CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AD USO TURISTICO-BALENARE.

I manufatti amovibili che insistono nell’area in concessione possono rimanere posizionati alla fine della stagione balenare? Il mantenimento delle strutture amovibili utilizzate nelle concessioni demaniali marittime (stabilimenti balneari) a carattere stagionale al termine della stagione balneare è sempre stato vietato anche se tollerato prima dall’amministrazione marittima periferica (Capitanerie di Porto) e ora dalla maggior parte dei Comuni. La giurisprudenza amministrativa, tuttavia, è stata sempre uniforme e costante nel ritenere che tali apprestamenti dovevano essere rimossi a fine stagione.

NORMATIVA IN VIGORE:

ART. 1, COMMA 3 bis del DECRETO LEGGE 16 settembre 2024, n. 131, contenente: “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, dispone:

((3-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. I titolari delle concessioni demaniali marittime per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e dei punti di approdo con finalità turistico-ricreative in cui sono installati manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono, in vigenza del titolo concessorio e ferma restando la corresponsione del relativo canone, fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive avviate ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1), secondo periodo, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, mantenere installati i predetti manufatti anche nel periodo di sospensione stagionale dell’esercizio delle attività turistico-ricreative. Sono fatti salvi eventuali provvedimenti di demolizione adottati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione”))

COSA ACCADE SE IL COMUNE A FINE STAGIONE BALNEARE EMETTE PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO? A) L’art. 1 comm 3 bi bis del DL 131 del 2024 fa salvi i provvedimenti adottati prima della sua entrata in vigore; B) I provvedimenti di sgombero, invece, adottati dopo l’entrata in vigore del DL 131 del 2024 potrebbero essere illeggittimi se non adeguatamente motivati …

GIURISPRUDENZA: La concessione a un privato di aree del demanio costiero ne configura un uso eccezionale che, come tale, non può che svolgersi nei limiti dell’atto concessorio e, comunque, in funzione degli scopi per cui quest’ultimo è stato emanato; sicchè, le strutture amovibili di supporto alla balneazione, a prescindere da ogni possibile statuizione normativa anche regionale, presentano un vincolo teleologico che ne giustifica la presenza solo nel periodo in cui la balneazione è comodamente possibile, ovvero quello estivo, consentendosi una deroga che legittimi il mantenimento per tutto l’anno solo in presenza di una specifica motivazione che metta in rilievo il prevalente interesse pubblico a che strutture deputate alla balneazione rimangano in situ anche oltre la relativa stagione.(Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 settembre 2023, n. 8228)

NOTA: In passato il CdS aveva sostenuto che i provvedimenti di rimozione delle strutture amovibili, alla fine della stagione balneare, erano legittimi e non serviva una specifica motivazione. Successivamente sembrava che il CdS avesse modificato il proprio orientamento, sostenendo che provvedimenti di di rimozione emessi dell’autorità amministrativa che amministra il demanio marittimo necessitassero di motivazione puntuale e specifica.

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