Cassazione Civivile, Sezione III, ord. n. 27526 del 23.10.2024 – La logica e il diritto. ” Da mihi factum, dabo tibi ius” –
La regola fondamentale del giudizio, la sussunzione, intesa come tecnica argomentativa (e quindi logica) consistente nel ricomprendere un dato dell’esperienza (fatto o atto) all’interno di una previsione generale teoretica ed astratta (norma), dando corpo all’ ipotesi teorica e facendone derivare effetti giuridici (regolamento del caso concreto), consiste di due momenti distinti ma ” biunivoci, l'”interpretazione” e la “qualificazione”. La prima è un’operazione, da svolgere attraverso l’applicazione di regole ” cogenti”, intese alla comprensione della comune volontà delle parti (nell’ipotesi di un atto, come ad es. il contratto), ovvero il reale verificarsi di un fatto o evento. Trattasi di un giudizio di merito (e, quindi, sempre operazione logica), sottratto al vaglio di legittimità in Cassazione, salvo i consueti vizi argomentativi inerenti agli aspetti motivazionali o procedurali. La seconda è, invece, un giudizio in iure (e ancora logico) ed è quindi censurabile, se erroneo, per omessa o falsa applicazione della norma giuridica ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. La questione di fatto riguardava un’azione di risarcimento danni arrecati alla proprietà attorea a seguito di un’ escavazione effettuata su un fondo limitrofo, che aveva causato la caduta di un muro. La decisione affronta numerose e complesse questioni (il testo dell’ordinanza consta di 31 pagine), tra cui la natura soggettiva della responsabilità ex art. 840 c.c, l’applicabilità alla fattispecie della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. o per le attività pericolose ex art. 2050, c.c., la distinzione tra contratto di appalto di opere edilizie e di ” noleggio a caldo”, il rapporto tra committente, appaltatore e direttore dei lavori e delle loro responsabilità, nelle ipotesi di lavori effettuati da chi sosteneva di aver agito quale “nudus minister” del committente e che ogni responsabilità andava imputata all’errore commesso da un dipendente della ditta esecutrice dei lavori, oltre a questioni di natura procedurale (tra cui la tempestività del deposito telematico del ricorso in Cassazione a seguito di mancata accettazione per errore ” fatale” e rimessione in termini e riparto delle spese di lite nei confronti dei chiamati in causa). Ho ritenuto di limitare l’analisi al solo principio generale ribadito dalla S.C., come sopra riassunto, rimandando alla lettura del provvedimento per un vostro approfondimento (punto 15.1 e seguenti pag. 23 e segg.). Tale principio è il “leitmotiv” con cui l Cassazione affronta tutte le questioni sopra indicate, che ci dice semplicemente che il diritto è logica, ragionamento e, quindi, un’ulteriore serie di regole e principi da osservarsi, espressione dell’agire ” razionale”, che trova il fondamento soprattutto nel sillogismo aristotelico e nel suo corollario, il principio di non contraddizione.
NOTE:
15.1. … omissis … “Giova premettere, in linea di principio, che, come questa Corte ha avuto più volte modo di precisare, l’interpretazione e la qualificazione del contratto sono due operazioni concettualmente distinte, sebbene legate da una connessione biunivoca, in quanto volte all’unico fine che è la determinazione dell’effettivo regolamento negoziale. La prima (l’interpretazione) precede logicamente la seconda (la qualificazione); è governata da criteri giuridici cogenti; tende alla ricostruzione del significato del contratto in conformità alla comune volontà dei contraenti. Una volta individuata l’intenzione comune delle parti del contratto, il passaggio successivo è la sussunzione del negozio in un paradigma disciplinatorio, sì da apprezzarne l’aderenza (magari anche solo parziale e/o secondo schemi combinatori) con una fattispecie astratta, tra quelle preventivamente delineate dal legislatore oppure conformate dagli usi e dalle prassi commerciali, sebbene il contratto possa anche non coincidere affatto con il «tipo» e mantenere, come tale, la sua vocazione ad essere «legge tra le parti», ove sia diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, cod. civ. (v. ex aliis Cass. 4/07/2016, n. 14355; 4/10/2017, n. 23171; 15/10/2021, n. 28424; 7/06/2022, n. 18320). In siffatta prospettiva la qualificazione del contratto ha la funzione di stabilire quale sia la disciplina in concreto ad esso applicabile, con le relative conseguenze effettuali. L’attività di interpretazione è diretta alla ricerca e alla individuazione della comune volontà dei contraenti e costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito (normalmente incensurabile in sede di legittimità, salvo che per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, alla stregua del c.d. «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi del num. 5 del primo comma del citato art. 360 nella formulazione attualmente vigente a applicabile nella specie ratione temporis, ovvero, ancora, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dall’art. 1362 e ss. cod. civ.). L’attività di qualificazione, invece, affidandosi al metodo della sussunzione, si risolve nell’applicazione di norme giuridiche e può formare oggetto di verifica in sede di legittimità sia per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico cui si riferisce, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto cosi come accertati, sia, infine, con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussunzione della fattispecie concreta nel paradigma normativo (v. Cass. 14/07/2016, n. 14355). … omissis ..