
โ๐๐ฎ๐๐ฌ๐ข๐ญ๐จ: Tizio, coniugato in comunione legale dei beni con Tizia, si reca dal Notaio per acquistare da Caio la villetta al mare, precisando che Tizia, con la quale vuole condividere lโacquisto, รจ fuori cittร per un viaggio di lavoro e non puรฒ essere presente allโatto.
๐ ๐๐ข๐ฌ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ๐: Ai sensi dellโart. 177, comma 1, lett. a) cod. civ. costituiscono oggetto della comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali. ร del tutto irrilevante la modalitร di acquisto, se da parte di un solo coniuge o da parte di entrambi: ciascun coniuge puรฒ acquistare, anche separatamente, i beni, ma lโacquisto si comunica in ogni caso in favore dellโaltro coniuge, con conseguente assoggettamento del bene al regime di amministrazione dei beni in comunione immediata. Il prodursi dellโeffetto acquisitivo in capo al coniuge non presente allโatto costituisce una sorta di deroga al principio della normale irrilevanza del contratto rispetto ai terzi ex art. 1372, comma 2, cod. civ. e avvicina il fenomeno allโart. 1411 cod. civ. per la parziale diversione del beneficiario della vicenda acquisitiva. Ed anche la trascrizione dellโatto non deve essere fatta in favore dellโaltro coniuge necessariamente; la comunione e quindi lโacquisto in capo al coniuge non acquirente รจ un effetto che si produce ex lege e che prescinde da ogni tipo di formalizzazione in sede di acquisto. In altri termini, si esclude non solo che allโatto di acquisto debbano necessariamente partecipare entrambi i coniugi ma altresรฌ che lโacquisto perfezionato da uno solo dei coniugi e caduto in comunione debba essere trascritto anche a favore dellโaltro.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
Art. 177 – Oggetto della comunione: Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali. … OMISSIS … Art. 1372: (Efficacia del contratto).ย Il contratto ha forza di legge tra le parti.ย Non puo’ essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. … Art. 1411 – Contratto a favore di terzi. E’ valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse. 2. Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa perรฒ puรฒ essere revocata o modificata dallo stipulante, finchรจ il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare. 3. In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontร delle parti o dalla natura del contratto.