Si può ritenere implicitamente rinunciata un’istanza istruttoria solo perché non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni? La Suprema Corte, rispondendo a tale quesito con recentissima decisione (Cass. Civ., Sez. III, 29.11.2024, n. 30711) si colloca in linea di ideale continuità con il proprio precedente e consolidato orientamento (da ultimo, Cass. civ., sez. III, n. 23719 del 4.9.2024) e nega che la sola mancata riproposizione sia da ritenere quale implicita ma univoca rinuncia. La Corte esclude tale automatismo, formulando due rilievi che appaiono da tenere in opportuna considerazione, in quanto delineano e delimitano la condotta processuale richiesta alla parte che di tanto intenda dolersi: i) da un lato, si sottolinea la differenza che intercorre con il caso, assimilabile ma non identico, del rigetto esplicito di una istanza istruttoria a seguito di suo scrutinio del giudice di merito, conclusosi con una valutazione di inammissibilità e/o irrilevanza, poiché in quel caso il ricorrente deve ritenersi gravato da un onere di contestazione molto ampio e specifico, attraverso il quale mettere in rilievo la decisività della prova erroneamente denegata (oltre ovviamente al rispetto dei canoni formali propri del giudizio di cassazione, trascrivendo integralmente le circostanze oggetto della prova richiesta); ii) dall’altro verso, si rileva come, ove non ricorra tale caso, per cui il giudice di merito abbia solo rilevato (seppur erroneamente) una rinuncia alla istanza istruttoria, disattendendola, sarà sufficiente la sola riproposizione dei capitoli, essendo in tal caso il ricorrente esonerato dal dimostrarne anche la decisività. Appare pertanto condivisibile la conclusione della Corte per la quale, nel riaffermare il potere-dovere del giudice di merito di pronunciarsi sulla ammissibilità e rilevanza delle richieste istruttorie, si sottolinea il compito del giudice del rinvio di verificare, innanzitutto, se la sola mera mancata riproposizione realmente integri una rinuncia, occorrendo, in caso contrario, verificare la decisività (o meno) delle circostanze oggetto della stessa. Ancora una volta, allora, la S.C., tra le righe, ricorda ai giudici di merito, la centralità e l’importanza del loro potere/dovere di interpretare la domanda, eccezioni e richieste istruttorie delle parti, il cui corretto esercizio (che non sempre si verifica, come indirettamente testimoniano le non infrequenti decisioni della S.C. sul tema) a mio avviso, si rivela di fondamentale importanza, oltre che per la giustizia del caso concreto, anche per il perseguimento di una finalità di interesse pubblico, quella, se non di evitare, quantomeno di contenere entro limiti fisiologici l’aumento del contenzioso, viste le risorse limitate del sistema Giustizia…
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