
โ๐๐ฎ๐๐ฌ๐ข๐ญ๐จ: Tizio, coniugato in comunione legale dei beni con Tizia, intende vendere a Caio lโappartamento di Roma, acquistato come โbene personaleโ avendo usato denaro strettamente personale di cui era titolare prima del matrimonio. Tizio chiede al Notaio se sia necessario lโintervento del coniuge Tizia, la quale, in sede di acquisto, non รจ intervenuta allโatto.
๐ ๐๐ข๐ฌ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ๐: La qualitร di bene personale e la sua conseguente esclusione dalla comunione legale non conseguono per il semplice fatto che il bene sia stato acquistato dal coniuge con denaro personale; รจ invece necessario, affinchรฉ tale esclusione si verifichi, che lโacquisto sia stato effettuato con denaro riveniente dalla vendita di beni personale ovvero mediante la permuta di beni personali con altri beni personali. In buona sostanza, il bene acquistato con lโimpiego di denaro personale cade sempre in comunione immediata, poichรฉ il denaro in quanto tale, non proveniente quindi dalla vendita di beni personali, non rientra nelle ipotesi tassative di cui allโart. 179, e dunque non รจ suscettibile di surrogazione reale ex art. 179, c. 1, lett. f) c.c. Nรฉ la eventuale partecipazione al contratto del coniuge non acquirente ed il suo assenso allโacquisto personale in favore dellโaltro coniuge sarebbero elementi sufficienti ad escludere lโacquisto della comunione legale (cosรฌ Cass 12.03.2019, n. 7027 secondo cui la partecipazione allโatto dellโaltro coniuge non acquirente si pone come condizione necessaria, ma non sufficiente, per lโesclusione del bene dalla comunione, in quanto a tal fine occorre non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, ma anche lโeffettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dallโart. 179, comma 1, c.c.). Il coniuge, infatti, non puรฒ validamente rinunciare alla comproprietร di singoli beni acquistati durante il matrimonio, a meno che non sia modificato in via preventiva, e nelle forme indicate dalla legge, il regime patrimoniale della famiglia (cosรฌ Cass. Sez. Un. 28.10.2009, n. 22755; ma giร Cass. 23.09.1997, n. 9355: Cass. 8.02.1993, n. 1556, e poi Cass. 24.02.2018, n. 26981). In senso contrario vedi Cass. 5 maggio 2010, n. 10855, secondo la quale nel caso di acquisto di un bene, vigente il regime di comunione legale dei beni tra i coniugi, mediante lโimpiego di altro bene, di cui era certa lโappartenenza al coniuge prima del matrimonio, lโacquisto dovrร ritenersi escluso dalla comunione legale e di natura personale al solo coniuge acquirente, senza che sia necessario rendere la dichiarazione di cui allโart. 179, lett. f), c.c.).