LIBERTA’ SINDACALE PERSONALE MILITARE

Il Senato della Repubblica, il 10 dicembre 2024, ha approvato il seguente disegno di legge d’iniziativa del Governo contenente : “Disposizioni per l’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento mili­tare, nonché di proroga della delega di cui all’articolo 9, comma15, della legge 28 aprile 2022, n. 46”.

Art. 1. (Disposizioni in materia di permessi e distacchi in favore delle associazioni professionali
a carattere sindacale tra militari). I distacchi e i permessi retribuiti di cui all’articolo 1480, comma 3, del codice del­l’ordinamento militare, di cui al decreto le­gislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dall’anno 2025, sono attribuiti alle associa­zioni di cui agli articoli 1475, comma 2, nonché 1476 e seguenti del citato codice dicui al decreto legislativo n. 66 del 2010, in deroga alle modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 1480, in ragione ­ di un’ora annua di permesso retribuito ogniunità di personale, ferma restando l’applica­zione delle modalità di cui al citato comma4 per eventuali ulteriori attribuzioni di per­messi e distacchi. Art. 2. (Modifica all’articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, in materia di proroga del termine per l’esercizio della delega): All’articolo 9, comma 15, della legge28 aprile 2022, n.46, le parole: «trentamesi» sono sostituite dalle seguenti: «tren­tasei mesi».

    RIFERIMENTI NORMATIVI:

    Art. 1488 – Collocamento in aspettativa e trattamento economico: 3. I militari che non sono membri del Parlamento e sono chiamati all’ufficio di Ministro o di Sottosegretario di Stato, sono collocati in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni. Art. 1475 – Limitazioni all’esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero. Comma 2°: ” In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militari o interforze, secondo le disposizioni previste dal capo III del titolo IX del presente libro, e dal relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400″. Art. 1476 – Diritto di associazione professionale a carattere sindacale in ambito militare: 1. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all’articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo assoluto, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall’articolo 52 della Costituzione. 2. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi delle disposizioni del presente capo. 3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari, di seguito “APCSM”. 4. L’adesione alle APCSM è libera, volontaria e individuale. 5. Non possono aderire alle APCSM coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 29, 32, 40 e 44-bis, il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, i militari di truppa di cui all’articolo 627, comma 8, limitatamente agli allievi.

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