DISPOSITIVO SENTENZA TURETTA

A poco più di un anno dall’uccisione di Giulia Cecchettin, la Corte di Assise di Venezia condanna all’ergastolo per Filippo Turetta, a cui è stata riconosciuta l’aggravante di premeditazione. Escluse invece le aggravanti della crudelta’ e degli atti persecutori. La CORTE di ASSISE di Venezia,
visti gli articoli 533 e 535 c.p.p., dichiara Turetta Filippo responsabile dei reati a lui ascritti, esclude le aggravanti dell’aver agito con crudeltà e dall’aver commesso nei confronti della vittima il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale – unificati dal vincolo della continuazione – e lo condanna alla pena dell’ergastolo oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere;
visti gli articoli 29 e 32 c.p., dichiara l’imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale perpetua;
visto l’articolo 36 c.p., ordina la pubblicazione, per estratto, della sentenza di condanna, a spese del condannato, mediante affissione nel Comune di Venezia, nel Comune di Fossò e Vigonovo e nel Comune di Torreglia e tramite inserimento nel sito internet del Ministero della Giustizia;
visti gli articoli 538 e seguenti c.p.p., condanna l’imputato al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore delle costituite parti civili, rimettendo le parti davanti al giudice civile per la relativa liquidazione e condanna il medesimo al pagamento in favore delle predette parti civili di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 500.000 in favore di Cecchettin Gino, 100.000 in favore di Cecchettin Elena, 100.000 in favore di Cecchettin Davide, 30.000 in favore di Gatto Carla e 30.000 in favore di Cecchettin Alessio;
visto l’articolo 541 c.p.p., condanna l’imputato alla refusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle predette parti civili nella presente fase di giudizio, liquidate in euro 7.372 in favore di Cecchettin Gino, 7.372 in favore di Cecchettin Elena, 7.372 in favore di Gatto Carla, 9.583,60 in favore di Cecchettin Davide e Cecchettin Alessia in solido, oltre al rimborso forfettario delle spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge;
visti gli articoli 240 c.p. e 262 c.p.p., ordina la confisca e la distruzione delle campionature e delle altre cose in sequestro, salva la vendita ove i beni possano rivestire valore economico e salva allegazione al fascicolo dei documenti della banconota sequestrati; dispone la revoca del sequestro degli effetti personali di Giulia Cecchettin nonché dei beni di cui al verbale di sequestro del 17 novembre 2023, ore 16, e ne ordina la restituzione agli aventi diritto;
visti gli articoli 544 e 304 comma 1 lett. c) c.p.p., indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione e sospende il termine di fase della custodia cautelare durante la pendenza del predetto termine

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