QUESITO: Egregi Avvocati, sono un ragazza di origine russa e conosco bene l’italiano. Per fare le traduzioni giurate cosa devo fare? (Anonimo)
La traduzione giurata è una traduzione che viene resa ufficiale da un verbale di giuramento da prestarsi innanzi ad un Pubblico Ufficiale. Il verbale di giuramento, allegato al documento tradotto, deve essere timbrato, validato e registrato dal Pubblico Ufficiale (es. Cancelliere/Notaio/Consolato). La traduzione giurata soggiace all’imposta di bollo di 16,00 euro ogni 100 righe tradotte. Esiste anche la traduzione legalizzata, che consiste nell’attestazione legale dell’Autorità che ha apposto la propria firma su un documento tradotto, nonché dell’autenticità della firma stessa e, la traduzione con Apostille per i documenti destinati agli stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, Questa procedura prevede l’impiego di un timbro speciale, utilizzato per attestare l’autenticità del documento e la qualità legale dell’Autorità che ha firmato il verbale al momento dell’asseverazione. Le traduzioni Giurate/asseverate/legalizzate devono essere fatte da traduttori iscritti all’albo dei periti tenuto dal Tribunale, e dal 4 gennaio scorso esiste il nuovo portale nazionale Albo CTU e PERITI. Per l’iscrizione all’albo dei come traduttore giurato del Tribunale oltre all’istanza servono i seguenti documenti: Fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale; Curriculum Vitae; il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); Titoli, diplomi, certificati, attestati, certificazioni, pubblicazioni, ecc. che possano dimostrare la competenza tecnica. Con il decreto 4 agosto 2023, n. 109 il Ministero della Giustizia ha istituito la nuova modalità di iscrizione all’albo dei Periti e CTU. Le domande di iscrizioni vanno presentate attraverso il nuovo portale telematico nazionale. Per iscriversi è necessario accedere al Portale nazionale del Ministero della Giustizia attraverso il Portale dei servizi telematici. L’autenticazione può avvenire tramite sistemi SPID, CIE e CNS. (https://alboctuelenchi.giustizia.it/gestione-albi/home).
Per informazioni o per chiarimenti Le suggeriamo di contattare l’Ufficio Albo CTU e Periti del Tribunale.
ARTICOLO N.67 bis Elenco nazionale degli interpreti e traduttori: 1. Ogni tribunale trasmette per via telematica al Ministero della giustizia l’elenco aggiornato, in formato elettronico, degli interpreti e dei traduttori iscritti nell’albo dei periti di cui all’articolo 67. L’autorità giudiziaria si avvale di tale elenco nazionale e nomina interpreti e traduttori diversi da quelli ivi inseriti solo in presenza di specifiche e particolari esigenze. 2. L’elenco nazionale di cui al comma 1 è consultabile dall’autorità giudiziaria, dagli avvocati e dalla polizia giudiziaria sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali. Le modalità di consultazione dell’elenco nazionale sono definite con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. (Inserito all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, dopo la lettera a) con la lettera a-bis)