RUBRICA: L’AVVOCATO RISPONDE

QUESITO: “Spett.le Almablog, sono proprietaria di un immobile in un condomino. L’inverno scorso nel corso di lavori alla facciata mi hanno danneggiato il motore del condizionatore ed una tenda sul balcone. Io li ho riparati in economia e non ho fattura. L’amministratore ha denunciato il danno all’assicurazione, e l’assicurazione ha pagato direttamente al condominio. Il liquidatore da me contattato mi ha detto che loro pagano al condominio e poi il condominio li deve dare a me. Adesso l’amministratore del condominio non mi vuole dare le somme perchè dice che devo dimostrare la spesa. Può trattenersi le somme?

RISPOSTA: Gentilissima signora,
la situazione che lei descrive è, piuttosto, articolata, in quanto involge e rimanda a varie questioni giuridiche, ovvero il danno, la polizza d’assicurazione condominiale, il risarcimento del danno, nonché i lavori svolti in economia, questioni ciascuna che andrebbero approfondite alla luce del suo caso concreto ( polizza, regolamento condominiale, tipologia di danno subito al condizionatore, impresa che ha svolto il lavoro, ecc.), laddove invece mancano del tutto elementi dirimenti ai fini di poterle dare un parere preciso, che pertanto verrà dato sulla scorta dei pochi elementi da lei forniti, senza particolare approfondimento del suo caso concreto. Ciò doverosamente precisato, lei rappresenta l’assenza di fattura e una riparazione effettuata in economia, avuto riguardo a entrambi i danni patiti: va detto che la quantificazione del danno che l’assicurazione deve risarcire è in genere rimessa a una perizia assicurativa, cioè a un elaborato redatto da un esperto che sia in grado di effettuare un calcolo oggettivo del pregiudizio subito dall’assicurato, il danneggiato, poi, può decidere se procedere o meno alla riparazione del danno subito, ma solo dopo il completamento delle operazioni peritali. Ne consegue che, nel momento in cui queste sono chiuse e l’assicurazione abbia formulato un’offerta e questa sia stata accettata dal danneggiato con invio del risarcimento, cosa che mi risulta essere avvenuta, la pratica deve considerarsi conclusa, indipendentemente, dalla fatturazione degli interventi riparativi effettuati. V’è da dire, difatti, che preventivo e fattura non sono sempre necessari per ottenere il risarcimento da parte dell’assicurazione, quando la compagnia calcoli l’importo da liquidare sulla base dell’analisi del proprio perito, come è avvenuto nel suo caso. Per quanto riguarda i lavori in economia, v’è da dire che essi giuridicamente sono quelli svolti “senza ricorso ad imprese” (art. 31 DL 69/13 convertito con L 98/13 e s.m.i.) in proprio dal committente, eventualmente coadiuvato da lavoratori che non costituiscono “impresa”, come per esempio quelli iscritti in camera di commercio come lavoratori autonomi. Nella fattispecie, entrambi i lavori (ivi compreso quello riguardante il motore del condizionatore, nel presupposto che non venga modificato l’impianto di condizionamento, ma solo riparato il motore esterno) si prestano ad una riparazione in economia, per la quale sarebbe stata sufficiente, qualora richiesta, la prova dell’esborso, cosa che nella fattispecie non è avvenuta, avendo la compagnia assicuratrice provveduto a inviare l’offerta risarcitoria, senza nulla pretendere, sulla scorta della perizia valutativa del danno. A ciò si aggiunga che, è pacifico che rientri nella facoltà del proprietario dell’immobile decidere se effettuare o meno la riparazione del danno patito, fermo restando il suo diritto al risarcimento dello stesso. Orbene, lei riferisce che il liquidatore ha pagato per i danni da Lei patiti e che l’amministratore del condominio non voglia corrisponderle il risarcimento ricevuto dalla compagnia assicuratrice e alla luce dei chiarimenti sopra forniti, ritengo di poterle consigliare di richiedere all’amministratore di fornire una spiegazione scritta e dettagliata dei motivi per cui non intende corrisponderle il risarcimento, magari lasciandosi coadiuvare da un legale che possa evidenziare all’amministratore come il risarcimento competa alla singola condomina che ha patito il danno e che vi sarebbe un arricchimento senza causa da parte del condominio se quest’ultimo incamerasse somme del singolo condomino ed ipotizzare, anche, un suo abuso di potere, ovvero una grave violazione dei doveri fiduciari e delle responsabilità legali che gravano su di lui, paventando azioni, civili e penali, a sua tutela.

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