L’EFFETTIVITA’ DEI DIRITTI E DELLE GARANZIE

La prossima tappa dell’entrata in funzione del processo penale telematico e le notizie dei malcontenti dei magistrati e del personale amministrativo. La nota della Giunta

Notizie di stampa degli ultimi giorni danno conto del malcontento della magistratura in relazione all’avvicinarsi della prossima tappa dell’entrata in funzione del processo penale telematico. A ben vedere si tratta dell’emersione di quell’iceberg la cui punta avevamo segnalato da tempo: magistrati e personale amministrativo non hanno svolto in maniera concreta quell’attività didattica e di preparazione indispensabile ad assicurare che i diritti dei soggetti coinvolti in un procedimento penale possano essere esercitati con effettività, senza intralci tecnici od umani che pongano a rischio le attività difensive. Il problema, non è tanto quello dei presunti “improvvisi e frequenti crash di sistema”, né quello di una dichiarata presenza di “numerosi e significativi bug e difetti”, che renderebbero il sistema “tuttora inidoneo a gestire un settore strategico quale è la giurisdizione penale”, ma l’impossibilità per i difensori di svolgere il proprio mandato soprattutto in relazione alle più delicate attività soggette a termini perentori dal cui mancato rispetto derivano conseguenze per gli assistiti. Come più volte evidenziato dal nostro Osservatorio, lo scorretto inserimento dei dati al momento dell’annotazione della nomina pregiudica ogni possibilità di deposito di atti successivi e se uno di essi è una impugnazione (ordinaria o cautelare) o anche una semplice lista testi è elementare comprendere le ricadute, in termini di diritti e garanzie, del mancato tempestivo esercizio di una di questa facoltà. L’importante progressione, sia per fasi che per parti, prevista dal DM 217/2023, deve, perciò, necessariamente riconoscere che l’impreparazione dei “soggetti abilitati interni” non può riverberarsi sulle libertà dei cittadini e se c’è una deroga davvero necessaria è quella di consentire ai difensori il deposito analogico (cartaceo o a mezzo PEC) degli atti per i quali dal decorso di un termine discenda il consumo della possibilità di esercitare un’attività di difesa tecnica. Sono questi i diritti che non possono essere sacrificati sull’altare del PNRR.

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REDAZIONE

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