COMUNICATO del PRESIDENTE

Ipotesi di incompatibilità/inconferibilità di incarichi ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 201/2022, in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica – Rapporto con la disciplina generale di cui al d.lgs. n. 39/2013 e al d.lgs. n. 36/2023 – Competenze di ANAC.

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 recante il “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, ha introdotto, all’articolo 6 “Distinzione tra funzioni di regolazione e gestione nell’assetto organizzativo degli enti locali. Incompatibilità e inconferibilità”, comma 4, alcune fattispecie di inconferibilità/incompatibilità di incarichi professionali, di regolazione, di controllo societario, ovvero di gestione del servizio. Il medesimo decreto ha poi previsto, all’articolo 6, comma 6, che i soggetti ai quali sono conferiti tali incarichi sono tenuti a presentare le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Inoltre, al successivo comma 7, il legislatore ha stabilito che ai componenti della commissione di gara per l’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali si applichino le disposizioni del menzionato d.lgs. 39/2013, nell’articolo 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e in materia di contratti pubblici. L’Autorità ha, quindi, approfondito il rapporto fra tali disposizioni e la normativa generale sulle inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico di cui al d.lgs. n. 39/2013. Esigenze di chiarimento sul coordinamento tra le due discipline sono emerse tenuto conto, in primo luogo, del rinvio operato dall’articolo 6, comma 6, del d.lgs. n. 201/2022, all’articolo 20 del d.lgs. n. 39/2013, in merito all’obbligo dichiarativo in capo al soggetto che riceve l’incarico professionale, di amministrazione o di controllo societario o inerente alla gestione del servizio. Ciò anche al fine di verificare se il potere di vigilanza di ANAC sulle ipotesi di incompatibilità e inconferibilità, espressamente previsto all’articolo 16 del d.lgs. n. 39/2013, sia da ritenersi esteso anche alle fattispecie di cui al d.lgs. n. 201/2022, ove non riconducibili a quelle di cui al d.lgs. n. 39/2013. Sotto un secondo profilo, incertezze sono scaturite anche dal rinvio, contenuto nell’articolo 6, comma 7, del d.lgs. n. 201/2022, alle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013, all’articolo 6-bis della l. n. 241/1990, relativo all’astensione in caso di conflitto di interessi, nonché alla normativa in materia di contratti pubblici, con riferimento ai componenti delle commissioni di gara per l’affidamento della gestione del servizio pubblico locale. Su tali questioni si è espressa la Prima Sezione del Consiglio di Stato che, con parere n. 907 del 30 luglio 2024, ha riconosciuto espressamente ad ANAC un rilevante potere di vigilanza anche sulle fattispecie di inconferibilità e incompatibilità di incarichi previste dal d.lgs. n. 201/2022. Nel parere è stato chiarito innanzitutto che, in virtù del rinvio all’articolo 20 del d.lgs. n. 39/2013, contenuto nel citato articolo 6, comma 6, del d.lgs. 201/2022, sussiste, in capo al soggetto che riceve uno degli incarichi previsti, l’obbligo di presentare una dichiarazione al momento dell’assunzione dell’incarico e una dichiarazione annuale sulla insussistenza delle ipotesi di incompatibilità ed inconferibilità stabilite all’articolo 6, comma 4, del d.lgs. n. 201/2022. In secondo luogo, sempre in ragione del suddetto rinvio al d.lgs. n. 39/2013, rispetto a suddette ipotesi di inconferibilità/incompatibilità, il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente sia il potere di controllo del Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) previsto dall’articolo 15 del d.lgs. n. 39/2013, sia quello di vigilanza e sanzionatorio di ANAC ai sensi dell’articolo 16 del medesimo decreto. Il ricorso, nei casi di inconferibilità e incompatibilità stabiliti nel d.lgs. n. 201/2022, ai meccanismi di controllo e di reazione a eventuali violazioni garantiti dal RPCT e da ANAC, ad avviso del Consiglio di Stato, è coerente con il quadro normativo generale in materia di prevenzione della corruzione. Per quanto concerne, invece, i commissari di gara per l’affidamento della gestione del servizio, il Consiglio di Stato ha evidenziato che l’articolo 93 del d.lgs. n. 36/2023, rubricato “Commissione giudicatrice”, novellando la previgente disciplina, ha previsto, fra l’altro, che la commissione può essere composta da dipendenti della stazione appaltante o dell’amministrazione beneficiaria dell’intervento o di altre amministrazioni o, in via residuale, da professionisti esterni e, al comma 5, ha stabilito per i componenti delle commissioni di gara specifiche ipotesi di inconferibilità, richiamando anche, alla lettera c), la disciplina generale per la gestione del conflitto di interessi (analogamente a quanto stabilito per tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento, tenuti ai relativi obblighi dichiarativi). Ciò posto, nel citato parere, il Consiglio di Stato ha riconosciuto ad ANAC un importante ruolo anche sotto tale profilo, precisando che, nell’ambito del generale potere di vigilanza sul rispetto del codice dei contratti e sullo svolgimento trasparente dei contratti pubblici, l’Autorità vigila anche sulle specifiche ipotesi di inconferibilità/incompatibilità per i componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’articolo 93, comma 5, d.lgs. 36/2023 al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. Il Presidente Avv. Giuseppe Busia

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