QUALE PROCESSO TELEMATICO? A CHE PREZZO E CON QUALI GARANZIA?

L’approssimarsi della scadenza della prossima tappa del processo penale telematico impone di svolgere una riflessione sullo stato dell’arte, i risultati raggiunti, le criticità ed i rischi persistenti per il corretto e concreto svolgimento delle attività difensive. A partire dal 1/1/2025, cesseranno (dovrebbero cessare?) la propria efficacia le deroghe contenute nei commi 7 ed 8 dell’art. 3 del DM 217/2023 e sarà (dovrebbe essere?), perciò, obbligatorio il deposito attraverso il PDP: per i difensori di tutti gli “atti, documenti, richieste e memorie” indirizzati verso corte di appello, tribunale ordinario, giudice di pace, procura generale presso la corte di appello, procura della Repubblica presso il tribunale, Procura europea; per i soggetti abilitati interni di tutti gli “atti, documenti, richieste e memorie” indirizzati verso procura della Repubblica presso il tribunale, Procura europea, tribunale ordinario, procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione. Lo scorso anno, in fase prodromica alla pubblicazione del DM 217/2023, il Vice Ministro Sisto ebbe la felice intuizione di istituire un tavolo attorno al quale si confrontarono gli uffici del ministero e l’avvocatura. In quella sede vennero con forza evidenziate le 3 criticità che consigliavano il mantenimento del doppio binario per i depositi, soprattutto in relazione ad attività soggette a termini perentori dal cui mancato rispetto derivano conseguenze per i diritti di indagati ed imputati, su tutte le impugnazioni (anche cautelari): 1. lo scorretto inserimento dei dati al momento dell’annotazione della nomina (mancato inserimento del codice fiscale del difensore) che pregiudica ogni possibilità di deposito di atti successivi; 2. la scarsa tempestività nell’elaborazione dei depositi che -se seguita da “rifiuti” non giustificati- risultava essere decisiva nel consumo di termini perentori per le attività di difesa tecnica; 3. la ancor meno celere gestione dei “solleciti” che i difensori possono trasmettere proprio al fine di rimediare alle lacune riportate al punto 1). Se il problema dei depositi ha trovato la soluzione propugnata dall’Unione con l’inserimento dell’art. 13-bis nel DM 44/2011 che disciplina oggi l’accettazione automatica, successivamente consacrata nelle specifiche tecniche ed in una recentissima nota del DGSIA (che elenca alcune tipologie di atti ad essa sottratti, atti per i quali è necessario l’intervento umano vuoi per difetto di attuale adeguatezza tecnica, vuoi per un insuperabile passaggio legato alla procedura penale), altrettanto non può dirsi per l’ormai annoso problema della visibilità dei fascicoli senza la quale -è arcinoto- non sono possibili “depositi successivi”. È questo, dunque, il momento di chiedersi e chiedere se il sistema sia pronto per affrontare il nuovo step e se il personale di Cancellerie e Segreterie, così come i magistrati, abbiano effettivamente svolto quella necessaria attività didattica indispensabile ad assicurare che i diritti dei soggetti coinvolti in un procedimento penale possano essere esercitati con effettività, senza intralci tecnici od umani che pongano a rischio le attività difensive. Nessuna ragione, men che meno i soldi del PNNR, può compromettere il corretto dispiegarsi del diritto di difesa mettendo a rischio la libertà dei cittadini. Per nessuna ragione accetteremo un baratto tra denaro e garanzie.
Roma, 18 novembre 2024, La Giunta L’Osservatorio Informatizzazione del processo penale

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