LA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA

I profili penali. Contributo redatto dall’avv. Andrea Brenna

🆕 Come noto, la L. 117/2024 ha modificato sia disposizioni penali relative al Codice della Strada sia norme contenute nel Codice Penale. Le principali novità che mi permetto di segnalare sono sostanzialmente 3.
🍷1. Art. 186 comma 9-ter C.d.S.: Ai soggetti condannati in guida di stato di ebbrezza, terminato il periodo di sospensione della patente, il titolo di guida viene restituito con la dicitura “limitazione dell’uso” che, da una parte, indica la condanna per guida in stato di ebbrezza e, dall’altra, segnala alle Forze dell’Ordine addette ai controlli la presenza del c.d. alcolock, un dispositivo che impedisce l’avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del guidatore sia superiore a zero.
🔒Infatti per i soggetti condannati per guida in stato di ebbrezza è prescritto l’obbligo di installare a proprie spese questo dispositivo. L’obbligo di mantenere il dispositivo vale almeno 2/3 anni, decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna.
🔼Nel caso in cui il conducente gravato da alcolock si renda responsabile di un’altra guida in stato di ebbrezza, tale circostanza comporta un aumento della pena.
💊 2. Art. 187 C.d.S.: è stato oggetto di modifica il reato di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. In precedenza la legge prevedeva che il reato si configurasse laddove fosse stato accertato lo stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti. Oggi, tale fattispecie si configura con la mera condotta di essersi posto alla guida dopo aver assunto droghe, a condizione che il conducente risulti positivo ai test antidroga.
🏚️3. I reati di omicidio stradale/lesioni stradali a seguito di abbandono di animale: in terzo e ultimo luogo, vengono introdotte nuove fattispecie di reato per coloro che abbandonano animali su strada e a causa di questa condotta provochino incidenti stradali mortali (reclusione da 2 a 7 anni) o con feriti (reclusione da 3 mesi a 1 anno per le lesioni gravi e da 1 a 3 anni per le lesioni gravissime).
⚠️Appare significativo segnalare come i reati di omicidio stradale e di lesioni stradali colpose sia ancora rimasto il riferimento allo stato di alterazione psico-fisica derivante dall’uso di sostanze stupefacenti. Pertanto, stando alla lettera della legge, in caso di commissione di reati di omicidio stradale e di lesioni stradali colpose, il Giudice deve ancora accertare se lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’uso delle sostanze stupefacenti abbia inciso sulle capacità di guida del conducente.

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REDAZIONE

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