RESPONSABILITA’ da COSE in CUSTODIA: SENTENZA del TRIBUNALE di CATANIA

Il Tribunale di Catania, terza sezione civile, con la Sentenza n. 6140/2024 pubblicata il 20.12.2024
RG n. 7923/2022 n. cronol. 12720/2024 del 20.12.2024 , in accoglimento della richiesta risarcitoria spiegata dal legale del ricorrente nei confronti del Comune convenuto, cristallizza importanti principi in materia di responsabilità da cose in custodia, onere della prova e risarcimento del danno con contestuale condanna della P.A. alle spese legali e di CTU.

SENTENZA: ….OMISSIS …. Deve accogliersi la domanda di risarcimento del danno proposta da … OMISSIS … per le motivazioni di seguito esposte. L’attrice ha allegato di essere rovinata a terra la sera del 4 aprile 2021 alle ore 20:30 circa, mentre percorreva via Ardizzone Gioeni in Riposto, all’altezza del civico 25, a causa di una buca e/o avvallamento del manto stradale, non visibile e non segnalata; la signora ha chiesto condannarsi il Comune di Riposto al risarcimento del danno sofferto per effetto della caduta. Osserva questa corte (tribunale) che la fattispecie in esame è sussumibile nell’ambito della responsabilità da cose in custodia, alla quale, per giurisprudenza pacifica, è soggetta anche la pubblica amministrazione. In particolare, il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell’imprevedibilità e non evitabilità dell’insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest’ultimo, in ragione dell’inversione dell’onere probatorio caratterizzante la peculiare fattispecie di cui all’art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l’utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l’evento si verifica (Cass. civ. 6651/2020). L’attrice ha in primo luogo dato opportuna dimostrazione dell’evento dannoso. All’udienza del 24 maggio 2024 il testimone … OMISSIS … (parente dell’attrice, ma disinteressato all’esito del giudizio) ha riferito di aver personalmente assistito all’incidente per cui è causa, confermando che, insieme all’attrice, stavano percorrendo a piedi via Ardizzone Gioeni – strada di per sé molto stretta – sita nel Comune di Riposto; il testimone, in particolare, ha dettagliatamente descritto l’avvallamento, nonché la via teatro del sinistro affermando quando segue: “[…] ricordo quanto mi si chiede, la via è senza marciapiede, a senso unico, spesso vi sono parcheggiate auto su un lato della strada e rimane uno spazio ristretto per il passaggio di auto e pedoni […] camminavamo lungo la via di cui ho detto quando ad un certo punto mia madre è incespicata cadendo a terra; la strada è piena di avvallamenti in successione perché più volte l’asfalto è stato scassato per l’installazione di tubature, mia madre è inciampata in uno di questi avvallamenti […]” (cfr. pagg. 1 e 2 del verbale di udienza del 24 maggio 2024). Anche il testimone … OMISSIS … (affine di primo grado dell’attrice, ma disinteressata all’esito del giudizio) era presente al momento dell’incidente ed in sede di deposizione la stessa ha dichiarato quanto segue: “[…] la via di cui mi si chiede è stretta, spesso vi sono parcheggiate macchine che restringono ulteriormente lo spazio a disposizione di pedoni e macchine per transitare […] l’attrice in quell’occasione è caduta a terra, è inciampata in corrispondenza di una buca presente sul manto stradale […]” (cfr. pag. 2 del verbale di udienza del 24 maggio 2024). Tali deposizioni sono da ritenersi pienamente attendibili perché rese da persone che assistettero personalmente all’incidente, oltre che collimanti tra loro e con la documentazione in atti prodotta – il riferimento va, in particolare, al verbale di pronto soccorso (cfr. doc. 2 allegato alla citazione) ed alle rappresentazioni fotografiche prodotte in atti da parte attrice (cfr. doc. 1 allegato alla citazione) – e convergenti, infine, con le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d’ufficio in ordine a natura ed eziologia delle lesioni patite dall’attrice, come si dirà nel prosieguo della sentenza. L’attrice ha inoltre dimostrato l’esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno dalla stessa sofferto per effetto della caduta. In particolare, secondo i condivisibili rilievi formulati dal perito d’ufficio nominato dal Tribunale, a seguito della descritta caduta la signora riportò una frattura al polso sinistro – lesioni, questa, da considerarsi eziologicamente compatibile con la dinamica del sinistro come provata all’esito dell’istruttoria processuale. Il perito d’ufficio ha rilevato, in particolare, che “[…] le lesioni riportate e le modalità del suddetto evento traumatico risultano compatibili […]” con la dinamica del sinistro descritta in citazione (cfr. pag. 20 della consulenza tecnica d’ufficio). Di contro, sono rimaste prive di adeguato supporto probatorio le allegazioni formulate dal Comune di Riposto in merito alla condotta negligente della … OMISSIS … . In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia occorre considerare anche la condotta del danneggiato, che entrando in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, co. I c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode (cfr. Cass. civ. Sez. Un. 20943/2022). In primo luogo, il Comune di Riposto non ha dimostrato l’assunzione, da parte dell’attrice del farmaco “Olmetec”, astrattamente idoneo a determinare, quali effetti collaterali, capogiri al paziente – al contrario, la ricorrenza di effetti collaterali connessi all’utilizzo di tale farmaco è stata espressamente esclusa dai testi escussi in corso di causa (cfr. pag. 2 e 3 del verbale di udienza del 24 maggio 2024) – né è emerso, in generale, uno stato di alterazione psico-fisica della signora al momento dell’incidente, tale da elidere il nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso. In secondo luogo, ad opinione del Tribunale, l’istruttoria processuale ha consentito di acclarare l’insidiosità e pericolosità della buca, peraltro collocata in una strada stretta e senza marciapiede, in scarse condizioni di visibilità: rispetto a tale ultima circostanza, infatti, i testimoni escussi in corso di causa hanno riferito che al momento del sinistro la strada non era illuminata. Sul punto, in particolare, il testimone … OMISSIS … ha precisato quanto segue: “[…] in occasione del sinistro c’era pochissima luce e si vedeva a stento […]” (cfr. pag. 2 del verbale di udienza del 24 maggio 2024); la testimone … OMISSIS … ha inoltre riferito di ricordare che “[…] che c’era poca luce, era sera, ricordo che una qualche illuminazione c’era ma era fioca” (cfr. pag. 3 del verbale di udienza del 24 maggio 2024). Inoltre, dalla documentazione in atti emerge un manto stradale complessivamente dissestato, con intumescenze e avvallamenti tali da renderlo oggettivamente pericoloso in più punti: per tali peculiari caratteristiche, anche il pedone più accorto e diligente (e tale fu, nel caso di specie, la … OMISSIS …) avrebbe potuto incolpevolmente imbattersi in tale insidia. Ciò detto, alla luce del compendio probatorio in atti, lo stato della cosa (nella specie, la buca createsi in corrispondenza dell’avvallamento del manto stradale) evidenzia una situazione di perdurante inadempimento, da parte del Comune di Riposto, agli obblighi di manutenzione su di esso incombenti nella qualità di custode. In tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia deve concretizzarsi non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un’attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità ex ante, predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita (Cass. civ. 1725/2019). Il Comune di Riposto, invece, non solo non ha realizzato i lavori necessari per l’adeguamento del manto stradale – così divenendo la buca una vera e propria insidia per gli utenti -, ma non ha nemmeno compiuto quella doverosa attività di controllo preventivo, al fine di evitare danni alla sicurezza dei pedoni, non provvedendo (come invece avrebbe dovuto) alla segnalazione del pericoloso avvallamento. Tale ultima circostanza, in particolare, è stata confermata dai testi escussi, i quali, sul punto, hanno riferito quanto segue: “[…] non c’era alcun cartello che segnalasse pericoli di sorta lungo la strada […]” (cfr. pag. 2 del verbale di udienza del 24 maggio 2024 deposizione del teste Gregorio Russo); “[…] non c’era alcun cartello che segnalasse buche di sorta” (cfr. pag. del verbale di udienza del 24 maggio 2024 deposizione del teste Laura Monforte). Si procede ora alla quantificazione del danno. Per costante giurisprudenza, in materia di debiti di valore quale è quello per cui è causa, le somme liquidate vanno rivalutate dalla data in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio, cioè, nel caso di specie, la data del sinistro) sino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio), che va fissata alla data della pubblicazione della presente decisione. La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell’Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall’ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza indicata. Sulle somme come sopra liquidate sono dovuti alla parte attrice, dalle date di decorrenza rispettivamente sempre sopra indicate per ciascun importo e fino alla data della presente sentenza, gli interessi c.d. “compensativi”, liquidati al tasso nella misura legale. Infatti, la somma liquidata a titolo di risarcimento danni costituisce un credito di valore, con la conseguenza che il giudice deve tenere conto, anche d’ufficio, della svalutazione monetaria intervenuta; quanto, poi, agli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, essi devono essere riconosciuti anche d’ufficio, integrando gli stessi una componente del danno nascente dal medesimo fatto generatore e non avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell’obbligazione principale cui accedono (tra le tante, Cass. 11781/2002). La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante, del resto, nel ritenere ammissibile, in caso di risarcimento dei danni per responsabilità aquiliana, il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. Detta cumulabilità si giustifica in considerazione della diversa funzione assolta dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi, in quanto la prima mira a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella consistenza che esso aveva prima del fatto dannoso, mentre i secondi hanno natura compensativa del danno derivante dal ritardato conseguimento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, restando salva la prova del maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi. Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi compensativi si arresta alla data della pubblicazione della presente decisione, in quanto la sentenza che liquida il danno per fatto illecito costituisce un’obbligazione di valuta, nel senso che determina la trasformazione dell’obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, produttiva di interessi di pieno diritto previsti dall’art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro. Seguendo la più puntuale elaborazione giurisprudenziale sul tema, tali interessi compensativi non vanno calcolati né sul valore iniziale del danno (e cioè sulle somme non rivalutate), né sulle somme risultanti dalla rivalutazione relativa all’intero periodo di mora del debitore, bensì sul valore che si ricava dalla rivalutazione calcolata anno per anno. Il calcolo della rivalutazione e degli interessi sulle somme rivalutate anno per anno viene fatto non con riferimento all’anno legale (dal 1° gennaio al 31 dicembre), ma con riferimento a periodi “annuali” di 365 giorni solari decorrenti dal sorgere del credito e fino alla data della liquidazione. Ciò premesso in diritto, si osserva quanto segue. Quanto al danno non patrimoniale sofferto da … OMISSIS … a seguito del sinistro, si osserva che il perito d’ufficio, con considerazioni analiticamente motivate e supportate da un’analisi medico-sulla persona del danneggiato, ha rilevato la seguente diagnosi “[…] frattura polso sinistro […]” – il tutto ascrivibile ad una percentuale di invalidità permanente pari al 5 % (cfr. pagg. 11 ss. della consulenza tecnica d’ufficio). Pertanto, in applicazione delle vigenti tabelle di Milano in uso presso questa corte, deve quantificarsi: • il danno biologico permanente in € 6.858,00; l’invalidità temporanea assoluta per giorni quattro in € 460,00; l’invalidità temporanea parziale al 75% per trenta giorni in € 2.587,50; l’invalidità temporanea parziale al 50% per dieci giorni in € 575,00; l’invalidità temporanea parziale al 25% per dieci giorni in € 287,50 il tutto, per complessivi € 10.768,00 (il tutto, senza riconoscimento delle spese mediche eventualmente sostenute da parte attrice, perché attinenti ad un fatto principale fondante la pretesa risarcitoria – vale a dire, la sostanza e misura del pregiudizio asseritamente patito dalla signora – e tardivamente allegate da quest’ultima in maniera specifica solamente nel corso delle operazioni peritali, e, dunque, oltre lo spirare delle preclusioni di legge); l’ammontare così ottenuto deve essere de-valutato dalla data di deposito della consulenza tecnica d’ufficio (21 novembre 2024) alla data del sinistro (4 aprile 2021), per conseguenti € 9.298,79; su tale ultima somma devono essere calcolati rivalutazione ed interessi secondo i criteri sopra indicati, dalla data del sinistro a quella di pubblicazione della presente decisione, per complessivi € 11.657,28. In conclusione, in accoglimento della domanda proposta da … OMISSIS …, deve dichiararsi la responsabilità del Comune di Riposto nella causazione del sinistro occorso all’attrice in data 4 aprile 2021 e, per l’effetto, condannarsi quest’ultimo al risarcimento del danno sofferto dalla signora a seguito della caduta, liquidato in € 11.657,28, oltre interessi legali maturandi a far tempo dalla data di pubblicazione della presente decisione al saldo. Le spese di lite e di negoziazione assistita seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi per tutte le fasi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (e successive modifiche). La soccombenza regola anche le spese di consulenza tecnica d’ufficio, le quali sono definitivamente poste a carico di parte convenuta. P.Q.M.: Il Tribunale di Catania, III Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:condanna il Comune di Riposto al risarcimento, in favore di … OMISSIS …, del danno che si liquida in € 11.657,28, oltre interessi legali maturandi a far tempo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo; condanna il Comune di Riposto al rimborso, in favore di … OMISSIS …, delle spese di lite e di negoziazione assistita che si liquidano in € 264,00 per anticipazioni ed in € 5.644,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a.; pone le spese di consulenza tecnica d’ufficio definitivamente a carico del Comune di Riposto. Così deciso dalla III Sezione civile del Tribunale di Catania, in data 20 dicembre 2024. Il Giudice dott. Alessandro Rizzo

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