
L’alcolismo è considerato una piaga sociale per gli alti costi sanitari associati al recupero dei bevitori cronici, i quali hanno una ridotta produttività in ambito lavorativo e possono rappresentare un pericolo per la società. Un militare subiva una sospensione disciplinare di un mese dall’impiego perché a seguito di un controllo medico, a mezzo del test CDT – test per la misura delle forme di Transferrina a basso grado di sialilazione, cumulativamente chiamate CDT, Carbohydrate Deficient Transferrin, o Transferrina Desialata – veniva rilevato un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti e considerato “patologico”. A carico del militare veniva avviato sia un procedimento penale che un procedimento disciplinate. Il procedimento penale si concludeva con una sentenza di non luogo a procedere, in quanto mancava una specifica richiesta del Comandante di Corpo, necessaria per la prosecuzione del processo. (Art. 260 c.p.m.p. comma 2°: “I reati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, e quello preveduto dal numero 2) dell’articolo 171 sono puniti a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il militare colpevole, o, se più sono i colpevoli e appartengono a corpi diversi o a forze armate diverse, dal comandante del corpo dal quale dipende il militare più elevato in grado, o, a parità di grado, il superiore in comando o il più anziano”) Tuttavia nonostante la sentenza di non luogo a procedere del Tribunale Militare, l’amministrazione considerava la condotta del militare rilevante dal punto di vista disciplinare ed, a seguito del previsto procedimento disciplinare gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per un mese. Il Consiglio di Stato investito della vicenda, ha statuito che: “È legittima la sanzione di stato della sospensione dall’impiego per un mese inflitta ad un militare che abbia abusato di bevande alcoliche in violazione dell’obbligo, sancito dal combinato disposto degli artt. 718, comma 1, 732, comma 3, lett. d), d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e 929, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 60, di astenersi da tali abusi e di mantenere la piena efficienza psicofisica. Nella fattispecie il militare era stato sottoposto a controllo, poco prima di iniziare un’attività operativa di conducente di automezzi, ed era risultato positivo, con un livello alcolemico patologico e conseguente collocamento in convalescenza per 60 giorni” (Cfr. Cons. di Stato, Sezione 1^, Parere 11 luglio 2024, n. 853)
NORMATIVA di RIFERIMENTO: Artt. 718, comma 1, e 732, comma 3, lett. d), del DPR 15 marzo 2010, n. 90, insieme all’art. 929, comma 1, del D. L.vo 15 marzo 2010, n. 66. In particolare l’art. 732 del DPR 90 del 2010 stabilisce che: Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate; astenersi dal compiere azioni e dal pronunciare imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignita’ e al decoro; astenersi dagli eccessi nell’uso di bevande alcoliche ed evitare l’uso di sostanze che possono alterare l’equilibrio psichico.