
Il disegno di legge n. 1086, recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è stato definitivamente approvato il 20.11.2024.
Si riporta di seguito un sommario delle principali disposizioni, esclusivamente di natura penalistica, che entreranno in vigore nei prossimi giorni all’esito della promulgazione:
a) : Introduzione dell’iscrizione sulla patente di guida di codici (i codici unionali “LIMITAZIONE DELL’USO Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO Codice 69”) di limitazione alla circolazione in caso di condanna per guida in stato di ebrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l di cui all’art. 186 lett. b) e c), che impone la strumentazione “alcolock” nei veicoli (funzionanti solo dopo aver fatto l’alcol test in dotazione). Aggiungendo che “tale prescrizione permane sulla patente, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all’articolo 119 in occasione della conferma di validità, per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), il prefetto dispone l’obbligo della revisione della patente di guida, ai sensi dell’articolo 128, allo scopo di consentire l’adeguamento della patente alla prescrizione di cui al presente comma”. Se il conducente già sanzionato, con le iscrizioni di cui sopra, si pone alla guida del veicolo in stato di ebbrezza potrà subire un aumento di pena di 1/3 ovvero della metà qualora alteri il dispositivo alcolock;
b): L’art. 187 appare profondamente mutato all’esito della soppressione delle parole “in stato di alterazione psicofisica” configurandosi, quindi, con la sola condotta di mettersi alla guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti. Non risulta essere più necessaria l’effettiva alterazione del soggetto alla guida del veicolo. In altri termini, è sufficiente risultare positivi al test per la droga per divenire destinatari della sanzione penale. I prelievi della mucosa, per maggiori accertamenti sull’assunzione di sostanza stupefacente, possono essere effettuati direttamente dagli organi di polizia stradale senza il necessario intervento del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Peraltro, nel caso in cui il reato di cui all’art. 187 comma 1 e comma 8 (diniego di sottoporsi ad accertamenti tossicologici) venga commesso da minore di anni 21 questo avrà la patente sospesa fino al 24esimo anno di età.
c): Modifica dell’art. 589 bis c.p. – omicidio stradale e nautico – aumentando la pena della reclusione da 8 a 12 anni (prima da 5 a 10 anni). La medesima disposizione e quella di cui all’art. 590 bis c.p. – lesioni stradali o lesioni nautiche – sono state modificate con l’esclusione del richiamo all’art. 187 C.d.S. perché, diversamente dalla contravvenzione, per la configurazione delle fattispecie delittuose di specie rimane il requisito dell’effettivo stato di alterazione psicofisica da assunzione di sostanze stupefacenti del conducente. Infine, le medesime pene si applicano anche a chi, abbandonando un animale per strada, causa un sinistro stradale che provochi la morte o lesioni alle persone coinvolte.
d) : Aumento di pena di 1/3 per la contravvenzione di abbandono di animali ex art. 727 c.p. se il fatto avviene su strada o nelle relative pertinenze alla quale segue anche la sanzione amministrativa della sospensione della patente se avvenuto mediante l’uso di un veicolo.