GIURISPRUDENZA in PILLOLE

⚖️ L’avvocato che tace l’evento interruttivo del processo per morte/estinzione del soggetto rappresentato non vìola il dovere di verità. “Il dovere di verità di cui all’art. 50 cdf, ancorché idoneo ad assumere rilievo processuale attraverso i filtri degli artt. 88 e 96 cpc, non impone all’avvocato di comunicare al giudice e alla controparte la vicenda estintiva della parte rappresentata, giacché la legge processuale gli consente di manifestare discrezionalmente quest’informazione, sia pur previa intesa con il successore del soggetto estinto. Peraltro, in tal caso il difensore non rende alcuna falsa dichiarazione (che è la condotta sanzionata dalla predetta norma deontologica), ma semmai tace un’informazione, avvalendosi però del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge di rilasciare una dichiarazione, che non è di pura scienza, ad effetti processuali per la migliore e più efficace tutela della parte assistita. ( Cfr. Corte di Cassazione SS.UU – Pres. Travaglinio – Sentenza 29812 del 19.11.2024). ⚖️ La prescrizione dell’azionedisciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento: “La prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, compreso quello di Cassazione qualora non comporti indagini fattuali che sarebbero precluse in sede di legittimità.(Cfr. Corte di Cass. SS.UU – Pres. Giusti – Sentenza n. 29546 del 15.11.2024) ⚖️ Il codice deontologico forense costituisce fonte normativa integrativa del precetto legislativo: “In materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, le norme del codice deontologico forense costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo che attribuisce al Consiglio nazionale forense il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all’ordinamento generale dello Stato, e come tali sono interpretabili direttamente dalla Corte di legittimità”. (Cf. Corte di Cass. SS.UU. – Pres. Travaglino – Sentenza n. 29812 del 19.11.2024) ⚖️ Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare: “Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria. (Cfr. CNF – Pres. Greco – Sentenza n. 271 del 20.06.2024) ⚖️Procedimento disciplinare: l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale: “La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (art. 653 co. 1-bis cpp), pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile, alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare (art. 54 co. 1 Legge n. 247 del 2012). (Cfr. CNF – Pres. Greco – Sentenza n. 271 del 20.06.2024)

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REDAZIONE

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