Sulla G.U. Serie Generale n. 303 del 28 dicembre 2024 é stata pubblicata la legge 13 dicembre 2024, n.203 recante “Disposizioni in materia di lavoro”. Entrerà in vigore il prossimo 12 gennaio 2025.
LE NOVITA’:
DIMISSIONI PER FACTA CONCLUDENTIA: “Art. 19. Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro. All’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo il comma 7 è inserito il seguente: 7 -bis . In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.
SMART WORKING: L’art 14 della legge n.203/2024 prevede l’obbligo di comunicare entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto da remoto; Art. 14. Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile: All’articolo 23, comma 1, primo periodo, della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Con decorrenza dal 1° settembre 2022,» sono soppresse; b) dopo le parole: «prestazioni di lavoro in modalità agile» sono inserite le seguenti: «, entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile».
PERIODO DI PROVA NEL CONTRATTO A TERMINE: Art. 13. Durata del periodo di prova All’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi”.
SICUREZZA SUL LAVORO: all’art 1 vengono introdotte rilevanti novità in materia, quali ad esempio: la relazione annuale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, che dovrà contenere le misure per implementare le condizioni nei contesti organizzativi. Tale Relazione dovrà essere presentata dal Ministro del Lavoro alle Camere con cadenza annuale, entro il 30 aprile; la possibilità prevista per il medico competente di evitare, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, la ripetizione di esami clinici e diagnostico già effettuati; in caso di attività lavorativa in locali chiusi sotterranei o semi sotterranei: in tali casi il Collegato Lavoro 2024, prevede che qualora le attività non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, il datore di lavoro comunica, via pec all’itl competente per territorio, l’uso dei locali allegando adeguata documentazione comprovante il rispetto dei requisiti. Detti locali potranno essere utilizzati entro 30 giorni dalla comunicazione, salvo espresso diniego.
SANITA’: Art. 34. Permessi non retribuiti. I vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali di cui ai capi I, II e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, qualora dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono usufruire di permessi non retribuiti di durata non superiore a otto ore lavorative mensili per la partecipazione ad attività istituzionali connesse all’espletamento del relativo mandato. I dipendenti che intendono usufruire dei permessi di cui al comma 1 devono farne richiesta scritta e motivata all’amministrazione di appartenenza con almeno tre giorni di anticipo, salve comprovate ragioni di urgenza. I vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali di cui ai capi I, II e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, qualora dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono usufruire di permessi non retribuiti di durata non superiore a otto ore lavorative mensili per la partecipazione ad attività istituzionali connesse all’espletamento del relativo mandato.