Gent.mi avvocati, sono divorziata da diversi anni e percepisco l’assegno divorzile. Volevo chiedervi cosa succede se intraprendo una nuova convivenza “more uxorio”, perdo il diritto all’assegno divorzile? (Anonimo)
RISPONDE L’Avv. Silvia QUITADAMO: Premesso che secondo la giurisprudenza pressoché unanime, la funzione dell’assegno divorzile è assistenziale, perequativa e compensativa; che l’ex coniuge obbligato a corrispondere l’assegno divorzile per effetto della sentenza di divorzio può, con il procedimento di revisione, chiederne la soppressione quando ritiene migliorate e/o cambiate le condizioni economiche dell’ex coniuge beneficiario.
Ciò premesso,
Gent.ma signora, ai fini della della revoca dell’assegno divorzile l’ex coniuge gravato dell’obbligo di corrispondere l’assegno deve dare prova rigorosa che la nuova convivenza è basata su un nuovo progetto di vita del beneficiario con il nuovo partner, progetto dal quale devono discendere reciproche contribuzioni nella convivenza. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 32198/2021 ha individuato alcuni indici per provare il nuovo e comune progetto di vita, quali l’esistenza di figli, la comunanza di rapporti bancari o altre patrimonialità significative, la contribuzione al menage familiare. E, anche recentemente la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4323/2024, della prima sezione civile, depositata lo scorso 19 febbraio scorso, ha statuito che ai fini della revoca dell’assegno divorzile, la convivenza more uxorio instaurata dall’ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l’onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all’assegno.
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