che lo stesso testatore ha ripetuto, alla presenza dei testimoni, al momento del rogito. Nel testamento pubblico le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale. In tal caso, qualora la scheda sia predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente di validitร  del testamento รจ che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontร  in presenza dei testi. Poichรฉ la legge (l’art. 603 cod. civ.) prescrive a pena di nullitร , per la formazione del testamento pubblico, che il testatore dichiari in presenza dei testimoni la sua volontร  e che il notaio, dopo averne curato la redazione in iscritto, debba darne lettura al testatore in presenza dei testimoni stessi, la osservanza di tale duplice formalitร , da eseguire alla simultanea presenza del notaio, del testatore e dei testimoni, รจ intesa per raggiungere la maggiore garanzia di certezza che il contenuto del testamento sia l’eco fedele della libera e cosciente volontร  manifestata dal testatore. Pertanto, nel caso di testamento giร  predisposto dal notaio senza la presenza dei testimoni la finalitร  della legge non รจ raggiunta se non a condizione che, prima di dar lettura dell’atto, il notaio faccia manifestare di nuovo al testatore la sua dichiarazione di volontร  in presenza dei testimoni, e ciรฒ non puรฒ essere supplito dalla sola lettura dell’atto fatta dal notaio alla presenza dei testimoni e del testatore, ancorchรฉ questi ne confermi il contenuto con semplici monosillabi di approvazione o con gesti espressivi del capo (da ultimo Cass. 24 ottobre 2024, n. 27585; ma in senso conforme giร  Cass. 31 ottobre 2023, n. 30221; Cass. 23 gennaio 2017, n. 1649; Cass. 9 aprile 2014, n. 8346; Cass. 8 giugno 1983, n. 3939; Cass. 11 luglio 1975, n. 2742; Cass. 13 aprile 1960, n. 869; Cass. 17 luglio 1959, n. 2354; Cass. 9 ottobre 1954, n. 3548).

NOTE REDAZIONE: Testamento pubblico: Secondo lโ€™art 603 del Codice Civile รจ il testamento ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. รˆ un atto pubblico: ciรฒ significa che, secondo quanto previsto dallโ€™art 2700 del Codice Civile, fa piena prova fino a querela di falso della sua provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, e di quanto il notaio attesta esser stato fatto o detto in sua presenza. Testamento olografo: Secondo l’art. 603 del Codice Civile รจ il testamento scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore. La validitร  del testamento olografo richiede la sussistenza di tre elementi: olografia (scrittura da parte del testatore), data e sottoscrizione. Testamento segreto: Secondo lโ€™art. 604 del Codice Civile รจ un atto redatto dal testatore e consegnato al notaio che lo sigilla in busta chiusa. Il testatore deve consegnare l’atto al notaio alla presenza di due testimoni dichiarando che in quelle carte รจ contenuto il suo testamento: se รจ muto o sordomuto deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve anche dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo รจ stato scritto da altri.

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