FERMO AMMINISTRATIVO

đź””La Cassazione applica il nuovo principio di proporzionalitĂ  in materia di fermo amministrativo-Cass. Civ., Sez. Trib., 12 dicembre 2024, n. 32062

“..questa Corte, in materia di fermo amministrativo, ha affermato che è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l’art. 86, d.P.R. n. 602/973 non prevede alcun limite di proporzionalitĂ  o di valore del credito tra i presupposti di applicabilitĂ  della misura; il Collegio ritiene, tuttavia, di non aderire a queste conclusioni ponendo in rilievo il profilo che riguarda la necessaria proporzionalitĂ  tra lo strumento di tutela offerto dall’ordinamento al creditore e l’interesse del debitore che viene conseguentemente sacrificato; è d’uopo invero evidenziare che sono immanenti nel diritto costituzionale italiano, così come nel diritto comunitario, i principi di ragionevolezza e proporzionalitĂ , che devono soprassedere l’esercizio dell’azione amministrativa (e dunque anche di quella rivolta alla riscossione dei crediti tributari), ed è peraltro degno di nota che per la giurisprudenza della Corte di Giustizia trattasi di principi generali del diritto Ue fondati sulle tradizioni giuridiche degli stessi Stati membri ; in particolare, il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalitĂ  dei mezzi prescelti dall’Amministrazione rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare; tali principi valgono, quindi, sia come criteri di interpretazione delle norme, sia come canoni di legittimitĂ  dell’azione del legislatore e dell’Amministrazione, e da ultimo hanno trovato espressa codificazione nel diritto tributario con l’art. 10 ter dello Statuto del Contribuente, introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 219/2023 ; occorre, inoltre, evidenziare che in base all’art. 1 dello Statuto dei contribuenti, le disposizioni in esso contenute, «in attuazione delle norme della Costituzione, dei principi dell’ordinamento dell’Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario»; anche la scelta da parte dell’agente della riscossione circa l’adozione di misure quali il fermo dei beni mobili registrati deve rispettare, dunque, tale parametro, dovendo essere ponderato il sacrificio imposto al contribuente con le esigenze della riscossione; tali canoni devono ritenersi oggettivamente violati, con la ragionevolezza che abbia a sconfinare in arbitrio, quando, ad esempio, emergano significativi disequilibri nel sottoporre a fermo autoveicoli di consistente valore per assicurare la riscossione di crediti di limitato importo”. (Fonte: Luigi D’Angelo LinkedIn)

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