Il Senato della Repubblica, il 10 dicembre 2024, ha approvato il seguente disegno di legge d’iniziativa del Governo contenente : “Disposizioni per l’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all’articolo 9, comma15, della legge 28 aprile 2022, n. 46”.
Art. 1. (Disposizioni in materia di permessi e distacchi in favore delle associazioni professionali
a carattere sindacale tra militari). I distacchi e i permessi retribuiti di cui all’articolo 1480, comma 3, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dall’anno 2025, sono attribuiti alle associazioni di cui agli articoli 1475, comma 2, nonché 1476 e seguenti del citato codice dicui al decreto legislativo n. 66 del 2010, in deroga alle modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 1480, in ragione di un’ora annua di permesso retribuito ogniunità di personale, ferma restando l’applicazione delle modalità di cui al citato comma4 per eventuali ulteriori attribuzioni di permessi e distacchi. Art. 2. (Modifica all’articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, in materia di proroga del termine per l’esercizio della delega): All’articolo 9, comma 15, della legge28 aprile 2022, n.46, le parole: «trentamesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».
RIFERIMENTI NORMATIVI:
Art. 1488 – Collocamento in aspettativa e trattamento economico: 3. I militari che non sono membri del Parlamento e sono chiamati all’ufficio di Ministro o di Sottosegretario di Stato, sono collocati in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni. Art. 1475 – Limitazioni all’esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero. Comma 2°: ” In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militari o interforze, secondo le disposizioni previste dal capo III del titolo IX del presente libro, e dal relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400″. Art. 1476 – Diritto di associazione professionale a carattere sindacale in ambito militare: 1. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all’articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo assoluto, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall’articolo 52 della Costituzione. 2. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi delle disposizioni del presente capo. 3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari, di seguito “APCSM”. 4. L’adesione alle APCSM è libera, volontaria e individuale. 5. Non possono aderire alle APCSM coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 29, 32, 40 e 44-bis, il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, i militari di truppa di cui all’articolo 627, comma 8, limitatamente agli allievi.